<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323</id><updated>2012-01-10T10:06:28.031+01:00</updated><category term='bioetica'/><category term='Family Day'/><category term='aborto'/><category term='medicina'/><category term='Scienza e Vita di Latina'/><title type='text'>Scienza e Vita di Latina</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>71</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-5144405059584000603</id><published>2012-01-10T10:05:00.001+01:00</published><updated>2012-01-10T10:06:28.045+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='bioetica'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='aborto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='medicina'/><title type='text'>Meno aborti in Italia, ma sono sempre troppi</title><content type='html'>&lt;div&gt;&lt;h6 style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="color: red; font-family: inherit; font-size: small;"&gt;Nel 2009 -3,6% interruzioni di gravidanza in meno rispetto al 2008&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/h6&gt;&lt;em&gt;di Piero Gheddo&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-OApVW65OHtM/Twv_QXkibPI/AAAAAAAAAjs/y8KkqpKUprk/s1600/aborto.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="98" src="http://1.bp.blogspot.com/-OApVW65OHtM/Twv_QXkibPI/AAAAAAAAAjs/y8KkqpKUprk/s200/aborto.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;ROMA, lunedì, 9 gennaio 2012 (&lt;a href="http://www.zenit.org/" title="blocked::http://www.zenit.org/"&gt;ZENIT.org&lt;/a&gt;) - L’ultima Relazione del Ministero  della Salute italiano sulla legge 194 relativa all’anno 2009 (quella sulla  legislazione per l’aborto volontario) riferisce che in quell’anno quasi 117.000  bambini non hanno potuto vedere la luce, mentre nello stesso 2009, 568.857 sono  nati vivi. Si è però registrato un calo degli aborti nel nostro paese: passati,  nel 2009 rispetto al 2008, da 121.301 a 116.933 (-4368, pari al 3,6%). Nel 1982,  anno del triste record (234.801 casi), la diminuzione è di oltre il 50%.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;I dati dicono anche che le lavoratrici sono la categoria che fa ricorso più  frequentemente alla IVG (Interruzione volontaria di gravidanza). La Lombardia  (con quasi 10 milioni di abitanti) è dove si abortisce di più (19.700 casi,  -4,2% rispetto al 2008). Le regioni più virtuose sono la Valle d’Aosta (217  casi, -9,6%) e la Basilicata con un calo di quasi il 10% (700 casi), mentre solo  in Molise il dato appare in controtendenza (634 casi, +5,7%).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;All’estero stanno decisamente peggio: l’Italia ha infatti valori tra i più  bassi dei paesi europei: gli aborti per 1.000 donne in età tra i 15 e i 44 anni  (range d’età europeo) sono il 10,3% in Italia, molto meglio che in Russia  (40,3), Romania (31,3), Svezia (21,3), Inghilterra (17,5), Francia (17,4) e  Spagna (11,8). Ci battono solo Belgio (9,6), Olanda (8,7) e Germania (7).  Infine, un ultimo dato: il 45,5% delle donne italiane che hanno abortito non  avevano figli.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Questi i dati che naturalmente non parlano delle tragedie che l’aborto  comporta per i bimbi mai nati, per le giovani donne e i loro uomini, per le  famiglie a vario titolo coinvolte. La signora Paola Marozzi Bonzi, nel 1984  fondatrice e direttrice del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) della clinica  Mangiagalli di Milano, che in 27 anni ha salvato 13mila bambini dall’aborto  (vedi il Blog dell’11 dicembre 2011), mi dice: “Le donne che hanno scelto di  abortire, nella grande maggioranza dei casi subiscono un forte p anche  fortissimo trauma fisico e psicologico, del quale spesso non si liberano più del  tutto”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Negli ultimi tempi è venuto sempre più alla ribalta dell’informazione il  problema degli aborti, non direttamente per abolire la Legge 194, ma almeno per  applicarla con rigore, visto che la Legge afferma e tutti concordano sul fatto  che l’aborto dovrebbe essere il più possibile evitato con vari provvedimenti  economici di aiuti alle famiglie e anche psicologici di aiuto alle donne in  difficoltà di vario genere per partorire. Se non altro perché noi italiani  diminuiamo di più di 100.000 unità all’anno, aumentiamo solo grazie ai circa  quattro milioni di lavoratori “terzomondiali” che si sono stabiliti in Italia.  Insomma, tutti ormai sanno che in Italia nascono troppo pochi bambini italiani!  Almeno quelli che sono stati concepiti e stanno giungendo a maturazione,  lasciamoli e aiutiamoli ad uscire dal grembo materno!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il 30 dicembre scorso, in primissima serata dopo il TG di Rai Uno delle ore  20, nella rubrica &lt;em&gt;Qui Radio Londra&lt;/em&gt; con grande coraggio Giuliano Ferrara  ha parlato non dell’aborto, ma della vita di un bambino che nasce, con molto  garbo e commozione, in modo del tutto laico. Dato che la sera seguente il  Presidente Napolitano avrebbe tenuto nelle reti unificate delle Tv il suo  annuale “Discorso agli italiani” per augurare Buon Anno a tutti, Giuliano ha  avanzato una proposta che credo rappresenti la grande maggioranza degli  italiani. “Caro Presidente, ha detto in sostanza, domani sera, nel suo discorso  atteso da tanti italiani parlerà di tanti problemi della nostra Italia e la sua  parola ha un notevole influsso sui nostri compatrioti. Ebbene, veda di inserire  un cenno al dovere che tutti abbiamo di aiutare una&amp;nbsp; donna, una coppia che  vorrebbero avere un bambino ma si orientano verso l’aborto per vari motivi.  Aiutare chi è in difficoltà dovrebbe essere cosa normale per ognuno di noi. Caro  Presidente della Repubblica (cito sempre a memoria) perché non mettere in agenda  questa battaglia civile per la vita? Lei ne ha fatte tante: la sicurezza sul  lavoro, i dissesti idrogeologici, l’immigrazione e la cittadinanza per i figli  di immigrati… perché non aggiungere anche questa battaglia per la vita? Molti  del popolo si sono già mossi in questo senso con il “Progetto Gemma”, nel popolo  c’è già questa sensibilità di far nascere il più possibile tutte le vite. Domani  sera, dica qualcosa su questo”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ecco, la sera del 31 dicembre eravamo molti milioni a sentire il discorso di  Napolitano. Non ha parlato della vita che deve nascere e non può per mancanza di  solidarietà umana e di sostegno da parte dello Stato italiano. Mi spiace dire  che ha deluso molti e ci ha fatto sentire, per quella sera, non pienamente  rappresentati dal Capo dello Stato.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-5144405059584000603?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/5144405059584000603/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=5144405059584000603' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5144405059584000603'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5144405059584000603'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2012/01/meno-aborti-in-italia-ma-sono-sempre.html' title='Meno aborti in Italia, ma sono sempre troppi'/><author><name>Comunicazione e Cultura</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='30' src='http://4.bp.blogspot.com/-lc89gJqTXBU/TVql-S8684I/AAAAAAAAALU/6Ve3eO3PA8I/s220/logo%2BC%2526C.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-OApVW65OHtM/Twv_QXkibPI/AAAAAAAAAjs/y8KkqpKUprk/s72-c/aborto.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-9202261181413395147</id><published>2011-02-13T23:01:00.000+01:00</published><updated>2011-02-13T23:01:01.623+01:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA: LA GIORNATA DEGLI STATI VEGETATIVI PER RIAFFERMARE CURA E DIGNITA’ AI PIU’ FRAGILI</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-x4F9ewCyORs/TVhUgWsRrwI/AAAAAAAAAKM/aGLLfE5KSi0/s1600/alzheimers.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="130" src="http://4.bp.blogspot.com/-x4F9ewCyORs/TVhUgWsRrwI/AAAAAAAAAKM/aGLLfE5KSi0/s200/alzheimers.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“La prima Giornata nazionale  degli Stati Vegetativi è una concreta  occasione per accendere positivamente i  riflettori sulle persone che  versano in condizione di gravissima disabilità e  sulle famiglie che li  assistono con cura e attenzione”, dichiara Lucio Romano,  copresidente  nazionale dell’Associazione Scienza &amp;amp; Vita, alla vigilia del 9   febbraio.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“L’Associazione Scienza &amp;amp; Vita è da sempre vicina a  coloro che  si trovano nella massima fragilità e ai famigliari che,  spesso nel silenzio, non  lesinano amore, impegno e dedizione ai propri  congiunti e amici. Questa Giornata  è un momento straordinario per far  emergere le buone pratiche, le proposte a  favore della vita e  quell’‘umano nascosto’ che da alcuni si vorrebbe privo della  dignità di  vivere”, prosegue Lucio Romano.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Partecipando attivamente al   dibattito, Scienza &amp;amp; Vita ha elaborato un contributo  scientificamente  fondato che sarà pubblicato domani, 9 febbraio, sulle  pagine di Avvenire.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Superando ogni tipo di polemica, certi che,  comunque la si voglia leggere,  la vicenda di Eluana Englaro è una  pagina dolorosa per tutti, - conclude Lucio  Romano - Scienza &amp;amp; Vita  riflette sugli ‘stati vegetativi’, anche con la  speranza di trovare un  terreno comune, condiviso da ogni ‘uomo di buona  volontà’,  nell’impegno per la cura di queste  persone”.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-9202261181413395147?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/9202261181413395147/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=9202261181413395147' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/9202261181413395147'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/9202261181413395147'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2011/02/scienza-vita-la-giornata-degli-stati.html' title='SCIENZA &amp; VITA: LA GIORNATA DEGLI STATI VEGETATIVI PER RIAFFERMARE CURA E DIGNITA’ AI PIU’ FRAGILI'/><author><name>Comunicazione e Cultura</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='30' src='http://4.bp.blogspot.com/-lc89gJqTXBU/TVql-S8684I/AAAAAAAAALU/6Ve3eO3PA8I/s220/logo%2BC%2526C.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-x4F9ewCyORs/TVhUgWsRrwI/AAAAAAAAAKM/aGLLfE5KSi0/s72-c/alzheimers.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-8793670787621027409</id><published>2010-12-23T23:53:00.001+01:00</published><updated>2010-12-23T23:53:39.036+01:00</updated><title type='text'>Tanti auguri gioiosi!</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/TRPSXPsMRuI/AAAAAAAAAOQ/KE-5UX3VZE4/s1600/auguri+da+scienza+%2526+vita+di+latina.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="162" src="http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/TRPSXPsMRuI/AAAAAAAAAOQ/KE-5UX3VZE4/s320/auguri+da+scienza+%2526+vita+di+latina.JPG" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Un caloroso augurio di un S. Natale e felice anno nuovo, ricco di gioie e  soddisfazioni, a tutti voi!&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.facebook.com/pages/manage/updates.php?id=108797909159983&amp;amp;sent=1&amp;amp;e=0#%21/pages/Scienza-Vita-di-Latina/173018076058648"&gt;Scienza &amp;amp; Vita di Latina&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i style="color: blue;"&gt;Emmanuele Di Leo&lt;br /&gt;Guido Traversa&lt;br /&gt;Domitia Caramazza&lt;br /&gt;Massimo Losito&lt;br /&gt;Tommaso Cozzi&lt;br /&gt;Cristina Rolando&lt;br /&gt;Salvatore La Rosa&lt;br /&gt;Stefano Zilia&lt;br /&gt;Franco Baccarini&lt;br /&gt;Pietro Grassi&lt;br /&gt;Mariano De Persio&lt;br /&gt;Giorgia Brambilla&lt;br /&gt;Pierluigi Pavone&lt;br /&gt;Venere Fiorenza&lt;br /&gt;Gonzalo Miranda&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-8793670787621027409?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/8793670787621027409/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=8793670787621027409' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/8793670787621027409'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/8793670787621027409'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/12/tanti-auguri-gioiosi.html' title='Tanti auguri gioiosi!'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/TRPSXPsMRuI/AAAAAAAAAOQ/KE-5UX3VZE4/s72-c/auguri+da+scienza+%2526+vita+di+latina.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-5974273666041584185</id><published>2010-11-27T20:24:00.002+01:00</published><updated>2010-11-27T20:24:43.634+01:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA AI MEDIA ITALIANI: DATE VOCE AI PIU’ FRAGILI</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 13pt;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;L’Associazione Scienza &amp;amp; Vita,  a conclusione del suo convegno nazionale, ha  approvato una mozione rivolta al sistema informativo  nazionale pubblico e privato: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 13pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 13pt;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;“L’Associazione Scienza &amp;amp; Vita chiede all’intero  sistema informativo pubblico e privato di farsi carico  delle persone in condizione di massima  fragilità. Un’esigenza fortemente avvertita  dall’opinione pubblica italiana, ma che non ha trovato sino ad  oggi adeguata accoglienza. Lo testimonia la dolorosa  vicenda della trasmissione Rai ‘Vieni via con  me’. L’assenza dei malati, di quanti li seguono  amorevolmente e delle associazioni di volontariato che si  pongono al loro servizio, lede la dignità umana di  queste persone e delle loro famiglie. All’opinione  pubblica italiana è stata mostrata come praticabile  la sola possibilità di ricorrere  all’eutanasia o all’interruzione dell’alimentazione  e dell’idratazione. Scelte, queste ultime,  che negano alla radice il diritto alla vita nella  condizione di massima fragilità e di  disabilità. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 13pt;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;Spiace constatare che alcuni media abbiano  manifestato una miopia culturale di così grave  entità da non saper vedere una realtà molto  diffusa nel nostro Paese, lasciando parlare solo una  esigua élite, lontana dalla gente comune e dalla  vita quotidiana. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 13pt;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;Le donne e gli uomini di  Scienza &amp;amp; Vita, nel ribadire la prospettiva  antropologica che chiude le porte all’eutanasia come  all’accanimento terapeutico, chiedono a tutti i media italiani di  dare spazio ai più deboli attraverso la voce  delle loro famiglie. Grandi responsabilità oggi  gravano sulle spalle degli operatori  dell’informazione e dell’intrattenimento per la trasmissione  dei valori, per il pluralismo e per la democrazia  sostanziale. Scienza &amp;amp; Vita, a nome dei più fragili  fra noi, sarà sempre disponibile a partecipare  a ogni livello, nazionale e locale, alla narrazione  pubblica. Ma in condizione di sostanziale parità,  sino ad ora non adeguatamente garantita. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 13pt;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;E  ribadisce una richiesta semplice, quanto efficace: fateli  parlare”.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: 13pt;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-5974273666041584185?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/5974273666041584185/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=5974273666041584185' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5974273666041584185'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5974273666041584185'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/11/scienza-vita-ai-media-italiani-date.html' title='SCIENZA &amp; VITA AI MEDIA ITALIANI: DATE VOCE AI PIU’ FRAGILI'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-6412788948856435771</id><published>2010-10-26T00:33:00.002+02:00</published><updated>2010-10-29T16:03:28.419+02:00</updated><title type='text'>Perché l’essere umano merita di essere difeso?</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/TMYFha6pivI/AAAAAAAAAFk/Hk0iwbMx_a8/s1600/bambina+occhio.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="130" src="http://4.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/TMYFha6pivI/AAAAAAAAAFk/Hk0iwbMx_a8/s200/bambina+occhio.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;di  &lt;u&gt;Cristina Rolando&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;(ZENIT.org). Offrire una risposta a questa  domanda significa intanto  riconoscere che, diversamente da ogni altro soggetto  appartenente alla  natura, l’uomo ha in sé un valore intrinseco: la dignità.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ma  perché essa – la dignitas – appartiene esclusivamente alla persona? E  cosa  si intende per persona? Intanto occorre una definizione  concettuale del termine,  univoca e condivisa. E ciò non sembra  particolarmente arduo ove si faccia  riferimento ad alcune correnti  filosofiche del ’900 che ritengono sinonimiche le  espressioni essere  umano e persona, sovrapponendo la riflessione antropologica a  quella  personalistica in quanto identificabili.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Queste affermazioni  devono, tuttavia, ritenersi attuali anche nel contesto  culturale della  postmodernità? Ictu oculi sembrano inadeguate, posto che sul   significato di persona regna la più totale confusione fondata,  evidentemente,  sulla stessa idea di soggettività[1]; infatti, il valore  che detto termine assume nel dibattito  bio-etico è talmente variabile  da generare dubbi sul carattere sempre personale  della esistenza umana.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Proprio  a dimostrazione di ciò, alcuni studiosi[2] hanno negato valore alla  vita prenatale e  terminale, a quella degli infanti e dei portatori di  handicap particolarmente  gravi. Questi soggetti – ritenuti individui e  non persone – non vanterebbero  alcun valore intrinseco; anzi, una  eventuale tutela loro accordata sarebbe  “indiretta”, in quanto  deriverebbe dalla sola volontà sociale di offrire una  difesa a colui –  umano, invece, a pieno titolo – che, in favore di costoro,  effettuasse  un “investimento” ad esempio affettivo. È il caso del genitore verso  i  figli.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Le ragioni che determinano confusione sull’idea di persona,  pur se complesse,  sono comunque riconducibili ad un atteggiamento  filosofico empirista, radicato  sulla negazione di qualsivoglia  fondamento ontologico.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Auspicare la riviviscenza delle teorie  metafisiche classiche, dense di  argomentazioni teoretiche, non è,  tuttavia, sufficiente a contrastare tale crisi  concettuale.Ma un dato  sembra rilevante: quando la tradizione del pensiero  occidentale  cristiano ha ritenuto necessario esprimere glottologicamente la  dignità  specifica degli esseri umani, si è avvalsa di una espressione  metaforica  e non, invece, di un termine inequivocabile per valenza  semantica. Ma per quanto  necessaria, tale figura retorica non ha mai  convinto del tutto, ed è proprio per  questo che il linguaggio  scientifico ha sempre escluso qualsiasi tentazione  metaforizzante.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L’etimologia  latina del termine persona è nota. Indica la maschera indossata  in  scena dagli attori per amplificare la voce (per-sonare) al fine di  essere  udita anche dagli spettatori seduti agli ultimi posti. Tuttavia,  pur se coniato  per indicare colui che era chiamato a recitare un ruolo  sul palcoscenico, il  termine venne successivamente esteso a tutti gli  uomini in quanto destinatari,  nel vasto teatro del mondo, del  fondamentale dovere di ben interpretare la parte  attribuita a ciascuno  da Dio, dal destino, dalla società o dalla loro stessa  volontà. Nel  celebre monologo “All the world’s a stage and all the men and women   merely players…”, che Shakespeare fa pronunciare a Jaques[3], il tema  acquista  infine una sua cristallizzazione decisiva.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dunque  persona è colui che è causa del proprio agire.Ma tale definizione non   ne circoscrive l’operatività ad un ambito meramente  antropologico-filosofico,  anzi desta l’interesse dei teologi cristiani  che vedono in questo termine  l’espressione idonea a definire il dogma  trinitario.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L’unicità di Dio viene infatti coniugata da questa  verità di fede con la  trinità del suo agire, come Padre creatore, come  Figlio redentore e come Spirito  Santo attore nella storia; un solo Dio  che, evidentemente, si manifesta agli  esseri mortali come tre persone. E  ciò non deve stupire, poiché in una  prospettiva di teologia rivelata,  l’uomo è persona sia perché creato ad immagine  di Dio – un Dio  personale, che agisce –, sia perché chiamato da Dio ad operare  in  quanto soggetto libero e responsabile, secundum quod et ipse est suorum   operum principium, quasi liberum arbitrium habens et quorum operum  potestatem[4]. L’imago dei –  sostiene sant’Agostino – è dato  ontologico, non cancellabile dal peccato né  dall’agire dell’uomo  carnale (De Trinitate, XIV.4.6).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;NOTE:&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;[1]  In  evidente contrapposizione al tentativo cartesiano di ricondurre la  soggettività  al pensiero, LICHTENBERG riteneva non corretto dire“io  penso”(Ich denke) mentre  sarebbe stato opportuno affermare Es denkt,  anticipando la contestazione  lacaniana al cogito di Cartesio (Ecrits,  Paris, Press universitarie de France,  2000, 517): «je pense où je ne  suis pas, donc je suis où je ne pense pas». La  soggettività umana  cominciava evidentemente a smarrirsi; e il tema  anticartesiano, già  pienamente presente in Schopenhauer, veniva ripreso con  vivacità da  Nietzsche («..un pensiero viene quando è“lui”a volerlo e non   quando“io”lo voglio»), diventando stabilmente oggetto del paradigma   psicoanalitico. Su queste basi diminuiva, conseguentemente, l’esigenza  di  fornire un solido fondamento all’io. Esisteva, poi, anche chi si era  determinato  a credere che il problema dell’identità personale  assumesse una valenza del  tutto irrilevante. cfr. PARFIT, Reason and  Persons,Oxford, Clarendon Press,  1992.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;[2] Il  riferimento va ricondotto, in particolare, ad autori quali SINGER e ENGELHARDT  JR.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;[3]  Personaggio della celebre commedia “Come vi piace”, composta intorno al 1600 da  William Shakespeare.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;[4] La  citazione è tratta dal Prologus della Prima Secundae della SummaTheologiae di  TOMMASO D’AQUINO.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;  var _gaq = _gaq || [];  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-19395442-1']);  _gaq.push(['_trackPageview']);  (function() {    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 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Lo scorso 25 marzo, presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma (Upra), si è svolto un seminario indirizzato a giornalisti, informatori, bioeticisti. Durante l’incontro è stato presentato al pubblico “Biomedi@”, il gruppo di ricerca e di lavoro nato all’interno della Facoltà di Bioetica dello stesso ateneo. Due gli ambiti privilegiati di Biomedi@: la comunicazione e la bioetica, un binomio estremamente attuale, ma anche problematico. Siccome i media parlano spesso di temi inerenti alla bioetica, ma lo fanno con modalità e contenuti non sempre opportuni, la finalità del gruppo è quella di capire le ragioni di tanta diversità fra una testata giornalistica e l’altra, in modo da migliorare la comunicazione di argomenti che richiedono la massima precisione. Dopo il saluto del decano della Facoltà di Bioetica, Padre Victor Pajares, che ha sottolineato come “La tematica del convegno è importante, specialmente nella società odierna, dove i mass media sono per la gente uno dei punti di riferimento principale per l’informazione” è seguita la presentazione del gruppo Bioemedi@ da parte del suo direttore, Padre Gonzalo Miranda (nella foto), già decano della Facoltà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Il gruppo Biomedi@ nasce dall’intuizione che la comunicazione sia un campo molto interessante per i bioeticisti, che non possono essere estranei ad una corretta comunicazione: sia in relazione a come la bioetica è comunicata dai mass media, sia nel senso di come i bioeticisti possano, e debbano, ricorrere ai mezzi di comunicazione in maniera efficace”, ha spiegato Miranda. Purtroppo tante volte leggiamo informazioni inesatte in materia di bioetica, specialmente per quanto riguarda la terminologia utilizzata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Questo diventa un grande problema quando si parla di approfondimenti, notizie, dibattiti su tematiche delicate come quelle che vengono affrontate dalla bioetica, che tratta di vita e di morte, di salute, di dignità umana, del concetto stesso di essere umano”, ha ribadito Miranda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si tratta quindi di una materia, quella studiata dalla bioetica, molto delicata, sia per la persona, sia per tutta la società. “E’ quindi essenziale che chi comunica argomenti di bioetica sia preparato anche nella materia bioetica. Uno dei problemi principali del comunicatore scientifico è quello di essere preparato, e competente, anche di bioetica”, ha precisato padre Miranda, sottolineando la necessità che “Sia sempre presente il senso di responsabilità nella coscienza del giornalista, il quale deve essere consapevole che la comunicazione non è un gioco. Molte volte si tratta di approfondimenti che possono cambiare la vita delle persone, e che sono responsabili di portare a determinate decisioni, magari sbagliate perché l’informazione è stata data male o addirittura non data”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha preso poi parola Luisella Daziano - direttore de Il Giornale di Bioetica e firma di Avvenire - che ha spiegato la nascita, nel giugno del 2009, del gruppo di lavoro Biomedi@ e della sua missione. “L’idea di Biomedi@ nasce da una semplice domanda, ossia, dove sta andando l’etica della comunicazione e dell’informazione?”, ha raccontato Daziano ai numerosi presenti, precisando che “Il ruolo della bioetica nei mass media è molto complesso. La bioetica è trattata poco, o poco e male, o in maniera specialistica”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’ampia tematica della bioetica, se comunicata soltanto in maniera tecnicistica rischia di non essere compresa, essendo peraltro un linguaggio specifico con contenuti che stanno a cavallo tra la Medicina, il Diritto, la Filosofia, l’Antropologia. Per far fronte a tale problema, il gruppo ha voluto individuare una metodologia per analizzare e studiare i testi, l’impaginazione, i titoli le didascalie, e tutto quello che fa la pagina, il giornale. «Abbiamo avuto l’idea di dividerci in sottogruppi di lavoro, per meglio monitorare la realtà raccontata dai maggiori quotidiani italiani ed esteri”, ha puntualizzato Daziano, che ha poi sintetizzato gli obiettivi del gruppo: “Valorizzare a pieno il ruolo e le responsabilità dei media nel campo specifico della bioetica; interloquire con il mondo dei comunicatori per aiutare loro a riflettere sulla responsabilità, e per tentare di migliorare il loro servizio alla società; analizzare criticamente i punti positivi o negativi di come i media operano”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Biomedi@ ha inoltre realizzato, insieme alla Facoltà di Bioetica, uno specifico Corso di Formazione dal titolo “Bioetica e Comunicazione, la sfida del nuovo millennio”, che si svolgerà dal 28 giugno al 9 luglio 2010 presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il corso si suddividerà in due moduli tematici, uno di bioetica e uno di comunicazione. Saranno creati dei laboratori di lavoro sulle seguenti aree: stampa, pubblicità, comunicazione oratoria, cinema, internet. I laboratori saranno fondamentali per apprendere, in concreto, le maggiori aree di lavoro della comunicazione, e per sperimentarle in prima persona. Il corso, precisiamolo, non sarà diretto solo ai giornalisti ed ai comunicatori, ma anche a coloro che sono impegnati nel mondo pro life. L’obiettivo del corso è di far emergere una metodologia efficace di comunicazione a tutti i corsisti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Non è importante solo denunciare che qualcosa avviene, ma è importante anche offrire un metodo critico per sollecitare le persone a sviluppare un’analisi critica”, ha ribadito il direttore de Il Giornale di Bioetica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella cascata di notizie che ogni giorno ci arrivano non è semplice riuscire a riconoscere l’informazione veritiera. Per riuscire in questo intento Biomedi@ cercherà di offrire ai corsisti una metodologia efficace, per una lettura critica dell’informazione a mezzo stampa. Nel realizzare tutto questo i membri del gruppo stanno ultimando un database che contiene, e analizza, articoli provenienti dalle principali testate giornalistiche, italiane ed estere, su varie tematiche bioetiche. Ad oggi il database contiene più di mille articoli. Ogni ricercatore di Biomedi@ ha un tema e una testata specifica da monitorare, in maniera tale che durante il corso potrà interpretare il modus operandi, quindi lo spirito della testa, lo stile editoriale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Vale a dire come una testata si rapporta alle varie tematiche bioetiche, e come, su uno specifico argomento, ad esempio la fecondazione assistita, quella testata si differenzia dalle altre”, ha spiegato Daziano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il data-base è già pubblico e si può trovare al seguente link: http://www.uprait.org/index.php?option=com_chronoconnectivity&amp;amp;Itemid=330〈=it&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All’evento ha preso parte anche il sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella (nella foto). L’onorevole, venendo dal mondo del giornalismo, ha offerto la sua esperienza di comunicatrice, iniziando a ricordare una delle sue esperienze di comunicazione giornalistica più rilevante, ossia quella sul farmaco abortivo RU486.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come ha afferma il sottosegretario “Per fare una buona comunicazione serve aver bene in mente la mappa geografica della comunicazione. Ad oggi è presente una forte ideologizzazione nell’ambito dei mezzi di comunicazione, in particolare sui giornali. Non sempre è chiaro che tipo di politica stiano facendo alcuni organi di stampa. Spesso i giornali si mostrano moderati in alcuni campi, ma schierati in ambito politico o viceversa. Quindi è importante che quando si fruisce di una informazione si sappia dove si sta andando, e chi sono i protagonisti”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Roccella ha poi fatto l’esempio del prof. Umberto Veronesi, spiegando che: “Il professore ha recentemente speso la sua autorità scientifica sulla pillola RU486 e sull’aborto, pur non essendo il suo campo specifico di studio, ed altrettanto ha fatto per un ambito nel quale non è specialista, ovvero sugli stati vegetativi, dicendo cose alquanto scorrette, non scientificamente vere”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il sottosegretario ha ulteriormente precisato: “Nel caso della RU486 si continua a dire – anche Veronesi l’ha detto - che è un metodo meno invasivo, e che la donna soffre meno abortendo così. Per quanto riguarda gli stati vegetativi, credo che in Italia Veronesi sia rimasto l’unico che continua ad usare la definizione di ‘stato vegetativo permanente’, benché tutta la comunità scientifica l’abbia abbandonato da tempo. Ormai si preferisce parlare solo di stato vegetativo senza dare la definizione di ‘persistente’ o ‘permanente’, perché in realtà si sa pochissimo sulla sua effettiva durata”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’esempio della Roccella è stato utile, ed estremamente apprezzato dalla platea, per mettere in risalto il fatto che “Come spesso accade, anche autorità scientifiche spendano la propria autorevolezza per far passare un messaggio che è scientificamente sbagliato”. Infatti “La RU486 è un metodo molto doloroso, che procura un piccolo parto, provocando delle contrazioni uterine molto dolorose che espellono l’embrione, con avventi avversi”, ha precisato Roccella, spiegando inoltre che “In molti protocolli clinici si propongano anti dolorifici di routine, e questa procedura indica che non è certamente un metodo indolore, per no parlare poi del tasso di mortalità dieci volte più elevato del metodo chirurgico”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il sottosegretario ha inoltre fatto notare come la comunicazione abbia influenzato l’opinione sul tema della RU486. “La pillola abortiva, essendo stata descritta come un metodo di automedicazione, un gesto semplice da compiersi a casa, un gesto che tutti possono fare molto semplicemente, ha veicolato l’idea, distorta, che il metodo farmacologico sia esente da sofferenza e trauma”, ha dichiarato la Roccella.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalla giornata di studio alla Pontificia Regina Apostolorum è dunque emerso che “La bioetica non si può associare ad una informazione scientifica scorretta: chiarezza di concetti, esattezza dei contenuti e proprietà di linguaggio innanzi tutto!”. Per evitare inganni ed imbrogli, che possono danneggiare in maniera irreparabile la dignità umana, c’è assoluto bisogno di chiarezza e di un’informazione scientifica corretta. «Tutti gli equivoci etici nascono da una comunicazione scientifica appiattita sulle ideologie, orientata da meccanismi di lobby su un mercato globale di farmaci, brevetti, carriere, investimenti pubblici e privati. Tutto questo forma un potere che orienta la comunicazione, anche al di là della politica”, ha affermato il sottosegretario Roccella in chiusura della giornata Biomedi@.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-7918774087286665330?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/7918774087286665330/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=7918774087286665330' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7918774087286665330'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7918774087286665330'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/04/nasce-biomedi-alla-regina-apostolorum.html' title='Nasce Biomedi@ alla Regina Apostolorum: per una corretta informazione nei mass media'/><author><name>Comunicazione e Cultura</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='30' src='http://4.bp.blogspot.com/-lc89gJqTXBU/TVql-S8684I/AAAAAAAAALU/6Ve3eO3PA8I/s220/logo%2BC%2526C.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/S9WR52lKPEI/AAAAAAAAABk/cOE0O0pis_A/s72-c/miranda_roccella-300x171.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-4264905926532149835</id><published>2010-04-24T15:18:00.001+02:00</published><updated>2010-04-24T15:20:50.677+02:00</updated><title type='text'>SimonEthica, un percorso etico per nuovi modelli d'impresa</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/S9LwIRTJ-FI/AAAAAAAAABc/N4wTsdWYwu4/s1600/il+giornale+di+bioetica+press1.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5463693322827200594" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 160px; CURSOR: hand; HEIGHT: 220px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/S9LwIRTJ-FI/AAAAAAAAABc/N4wTsdWYwu4/s320/il+giornale+di+bioetica+press1.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;di Emmanuele Di Leo&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;ROMA, aprile 2010 (ZENIT.org).- "Le prassi manageriali di domani dovranno concentrarsi sul conseguimento di obiettivi nobili e socialmente rilevanti". Così si evince dal Manifesto proposto da Gary Hamel, professore alla London Businnes School: "Fare in modo che il management serva per un fine più elevato".&lt;br /&gt;Partendo da questa considerazione, il libro SimonEthica (Eurispes&amp;amp;Link, 2010), tramite il suo autore, Francesco Pastore, propone una nuova visione d'impresa come stimolo allo stato attuale di atrofizzazione del management e delle sue teorie che mostrano tutti i limiti di una mancata innovazione culturale.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Pastore, per molti anni Partner di una delle maggiori società leader globale della consulenza, docente universitario e fondatore nel 2008 del "Laboratorio Etico d'Impresa", società che si occupa delle tematiche di Corporate Governance e Business Ethics, propone un modello di azienda perfettamente capace di esercitare un forte autocontrollo qualitativo e quantitativo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'autore di SimonEthica afferma che "essendo il futuro sempre meno prevedibile, è necessario anche puntare ad organizzazioni con un anima e con un cuore pulsante dove la ricchezza del capitale umano, che oggi non sembra rientrare nella hit parade del pensiero degli economisti, potrebbe rappresentare la vera differenza di domani e la base giusta per una necessaria semplificazione dell'architettura complessiva di controllo interno aziendale".&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In questi ultimi anni il termine etica appare inflazionato: si moltiplicano i convegni, gli incontri tematici, gli approcci e le metodologie in tema di "Responsabilità Sociale" dove, la parola "etica" può addirittura avere un contenuto ideologicamente discriminatorio, lasciando intendere che non sarebbero etiche le iniziative che non si fregiassero formalmente di questa qualifica.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Da qui il "Simon" del titolo, che riprende il concetto di simonia. Infatti tale termine, che risale ad epoche medioevali, è ancora oggi presente nel tessuto societario. Quindi, il manager si rivolge al "valutatore" etico per l'attribuzione del "rating" etico inteso come panacea, quasi scudo protettivo, a fronte di ogni rischio reputazionale anche quando, a volte, la realtà aziendale nella prospettiva del comportamento etico può essere diversa. Quando ciò si verifica viene generata una situazione che si è definita sinteticamente "SimonEthica" ossia il "peccato" di voler acquistare uno status etico per la propria azienda pretendendo di comprare la rispettabilità tramite un bollino.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Ethica", che volutamente esposta nel titolo del libro, in latino, sta a simboleggiare una tendenza importante che si va manifestando in questi ultimi anni: il ritorno ai "fondamentali" e, conseguentemente, ai valori come vero asse portante di quel movimento di rinascita culturale che guarda in maniera critica ma costruttiva, i concetti basilari su cui operano l'impresa, il mercato, la finanza ed il mondo dei controlli.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Questo libro, concepito a metà tra un saggio ed un testo in materia di business ethics, vuole stimolare una profonda riflessione da cui può scaturire un modo diverso di pensare e vedere le cose.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella prefazione a SimonEthica, l'Arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi, afferma: "occorre riprendere un cammino di formazione ed educazione delle persone alle virtù morali ed intellettuali proponendo, come suggerisce anche la Caritas in veritate, una nuova visione dell'attività imprenditoriale, in continuità con quanto già affermato dalla Centesimus annus di Giovanni Paolo II e liberandola dalla apparente contrapposizione profit/non profit".&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"La proposta di un vero e proprio percorso etico per l'azienda, ispirato dall'autore, si pone in sintonia con il concetto di una nuova democrazia d'impresa, che sia orientato ad integrare realmente l'etica nei comportamenti e nell'agire quotidiano riconoscendo il pericolo dell'ideologia tecnocratica come forma di totalitarismo che tenta 'di sradicare il bisogno di Dio, dal cuore dell'uomo'", sottolinea il presule. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-4264905926532149835?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/4264905926532149835/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=4264905926532149835' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/4264905926532149835'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/4264905926532149835'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/04/simonethica-un-percorso-etico-per-nuovi.html' title='SimonEthica, un percorso etico per nuovi modelli d&apos;impresa'/><author><name>Comunicazione e Cultura</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='30' src='http://4.bp.blogspot.com/-lc89gJqTXBU/TVql-S8684I/AAAAAAAAALU/6Ve3eO3PA8I/s220/logo%2BC%2526C.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/S9LwIRTJ-FI/AAAAAAAAABc/N4wTsdWYwu4/s72-c/il+giornale+di+bioetica+press1.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-1787317866994265215</id><published>2010-04-21T10:43:00.001+02:00</published><updated>2010-04-21T10:46:08.267+02:00</updated><title type='text'>Benedetto XVI, la bioetica e le critiche</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/S867MdGxXkI/AAAAAAAAABU/NAPE9rcyWPE/s1600/renzo+puccetti.jpg"&gt;&lt;img style="float: right; margin: 0pt 0pt 10px 10px; cursor: pointer; width: 193px; height: 129px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/S867MdGxXkI/AAAAAAAAABU/NAPE9rcyWPE/s320/renzo+puccetti.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5462509220692844098" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;di  Renzo Puccetti*&lt;br /&gt;&lt;div id="article"&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;ROMA, domenica, 18 aprile 2010  (ZENIT.org).- Oggi è il giorno in cui ho trovato il tempo per leggere la  lettera aperta rivolta al Santo Padre da parte del teologo Hans Küng,&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn1" target="_blank"&gt;[1]&lt;/a&gt; secondo cui l’attuale pontificato si  caratterizzerebbe &lt;i&gt;«per non avere saputo cogliere una serie di  opportunità».&lt;/i&gt; Nel testo il teologo svizzero ne elenca undici. Chi  scrive non ha competenze specifiche per verificare la fondatezza di  ciascuno di essi, è possibile che alcuni elementi si possano trarre  leggendo l’omelia che il Papa ha pronunciato nella Messa celebrata oggi a  Malta,&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn2" target="_blank"&gt;[2]&lt;/a&gt; ma due punti sollevati da Küng hanno però forti  implicazioni bioetiche; immagino che prenderli in esame, seppure in  maniera non certo esaustiva, possa interessare i lettori di questa  rubrica.  &lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Nel primo di questi si sostiene la opportunità di  aiutare le popolazioni dell’Africa sollevandole dal peso della  sovrappopolazione e dal flagello dell’AIDS assecondando la  contraccezione e l’uso del preservativo.  &lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Su questo punto  l’argomentazione sembra svilupparsi partendo da una prospettiva  proporzionalistica; il bene o il male di un’azione deriverebbe da una  ponderazione delle conseguenze. Tale prospettiva non certo nuova e di  cui si riconoscono peraltro numerose varianti, non perché è sostenuta da  Küng esime dai problemi e garantisce dal commettere azioni immorali.  Chi stabilisce i criteri di utilità? Come sono valutate le conseguenze?  Chi le verifica? Sono tutte prevedibili? È stato osservato che il  proporzionalismo, facendo l’uomo responsabile di tutto, finisce per  farlo diventare responsabile di niente. Come potrebbe rispondere infatti  il proporzionalista e quindi in definitiva lo stesso Hans Küng, a quei  medici che dalla sbarra del tribunale di Norimberga si fossero  giustificati adducendo la loro buona intenzione quando sottoponevano i  prigionieri agli esperimenti di congelamento e di decompressione? Non  agivano forse nell’interesse dei piloti della Luftwaffe ed in definitiva  dell’intero popolo tedesco che aveva un interesse a vincere la guerra?&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn3" target="_blank"&gt;[3]&lt;/a&gt;  Una tale prospettiva, al fine, finisce per  ridurre l’azione malvagia ad un semplice errore di calcolo. Attenzione  non si dice qui che contraccezione ed esperimenti sugli ebrei siano la  stessa cosa, una tale lettura del concetto da me espresso sarebbe  talmente rozza da non meritare alcun commento, ma si vuole fare  riflettere sui limiti della teoria proporzionalista.&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn4" target="_blank"&gt;[4]&lt;/a&gt; Ma diamo per scontato che tale impostazione sia  accettabile e seguiamo il teologo dissidente.  &lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Vi sono robuste  evidenze che la diffusione della contraccezione porti ad una riduzione  del tasso di fertilità nei paesi in via di sviluppo.&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn5" target="_blank"&gt;[5]&lt;/a&gt; Molto meno evidente che la riduzione della  popolazione porti a benefici in termini economici. Se quindi lo sviluppo  economico viene preso come unico indicatore del benessere di una  popolazione, allora la pretesa di dettare l’agenda da parte di Küng  comincia ad avere dei guai. A tale proposito riporto quanto affermato da  Luca Molinas, dottorando presso la facoltà di Scienze Economiche “La  Sapienza”: «In sostanza il mondo accademico è totalmente diviso ed in  disaccordo sulla relazione tra crescita della popolazione e sviluppo  economico nei paesi in via di sviluppo».&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn6" target="_blank"&gt;[6]&lt;/a&gt; Lo stesso autore conclude affermando: «Lo studio  comparativo sulle politiche demografiche in Cina ed in India dimostra  che l’approccio neomaltusiano esce sostanzialmente sconfitto nel  dibattito». Ma la contraccezione non ha soltanto effetti in termini di  popolazione. Se il teologo considerasse ad esempio gli studi in  proposito del nobel per l’economia Gorge Akerlof se ne potrebbe  facilmente rendere conto. Una delle conseguenze indirette individuate da  Akerlof è quella, ad esempio, dell’incremento dei bambini costretti a  crescere con un solo genitore. Ora il guaio è che Küng sembra rinvenire  nella contraccezione proprietà quasi taumaturgiche. Quando egli accusa  infatti di “rigorismo impietoso” il Magistero, egli cita tutta una serie  di questioni come la contraccezione, l’inseminazione artificiale,  l’aborto, la diagnosi pre-natale, l’eutanasia, quali esempi di  “estremismo fanatico”.&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn7" target="_blank"&gt;[7]&lt;/a&gt; Lo “zelo antimodernista” della Chiesa finirebbe  addirittura per incoraggiare l’aborto attraverso la proibizione della  contraccezione. Il professor Küng non ce ne voglia, ma il suo concetto  di modernità ci ricorda quello di Cristiane, la protagonista del film  “Good Bye Lenin!” , che, risvegliatasi dopo un coma protratto stenta ad  adattarsi ai cambiamenti che hanno fatto seguito al crollo del  comunismo. Allo stesso modo il prof. Küng sembra riproporre riflessioni  etiche che potevano avere una qualche verosimiglianza qualche decennio  fa. &lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Presentarsi con una tale teoria al premio Ig Nobel  assicurerebbe ottime probabilità di vittoria; è piuttosto difficile  infatti pensare che una persona ubbidisca al Papa per quanto riguarda la  contraccezione, ma contravvenga al suo insegnamento sull’aborto. Si dà  il caso peraltro che il sottoscritto abbia da poco pubblicato uno studio  che fa piazza pulita dell’idea che la diffusione della contraccezione  in una popolazione riduca il ricorso all’aborto.&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn8" target="_blank"&gt;[8]&lt;/a&gt; Contra factum non valet argumentum. Il teologo  casca male anche quando accusa il Papa sulla questione del preservativo e  l’AIDS. Verrebbe da ripetere la risposta di Apelle di Coo al ciabattino  a noi tramandata: “Sutor, ne ultra crepidam!”. Se egli infatti è così  ansioso di riconciliare la religione con la scienza moderna, siamo certi  che trarrebbe vantaggio dallo studio della letteratura scientifica  prima di aprire bocca su argomenti da cui la sua statura intellettuale  guadagna quando sta zitto. Abbiamo pubblicato da poco un piccolo libro  proprio su questo argomento che in modo facile, facile potrà aiutarlo a  comprendere che la sua posizione è sbagliata e che quando il Papa   afferma che la distribuzione di preservativi aumenta il problema, egli  ha ragione.&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn9" target="_blank"&gt;[9]&lt;/a&gt; L’ennesima conferma deriva da uno studio svolto  in Kenya da poco pubblicato che mostra come la conoscenza tra i giovani  che il condom protegge dall’AIDS si associa ad una maggiore promiscuità  sessuale.&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn10" target="_blank"&gt;[10]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Quando il teologo parla di «una  pianificazione famigliare ragionevole, così come una contraccezione  ragionevole»,&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn11" target="_blank"&gt;[11]&lt;/a&gt; lontano dall’offrire qualche risposta, sembra  piuttosto più simile ad uno che brancola nel buio, ma vuole indicare la  strada ai passanti.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;La seconda questione sollevata da Küng nella  sua lettera aperta sarebbe la mancata riconciliazione con la scienza  moderna attraverso il riconoscimento «senza ambiguità» della teoria  dell’evoluzione e «aderendo, seppure con le debite differenziazioni,  alle nuove prospettive della ricerca, ad esempio sulle cellule  staminali».&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Ora, che quella che lui stesso riconosce come teoria,  cioè terreno soggetto ad una continua rivalutazione scientifica, debba  essere materia che impegna quello stesso Magistero di cui egli  disconosce la infallibilità in materia di fede e di morale,&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn12" target="_blank"&gt;[12]&lt;/a&gt; è espressione di un contorsionismo logico  davvero ammirevole. Quando poi il professore cita quale esempio la  questione della ricerca sulle cellule staminali è quanto meno impreciso.  Egli infatti omette di ricordare che la Chiesa è favorevoli a tutte le  forme di ricerca mediante cellule staminali che non implichino la  distruzione di embrioni, considerati degni di rispetto al pari delle  persone. Se ad un tale tipo di ricerca il teologo è favorevole, allora  egli non potrà che prendere atto che la sua prospettiva accetta la  sacrificabilità di alcuni esseri umani per il tornaconto di altri.  Questo, depurato dagli aspetti circostanziali, è quanto accomuna infatti  aborto e sperimentazione su cellule staminali embrionali: sopprimere  lecitamente e legalmente esseri umani piccoli, piccoli, assolutamente  indifesi, privi di qualsiasi colpa se non quella di esistere, esseri  umani con caratteristiche che tutti noi abbiamo condiviso, perché  qualcun altro ha deciso che ciò è utile. Basta toglierli l’umano di cui  sono portatori, non più esseri umani viventi, ma ovuli fecondati,  zigoti, blastocisti, embrioni, feti. Che arma potente il linguaggio! Se  governi le parole puoi cambiare il mondo senza che questi se ne accorga.  In tale esercizio si erano cimentati con eccellenti risultati anche nel  campo di Dachau dove l’uomo era abolito e si sperimentava su  versuchspersonen (soggetti permanenti da esperimento).&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftn13" target="_blank"&gt;[13]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;   &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;La filantropia del prof. Hans Küng, se  non preoccupasse per la presa mediatica, mi sembrerebbe più patetica  che pericolosa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref1" target="_blank"&gt;[1]&lt;/a&gt;  Hans Küng. Benedetto XVI ha fallito i cattolici  perdono la  fiducia. La Repubblica, 15 Aprile 2010.   (http://www.repubblica.it/esteri/2010/04/15/news/hans_kung-3359034/)&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;     &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref2" target="_blank"&gt;[2]&lt;/a&gt;  Benedetto XVI. Omelia del 18 Aprile 2010.   (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100418_floriana_it.html)&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;     &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref3" target="_blank"&gt;[3]&lt;/a&gt;  cfr. Gli esperimenti "medici" nei campi di  concentramento  nazisti.   (http://www.olokaustos.org/argomenti/esperimenti/medexp01.htm)&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref4" target="_blank"&gt;[4]&lt;/a&gt;  Le teorie teleologiche sono chiaramente  respinte dal Magistero (vd.  N. 79 Veritatis Splendor).&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref5" target="_blank"&gt;[5]&lt;/a&gt;  John Bongaarts and Elof Johansson. Future  Trends  in Contraceptive Prevalence and Method Mix in the Developing  World.  Studies in Family Planning. 2002; 33(1): 24-36.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref6" target="_blank"&gt;[6]&lt;/a&gt;  http://w3.uniroma1.it/secis/Molinas.ppt#3&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;     &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref7" target="_blank"&gt;[7]&lt;/a&gt;  Hans Küng. A global ethic for global  politics  and economics. P. 135.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref8" target="_blank"&gt;[8]&lt;/a&gt;  Puccetti R, Di Pietro ML, Costigliola V,  Frigerio L. Prevenzione  dell’aborto in occidente: quanto conta la  contraccezione? Italian  Journal of Gynaecology &amp;amp; Obstetrics 2009:  21(3): 164-78.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref9" target="_blank"&gt;[9]&lt;/a&gt;  Cesare Cavoni, Renzo Puccetti. Il Papa ha  ragione! L’AIDS non si  ferma con il condom. Fede &amp;amp; Cultura Ed.  2010.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref10" target="_blank"&gt;[10]&lt;/a&gt;  Chiao C, Mishra V. Trends in primary and   secondary abstinence among Kenyan youth. AIDS Care. 2009;  21(7):  881-92.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref11" target="_blank"&gt;[11]&lt;/a&gt;  Hans Küng. Il viaggio del Papa in Africa?  Un’occasione  sprecata. Euronews 2010.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref12" target="_blank"&gt;[12]&lt;/a&gt;  Hans Küng. Infallibile? Una domanda.  Queriniana Edizioni, 1970.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.zenit.org/article-22118?l=italian#_ftnref13" target="_blank"&gt;[13]&lt;/a&gt;  Luciano Sterpellone. Le cavie dei lager: gli  esperimenti medici  delle SS. Mursia Editore, 2005. p.11.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;*  Il dottor Renzo Puccetti è specialista in Medicina Interna e segretario  del Comitato “Scienza &amp;amp; Vita” di Pisa-Livorno.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-1787317866994265215?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/1787317866994265215/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=1787317866994265215' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/1787317866994265215'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/1787317866994265215'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/04/benedetto-xvi-la-bioetica-e-le-critiche.html' title='Benedetto XVI, la bioetica e le critiche'/><author><name>Comunicazione e Cultura</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='30' src='http://4.bp.blogspot.com/-lc89gJqTXBU/TVql-S8684I/AAAAAAAAALU/6Ve3eO3PA8I/s220/logo%2BC%2526C.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_Bc5c2Ip7FNE/S867MdGxXkI/AAAAAAAAABU/NAPE9rcyWPE/s72-c/renzo+puccetti.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-5843308644413838418</id><published>2010-03-31T20:19:00.002+02:00</published><updated>2010-03-31T20:21:34.436+02:00</updated><title type='text'>Ammalarsi di cancro. La scienza lo riconosce: “La malattia va circoscritta, il malato rispettato”</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img class="alignleft size-full wp-image-1260" title="tumore-polmone" src="http://www.ilgiornaledibioetica.com/wp-content/uploads/2010/03/tumore-polmone.jpg" alt="tumore-polmone" width="116" height="116" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;di: &lt;strong&gt;Sergio Lamerti &lt;span style="font-style: italic; font-weight: normal;"&gt;(Il Giornale di Bioetica)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;        &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Ammalarsi di cancro.  Perché mai la brava cellula agisce in questo modo? Qual è lo spirito per  combattere le malattie cancerogene? Quali sono le cure mediche? Come  affidarci, riflettendo, alla nostra morale etica?&lt;br /&gt;Prendendo spunto dal titolo del libro di Pier Mario Biava, “Il Cancro e  la Ricerca del Senso Perduto”, la mia convinzione si radica: presidiare e  circoscrivere la malattia nel rispetto dell’uomo. Basti soffermare la  nostra attenzione sui dati espressi dalla letteratura e riportati dall’  “American Cancer Society  Statistics”: in America, ogni anno, ci sono  813.200 nuovi casi di pazienti che si ammalano di cancro. Fra questi  385.500 vanno incontro a morte, e ben 117.706 muoiono per il mancato  controllo di una ripresa locale per i tumori dei diversi istotipi. In  Italia, invece, sebbene non siano disponibili dati che si riferiscano a  tutto il territorio nazionale, l’incidenza e la mortalità per tumore -  rilevabili nelle aree dotate di un “registro tumori” - rimane elevato.  Dati  allarmanti che continuano, attraverso l’ impegno della ricerca  biomedica, ed i canali dell’informazione scientifica, a studiare la  brava cellula che stravolge la nostra vita. &lt;span id="more-1261"&gt;&lt;/span&gt;E’  ormai  certo che la principale causa-effetto nell’insorgere del cancro  non è un evento isolato, che si presenta soltanto nelle forme  patologiche, ma un processo differenziato che coinvolge interamente  l’uomo. Il corpo assiste così  ad un cambiamento progressivo del  comportamento delle proprie cellule, le quali iniziano un processo di  divisione rispetto alle cellule simili, per poi diffondersi così  rapidamente - in una incontrollabile  moltiplicazione – da invadere  tutti i confini morfologici (infiltrazione), seminando ovunque le  proprie basi (metastasi).&lt;br /&gt;Inevitabile domandarsi perché mai la  cellula agisca in questo modo.  Quale  approccio si deve allora avere con una persona, con quel corpo  nel quale il cancro si è sviluppato, tenendo presente che le cellule  maligne non sempre richiedono di essere asportate, irradiate, o  chimicamente distrutte?              &lt;br /&gt;Il peso di queste domande indica che vi sono circostanze in cui  l’analisi di indagine diagnostica aggiunge valore alla scienza della  sperimentazione clinica con la pratica della medicina, fortemente  avvertita nella comunità scientifica, che è sempre più spinta dalla  necessità di razionalizzare - e rendere utilizzabili per le decisioni  cliniche – le nuove conoscenze prodotte in campo medico e biologico. Ad  oggi possiamo utilizzare sofisticate apparecchiature e possiamo disporre  di strumenti di avanzata tecnologia come la  tomografia assiale  computerizzata (TAC o TC-3D), un esame radiologico che permette di  ottenere immagini tridimensionali in sezione dell’organo interessato  tramite l’emissione di raggi X, necessari ed indispensabili supporti  alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della malattia, ed alla  realizzazione di procedure diagnostiche, interventistiche,  terapeutiche.  Ricordiamo l’utilità di TC spirale Multi Slice  (MSCT)  che ci permettono, attraverso delle tecniche di studio nella   valutazione tridimensionale, di poter fare una diagnosi quasi certa dei  tumori rari come il “tumore primitivo neuroectodermico” del polmone, il  Primitive neuroectodermal tumor (PNET).&lt;br /&gt;Come emerge dai dati statistici epidemiologici  dell’Organizzazione  Mondiale della Sanità (OMS), il cancro del polmone (CP) è la principale  causa di morte per tumore sia negli uomini che nelle donne, e  rappresenta il 28% di tutte le morti per cancro in entrambi i sessi.&lt;br /&gt;L’incidenza di tumori polmonari negli uomini ha raggiunto il suo picco  ed è ora in lieve calo, mentre nelle donne è in forte ascesa, e negli  ultimi dieci anni ha superato quello della mammella come principale  causa di morte per cancro. Il  tumore polmonare si colloca, per  incidenza, mortalità, impatto sociale ed economico, tra le priorità  assolute in campo oncologico.&lt;br /&gt;La mancanza di manifestazioni cliniche nelle fasi iniziali della  malattia, e l’inefficienza terapeutica negli stadi avanzati conducono  all’evidenza che la diagnosi precoce, unitamente a provvedimenti di  prevenzione primaria, costituiscono i mezzi più validi di cui disponiamo  per ridurre la mortalità da neoplasie polmonari. Anche  se ormai  viaggiamo nelle alte sfere delle tecnologie più avanzate, le principali  fonti di informazione per la diagnosi iniziale oltre l’anamnesi - che  induce a sospettare una neoplasia e fornisce informazioni precoci per la  localizzazione - rimane in prima istanza l’esame radiografico del  torace, che può mostrarci la lesione, la sua posizione e i suoi effetti  anatomici. Dati statistici hanno rilevato che il 90% dei noduli  polmonari (npl) è un riscontro occasionale su radiogrammi eseguiti per  motivi non correlati al nodulo (preoperatori, cardiopatie): il 50-60%  sono stati caratterizzati benigni il 40-50% maligni.&lt;br /&gt;Per l’esame radiografico standard del torace si utilizzano tecniche ad  alte tensioni, che permettono la caratterizzazione dei grigi  parenchimali rispetto a  quelli perinodulari, permettendo di distinguere  meglio il  nodulo polmonare (npl). Con l’aiuto delle proiezioni  laterali ed oblique si può inoltre distinguere se il nodulo è  localizzato nel parenchima polmonare o se è extra-polmonare. Noduli del  diametro inferiore a 5 mm non sono di facile interpretazione; da 5 a 8  mm sono discretamente evidenziabili; maggiori di 8 mm sono pressoché  sempre evidenziabili. L’esame radiografico del torace fornisce inoltre  informazioni riguardo alle dimensioni, forma, presenza di cavitazioni,  calcificazioni e velocità di crescita.  Più difficoltoso rimane invece  il riconoscimento di noduli nelle zone periferiche e lobari superiori.&lt;br /&gt;Quest’esame, però, eseguito in prima istanza incontra delle limitazioni   nella maggior parte dei casi,  specialmente nella diagnosi precoce sia  per le neoplasie di noduli polmonari centrali, sia in quelle  periferiche. Se nelle  forme periferiche  sono scarsamente sintomatiche,  ma si apprezzano abitualmente per la loro massa reale, in quelle  centrali sono precocemente sintomatiche per la loro dimostrazione. Con  l’avvento della Tomografia assiale computerizzata inizialmente, e  successivamente con la  TC spirale multistrato (MSTC), si è colmata  quella lacuna che si poteva presentare nel radiogramma tradizionale  ampliandolo con lo studio del parenchima polmonare, delle vie aeree e  del mediastino, dal momento che offre la possibilità di valutare gli  organi toracici mediante opportune sezioni, senza sovrapposizione di  strutture. È attualmente considerata il gold standard per  l’individuazione dei  noduli polmonari (npl.). Ha infatti il vantaggio  di acquisire contemporaneamente maggiori volumi a fronte della  disponibilità di strati più sottili. Ha  inoltre il vantaggio di  utilizzare protocolli a basso dosaggio. Conferma per di più la presenza  di lesioni individuate all’ Rx torace tradizionale. Identifica ulteriori  lesioni non visibili radiograficamente.  Identifica anche i noduli di  dimensioni inferiori ai 3 mm. Dimostra una sensibilità del 63% per i  noduli di 5 mm e del 82 % per i noduli di 7 mm. Aiuta a definire meglio  le caratteristiche morfologiche e la natura della lesione e permette di  effettuare un bilancio di estensione tumorale (stadiazione). Offre la  possibilità di misurare la densitometria ed il coefficiente  d’attenuazione della lesione (unità Hounsfield.).  E’ in grado di  dimostrare presenza di grasso nella lesione. Arriva dove, a volte,  diventa difficile l’identificazione di noduli localizzati in sede  centrale e, più precisamente, nei lobi inferiori, essendo questi  frequentemente lesioni endo-bronchiali.&lt;br /&gt;La TC spirale multistrato (MSCT) ha comportato un incremento dei noduli  rilevati, imponendo necessariamente un algoritmo diagnostico per la  loro gestione.                      &lt;br /&gt;Nonostante non sia attualmente suffragato da evidenze cliniche, risulta  largamente accettato che i noduli inferiori a 5 mm non siano meritevoli  di controlli a breve distanza di tempo, ma vengano monitorati di anno in  anno. Quando si sospetta il cancro del polmone, per diagnosi di lesioni  maggiori di (20 mm), il passo successivo alla radiografia al torace è  l’ago biopsia TC guidata. Procedura quest’ultima che si svolge in  anestesia locale, con disagio minimo del paziente. Per una corretta  esecuzione dell’esame è fondamentale la presenza dell’anatomo-patologo,  allo scopo di definire l’idoneità corretta del prelievo tissutale valido  per la conferma istologica della diagnosi.&lt;br /&gt;L’ago Biopsia TC è una procedura  radiologica interventistica, in genere  effettuata sotto guida TC, con cui il radiologo preleva (mediante  apposito ago a scatto) un piccolo cilindro di una massa polmonare: lo  scopo è quello di verificarne la natura istologica benigna o maligna. Il  paziente deve essere disponibile alla collaborazione. Durante la  procedura è facile avere complicanze minori come aria nel polmone  (pneumotorace) o emoftoe (sanguinamento dalla bocca), perché l’ago  trancia anche i vasi sanguigni e i bronchi che incontra sulla sua  strada. E’ una procedura non esente da rischi che aumenta nell’anziano  affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),  da enfisema  grave, coagulasi, insufficienza respiratoria, polmone unico.&lt;br /&gt;Con la Tomografia spirale multistrato (MSCT), attraverso delle  elaborazioni effettuate da stazioni workstation con l’utilizzo di  software dedicati, si possono ottenere delle immagini “multiplanari”.   Le ricostruzioni multiplanari sono ricostruzioni bidimensionali che  consentono di visualizzare sezioni di volume scelte a piacere sul piano  coronale, sagittale (assi anatomici) o obliquo, ignorando i dati esterni  al piano selezionato. Si ottengono tracciando sull’immagine di  riferimento del monitor la linea del nuovo piano di sezione da  visualizzare; durante il processo di elaborazione l’operatore può  orientare a piacimento la linea di sezione e visualizzare in tempo reale  la ricostruzione multiplanare corrispondente in un’altra finestra del  monitor. Tali ricostruzioni (coronali e sagittali) hanno consentito  facilmente l’identificazione della neoformazione, della localizzazione,  della sua dimensione e margini, del rapporto con le strutture  adiacenti.  Mentre nelle elaborazioni  con acronimo MIP (Maximum  intensity projection) vengono utilizzati tutti i dati TC o il volume per  una regione di interesse. Per  i polmoni le ricostruzioni di volume (o  di superficie) possono essere impiegate per creare immagini delle  superfici del polmone, e per valutare i rapporti spaziali delle lesioni  focali polmonari rispetto alla parete toracica o al mediastino.&lt;br /&gt;I vantaggi ai fini di una diagnosi quasi certa, che si possono ricavare  da queste tecniche di elaborazioni  immagini, ci permettono di valutare  anche la presenza di  piccoli noduli polmonari, come nel caso clinico di  un PNET, che in meno di sei mesi ha manifestato l’evoluzione di un  nodulo solitario periferico polmonare inizialmente  di circa 3 mm.&lt;br /&gt;Per concludere, si può affermare che la diagnostica per immagini rimane  l’indagine principe per identificare precocemente la presenza della  lesione e la sua velocità di accrescimento. E’ necessario apportare un   completamento dell’informazione, ed una successiva pianificazione  chirurgica, mantenendo comunque  l’imperativo categorico di presidiare e  circoscrivere la malattia nel rispetto dell’uomo. Infatti anche in  questo settore medico vanno applicate modalità relazionali idonee alla  comunicazione ottimale con le persone malate e con i loro familiari, che  vengono, loro malgrado, coinvolti nel percorso faticoso, lungo e  doloroso di ogni patologia oncologica.&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-5843308644413838418?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/5843308644413838418/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=5843308644413838418' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5843308644413838418'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5843308644413838418'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/03/ammalarsi-di-cancro.html' title='Ammalarsi di cancro. La scienza lo riconosce: “La malattia va circoscritta, il malato rispettato”'/><author><name>Comunicazione e Cultura</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='30' src='http://4.bp.blogspot.com/-lc89gJqTXBU/TVql-S8684I/AAAAAAAAALU/6Ve3eO3PA8I/s220/logo%2BC%2526C.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-3068386563261835206</id><published>2010-02-09T17:23:00.000+01:00</published><updated>2010-02-09T17:23:35.857+01:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA: LA MORTE DI ELUANA ENGLARO HA POSTO UNA GRANDE QUESTIONE DEMOCRATICA</title><content type='html'>&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S3GL16Su-rI/AAAAAAAAAN8/vRz7dZYjSp0/s1600-h/sv.bmp" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="121" kt="true" src="http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S3GL16Su-rI/AAAAAAAAAN8/vRz7dZYjSp0/s200/sv.bmp" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;“Eluana Englaro ci ha lasciato una straordinaria eredità: difendere la vita e il suo intrinseco valore soprattutto nelle condizioni di massima fragilità”. Con queste parole l’Associazione Scienza &amp;amp; Vita, promotrice della campagna “Liberi per Vivere”, ricorda la giovane donna deceduta per sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione assistite. &lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;“Quanto è accaduto a Udine ci interpella in ambito culturale, morale, giuridico e legislativo. – ribadisce Lucio Romano, copresidente dell’Associazione Scienza &amp;amp; Vita – Inoltre, la sensibilità dei cittadini è oggi molto più avvertita, così come quella di parlamentari e opinionisti”. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Le questioni delicatissime in merito alle gravi disabilità e al fine vita – conclude Lucio Romano – appaiono oggi come una grande questione democratica, che richiede il coinvolgimento di tutti coloro che vogliono tutelare la vita delle persone come Eluana Englaro. E’ una questione di giustizia, che investe il diritto alla vita e che non può legittimare un inesistente e improponibile diritto di morire, che affonda le sue radici in una concezione distorta e distruttiva della libertà individuale”. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-3068386563261835206?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/3068386563261835206/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=3068386563261835206' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/3068386563261835206'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/3068386563261835206'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/02/scienza-vita-la-morte-di-eluana-englaro.html' title='SCIENZA &amp; VITA: LA MORTE DI ELUANA ENGLARO HA POSTO UNA GRANDE QUESTIONE DEMOCRATICA'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S3GL16Su-rI/AAAAAAAAAN8/vRz7dZYjSp0/s72-c/sv.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-5177637864873292202</id><published>2010-01-18T13:13:00.000+01:00</published><updated>2010-01-18T13:13:25.430+01:00</updated><title type='text'>Il relativismo colpisce ancora</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;di Renzo Puccetti&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S1RQOv_XsNI/AAAAAAAAANs/UZls7Y-j12I/s1600-h/renzo+puccetti.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" ps="true" src="http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S1RQOv_XsNI/AAAAAAAAANs/UZls7Y-j12I/s200/renzo+puccetti.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;ROMA, domenica, 17 gennaio 2010 (ZENIT.org).- La cronaca di questo inizio 2010 offre abbondante materiale per una riflessione bioetica sul senso e la percezione della dignità umana. L'11 gennaio veniva comunicata la decisione del giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento di accusa per omicidio volontario rivolto al medico che ha diretto l'intervento di disidratazione di Eluana Englaro; insieme al medico erano prosciolti dall'accusa di concorso in omicidio l'intera équipe che aveva partecipato all'esecuzione del protocollo. Secondo il giudice, «La prosecuzione dei trattamenti di sostegno vitale di Eluana Englaro non era legittima in quanto contrastante con la volontà espressa dai legali rappresentanti della paziente, nel ricorrere dei presupposti in cui tale volontà può essere espressa per conto dell'incapace». &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il 12 gennaio i media riportavano la denuncia del padre di una bambina affetta da sindrome di Down recapitata al quotidiano locale di Treviso. Un avventore, disturbato dal gioco della bambina, avrebbe detto a voce alta: "Quando si hanno dei figli mongoli è meglio restarsene a casa". &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il 14 gennaio dai giornali si apprendeva che un magistrato in servizio a Salerno aveva autorizzato una coppia fertile e portatrice di una grave patologia degenerativa muscolare a ricorrere alla fecondazione artificiale e alla selezione dei figli allo stato embrionale mediante la tecnica della diagnosi pre-impianto. Secondo il giudice autore del provvedimento, «Il diritto a procreare verrebbe leso da un'interpretazione delle norme che impedissero il ricorso alle tecniche di procreazione assistita da parte di coppie, pur non infertili o sterili, che rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili. Solo la PMA attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l'impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura 'costituzionalmente' orientata dell'artico 13 della legge citata, consentono di scongiurare tale simile rischio». &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si tratta di tre episodi che, seppure connotati da differenze e specificità evidenti, presentano un sottile filo che li unisce: la negazione della dignità dell'essere umano debole e debolissimo. Vediamo di chiarire il concetto. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il caso di Eluana Englaro è ben noto. L'ultimo capitolo della saga giunge dal versante della giustizia penale ed afferma che la prosecuzione dei trattamenti di sostegno vitale era illegittima. Non si vuole qui considerare la perplessità che sorge dalla percezione di subalternità del giudizio penale nei confronti del precedente giudizio civile, né dalla preoccupazione che, sulla base del decreto del GIP, si potrebbe paradossalmente immaginare una condotta "illegittima" di quei medici che per lunghi anni (ed anche dopo il decreto della corte di appello civile di Milano) hanno operato somministrando i trattamenti di sostegno vitale alla paziente. No, qui quello che interessa è considerare come alla base dell'azione di colui che ha promosso l'iter procedurale che si è concluso con la morte della ragazza vi fosse, oltre alla rivendicazione di un diritto all'auto-determinazione delegata, l'attribuzione di mancanza di dignità nella condizione di vita di Eluana Englaro e nel modo stesso di assisterla.[1] La stessa Corte di Cassazione nel dispositivo sul caso Englaro ha citato la parola "dignità" per undici volte, affermando sì la piena dignità della persona in stato vegetativo, ma al contempo sancendo il principio che la sottrazione della vita con attributi soggettivi di indegnità è un diritto esigibile. Il riferirsi in tali casi al diritto alla libertà di cura rivela la propria natura di mero espediente. Molti commentatori internazionali infatti, peraltro non riconducibili alla morale cattolica, sostengono che l'interruzione dell'idratazione e nutrizione assistita nei pazienti in stato vegetativo può essere esclusa dagli atti eutanasici solo ricorrendo a sofismi, [2];[3];[4] dal momento che l'unico fine che si intende raggiungere con una tale condotta è la morte della persona assistita. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nel caso della bambina affetta da sindrome di Down, è successo che un signore si è sentito disturbato da quella bambina ammalata nel suo diritto a condurre in condizioni di benessere la sua giornata. Il concetto di salute accreditato presso le istituzioni sanitarie mondiali sin dal 1948 (è stato ricordato altre volte in questa rubrica) secondo cui la salute non è la semplice assenza di malattia, ma uno "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale", col suo grado di espansione indefinita, consente di identificare come una minaccia alla salute qualsiasi turbativa anche solo potenziale. La quasi totalità degli aborti nelle Nazioni occidentali viene autorizzata legalmente sulla base di un diritto alla tutela della salute da parte della donna. Quasi sempre si tratta di una minaccia alla salute psichica della madre, già di per sé più difficilmente obiettivabile, ma i cui contorni sono divenuti del tutto indefiniti quando si è proceduto a recepire in modo automatico, formale e passivo quanto attestato dalla donna stessa a cui in fin dei conti è stato demandata ogni decisione attraverso una sorta di autocertificazione. Qualche numero può aiutare a comprendere le dimensioni del fenomeno. In Inghilterra e Galles, nel periodo 2007-8 dei 1843 casi di sindrome di Down ne sono stati diagnosticati prima della nascita 1112. Di questi solo il 4,8% è stato fatto nascere, perché 92,8% è stato abortito in modo volontario.[5] In Italia dati qualitativamente equivalenti si possono ricavare dalla Toscana, una regione dove la diagnostica prenatale è molto diffusa. Nel 2007 sono nati 15 bambini affetti da sindrome di Down, mentre 26 (pari al 66%) sono stati abortiti. Il numero non è riportato, ma è verosimile che, come in Inghilterra, i bambini che sono nati siano in gran parte sfuggiti alla diagnosi prenatale. Queste procedure non solo vengono tollerate, ma, in nome del diritto alla salute, sono finanziate direttamente dallo stato e promosse sui media e nei consessi sovranazionali quali fondamentale diritto umano, il cui accesso deve essere garantito a tutti. Essendo persona semplice, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché la madre può sopprimere il figlio per tutelare il proprio "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale", mentre l'avventore del locale, che non ha certamente maggiori obblighi, non potrebbe fare le proprie rimostranze se percepisce la propria "salute", così intesa, deteriorata. Si tratta di un discorso evidentemente e volutamente paradossale; ogni lettore avrà ben capito che chi scrive è completamente dalla parte della bambina e dei suoi genitori, ma l'esserlo presuppone il riconoscimento previo della dignità inalienabile ed incondizionata di quella bambina proprio in quanto essere umano, il riconoscimento della dignità e con esso al diritto alla vita di ogni essere umano, a prescindere da qualsiasi attributo. Come osserva il prof. Pessina, l'umanità è la comune stoffa di cui tutti siamo fatti. La condanna morale del comportamento del greve avventore del locale, l'indignazione per quella frase riprovevole reclamano quale pre-condizione il riconoscimento di un'oggettività morale negata dal relativismo etico. Come scrive il senatore Pera, a causa della sospensione del giudizio, se vuole essere coerente "il relativista o diventa muto o alza le mani".[6] &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si giunge così al caso della coppia portatrice di una forma molto grave di distrofia muscolare (con sopravvivenza nei casi di malattia non superiore ad un anno di vita), che si legge, dopo avere avuto un figlio concepito naturalmente, nato sano ed attualmente in perfetta salute e tre figli diagnosticati prima della nascita essere affetti dalla malattia e quindi abortiti, si è rivolta al giudice per essere autorizzata a sottoporsi ad una procedura di fecondazione artificiale prevedendo la selezione degli embrioni sani (ed ovviamente la eliminazione di quelli malati). Di nuovo non interessa qui esprimere lo sdegno per comportamenti che rendono manifesta la massima hobbesiana "non veritas, sed auctoritas facit legem", non si vuole sottolineare la gravità di decisioni assunte da chi, pur chiamato a rispettare e servire la legge, nel silenzio di tanti prezzolati difensori delle istituzioni e della legalità, interpreta la legge in senso contrario allo spirito ed alla lettera della legge senza neppure sentire il dovere di rimettere la questione agli organi competenti. No, di nuovo queste considerazioni su fatti pur gravissimi non è quanto voglio evidenziare in questo intervento. Piuttosto mi preme sottolineare come la cultura che discrimina il malato, in collaborazione con le possibilità offerte dalla tecnica, stia marciando trionfalmente verso l'eliminazione dell'indesiderato inerme. Pur nella umana solidarietà per la sofferenza indubbia dei genitori, si è in dovere di affermare la verità, affrancandola dalla cortina dell'intenzione, liberandola dal giogo delle circostanze (chi non desidererebbe per tutti i genitori figli in perfetta salute?) mostrando l'oggetto morale dell'azione, andando al cuore della questione rispondendo alla domanda: "Che cosa fai?". La risposta è in re ipsa, la selezione di esseri umani viventi sulla base della loro salute fisica e la loro eliminazione in caso di inadeguatezza ad uno standard fissato. Questa deriva ius-positivista è quanto il relativismo etico sta mettendo nel piatto dell'uomo del terzo millennio. Se "questo è vero e questo è falso, questo è bene e questo è male" sono cose che non si possono più dire, allora la violazione della massima aurea (non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te) e dell'imperativo morale kantiano (agisci in modo da trattare sempre l'umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre come un fine, e mai come un mezzo) non sosterranno più la civiltà occidentale, non potranno essere più invocati dal debole; che il lupo abbia il ventre sazio sarà allora la sua unica speranza. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ci si attende da quanti percepiscono il baratro sempre più prossimo e sopportano il pesante onere della responsabilità qualcosa di più che non qualche accorata dichiarazione di denuncia. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;[1] Cfr. Istanza del tutore, Tribunale di Lecco, 18.1.1999 &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;[&lt;em&gt;2] McLean SAM. Legal and ethical aspects of the vegetative state. J Cin Pathol 1999; 52: 490-3. &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;[3] Paul J. Withholding food and fluids is justifiable only for terminally ill. BMJ 1999;318:1415. &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;[4] Cameron-Perry JE. Withholding food and fluids is justifiable only for terminally ill. BMJ 1999;318:1415. http://www.bmj.com/cgi/eletters/318/7195/1415#3253 &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;em&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/em&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;[5] Morris JK, Alberman E. Trends in Down's syndrome live births and antenatal diagnoses in England and Wales from 1989 to 2008: analysis of data from the National Down Syndrome Cytogenetic Register. BMJ. 2009; 339: b3794. &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;em&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/em&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;[6] M. Pera. Perché dobbiamo dirci cristiani. Ed. Mondatori, Milano, 2008. p. 114. &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-5177637864873292202?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/5177637864873292202/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=5177637864873292202' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5177637864873292202'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5177637864873292202'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/01/il-relativismo-colpisce-ancora.html' title='Il relativismo colpisce ancora'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S1RQOv_XsNI/AAAAAAAAANs/UZls7Y-j12I/s72-c/renzo+puccetti.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-887587442554534574</id><published>2010-01-17T14:48:00.000+01:00</published><updated>2010-01-17T14:48:46.329+01:00</updated><title type='text'>Dallapiccola: “Nessuna falsa illusione per le coppie che cercano un figlio”</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;di Manuela Bernabei e Antonello Cavallotto -&lt;/em&gt; &lt;a href="http://www.ilgiornaledibioetica.com/?page_id=10"&gt;Il Giornale di Bioetica&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S1MU_gzu9nI/AAAAAAAAANk/FdOe_mnZUvg/s1600-h/cv_dallapiccola.gif" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" ps="true" src="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S1MU_gzu9nI/AAAAAAAAANk/FdOe_mnZUvg/s200/cv_dallapiccola.gif" /&gt;&lt;/a&gt;E’ una delle questioni più delicate che infiammano i dibattiti fra scienziati, laici e cattolici. Stiamo parlando della diagnosi genetica preimpianto (Pgd). Per capirne di più ed affrontare gli aspetti etici, scientifici e culturali della Pgd, abbiamo intervistato il professore Bruno Dallapiccola (nella foto), che ha dedicato la maggior parte della sua vita professionale allo studio della genetica, ed alla cura delle malattie rare. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;Domanda:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Professore, lei è anche presidente dell’Istituto CSS-Mendel, centro d’eccellenza nella diagnosi e nella prevenzione delle malattie genetiche rare, ci può dire a che punto è la ricerca in questo settore ? &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;Risposta:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; La ricerca sta facendo degli enormi passi in avanti in questo settore, raggiungendo dei risultati straordinari. Dall’’istituto Mendel, in particolare, nel 2009 sono uscite più di 60 pubblicazioni internazionali di notevole interesse, fra cui l’identificazione di nuovi geni, potenziali target per la cura delle malattie genetiche.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;&lt;strong&gt;D:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; La genetica molecolare ci sta portando a scenari e prospettive inimmaginabili. Un’applicazione in campo medico è l’identificazione dei portatori di geni mutati patogeni. Allora non possiamo non chiederle la sua opinione sulla diagnosi pre-impianto…&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; La Pgd rappresenta una metodologia complementare alle tecniche di diagnosi prenatale, che permette di identificare la presenza di malattie genetiche o di alterazioni cromosomiche in embrioni generati in vitro, in fasi molto precoci di sviluppo, prima del loro impianto in utero. Si tratta di una procedura che mira a selezionare gli ovociti in cui non sia presente l’anomalia genetica (di cui il partner femminile della coppia è portatore) in modo da produrre solo embrioni sani. I pazienti che richiedono l’accesso alle tecniche di diagnosi pre-impianto iniziano un trattamento di procreazione medicalmente assistita (Pma), che permette il recupero di ovociti da fertilizzare con gli spermatozoi paterni. Una volta che si è ottenuta la fertilizzazione, dagli embrioni ai primi stadi di sviluppo si prelevano una o due cellule (blastomeri) il cui Dna viene analizzato in maniera specifica, in relazione al tipo di malattia genetica da diagnosticare. Gli embrioni che risulteranno non affetti dalla patologia genetica, si trasferiranno in utero per ottenere una gravidanza senza la specifica malattia. Credo sia necessario fare delle considerazioni. Per prima cosa bisogna dire che questo tipo di diagnosi non deve essere la prima scelta di una coppia fertile. Non tutte le coppie devono ricorrere ad un’analisi di questo tipo ma, eventualmente, solo quelle coppie ad elevato rischio riproduttivo e qualora vi siano casi in famiglia di malattie genetiche e cromosomiche trasmissibili. Sto parlando di un’analisi mirata e non fatta a tappeto sulla popolazione, questo nell’interesse e nella tutela della donna. La Pgd, inoltre, abbassa notevolmente la possibilità di portare a termine una gravidanza e non ha un’elevata accuratezza della diagnosi: il rischio di errore si attesta intorno al 30%.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Quali sono le differenze fra la diagnosi genetica pre-impianto (Pgd) e la diagnosi genetica pre-concepimento (Pcdg)?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; La Pgd prende in esame l’embrione generato in vitro, in fasi molto precoci di sviluppo. La Pcgd, invece, viene eseguita sull’ovocita prima del concepimento e non sull’embrione. Con la diagnosi pre-concepimento, a differenza della Pgd, si esclude a priori la possibilità di produrre embrioni con anomalie genetiche. La Pcgd prende in esame il primo globulo polare (1PB), una piccola cellula che possiede un assetto genetico speculare a quello dell’ovocita, per cui se il 1 PB presenta la mutazione materna ne consegue che l’ovocita risulterà privo della mutazione e quindi normale. Viceversa se 1 PB non presenta la mutazione materna sarà l’ovocita a mantenere quella mutazione: in tal caso si scarterà quell’ovocita e si procederà ad utilizzarne un altro per la fecondazione tramite Icsi (iniezione dello sperma direttamente nell’ovulo).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Quali sono i limiti della diagnosi genetica pre-concepimento ?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; L’analisi genetica in questo caso consente di ottenere solo informazioni relative ad anomalie di origine femminile, quindi inapplicabili in caso di malattie genetiche autosomiche dominanti, ed in quelle di natura cromosomica di origine maschile. Con questo tipo di tecnica i tempi da osservare sono strettissimi; per questo motivo l’applicazione della tecnica segue uno schema articolato che richiede una stretta coordinazione tra diverse equipe, cosa non sempre possibile. Inoltre, si tratta di una tecnica prona ad errori, per cui spesso alla Pcgd devono necessariamente seguire altre analisi di diagnostica sul 2 globulo polare e poi sull’embrione.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Il rischio relativo di malformazioni nei concepiti con Pgd è +30% - 40% rispetto alle coppie che hanno seguito la via naturale: è vero?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Sì, il rischio relativo è aumentato. Il problema riguarda chiaramente i geni di origine materna e paterna. Una causa è senz’altro la superovulazione (dovuta agli ormoni) ed alle ore necessarie per il concepimento che non sono naturali. Bisogna capire che il concepimento in vitro non è altro che espressione di un accanimento riproduttivo. Un uomo che naturalmente produce pochi spermatozoi spesso li produce di bassa qualità. Non dimentichiamoci che lo spermatozoo deve subire un meccanismo importantissimo di maturazione non solo morfologica, ma anche funzionale. Ancora non si è capito che la natura ha i suoi tempi e che questi devono essere rispettati.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Professore, in Italia esiste una certificazione che attesti la qualità dei laboratori e l’accuratezza delle diagnosi?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Sì, ci sono diverse certificazioni internazionali a riguardo. Il problema è che in Italia meno del 30% dei laboratori che fanno diagnosi genetica possiedono questo tipo di certificazione. In Europa meno del 20% dei laboratori hanno una certificazione, e spesso le strutture che offrono l’inseminazione artificiale non seguono la donna immediatamente dopo la terapia. Questo è un fatto gravissimo. E’ necessario che si abbia un’informazione corretta e completa sulla struttura a cui si decide di appoggiarsi ed è necessario un più rigoroso controllo dei centri diagnostici da parte delle strutture competenti. L’unica vittima di questo sistema malato è, e rimane, la donna.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Secondo lei c’è un’informazione scientificamente corretta rispetto al mondo della diagnosi genetica predittiva?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Purtroppo la maggior parte delle volte no. Manca l’onestà intellettuale e scientifica nel dire dove siamo in grado di arrivare e dove non riusciamo ad arrivare. Sono stati fatti tanti passi in avanti, ma tanti ancora se ne devono fare. Oggi non siamo in grado di spiegare tante cose, né di prevederne altre. Spesso si spacciano per rivoluzioni scientifiche test che non hanno alcun valore predittivo, ovviamente al solo scopo commerciale. Bisogna stare attenti. Ritengo che questo sia un messaggio importantissimo: non dobbiamo mai offrire false illusioni.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; La Pgd e, più in generale, il mondo della diagnosi predittiva, possono generare dei problemi di ordine morale, religioso e psicologico all’interno della coppia?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Certamente. Ogni persona ha un proprio “imprinting”. C’è chi crede che la prima cellula dello zigote racchiuda in sé un progetto misterioso, che sia un programma unico ed irripetibile, e chi no. Io personalmente ci credo. In questi casi bisogna fare i conti con se stessi, con le proprie idee. Non dimentichiamoci, inoltre, che in noi c’è un continuo sviluppo anche dopo la nascita. Questo ci dice quanto sia affascinante la vita e quanto sia complesso, e misterioso, il progetto che la determina: un’incredibile e finissima regolazione di geni che si regolano e si determinano fra loro, e con l’ambiente che ci circonda.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Si può parlare di selezione eugenetica dell’embrione? C’è un rischio reale di fobia verso l’handicap?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Bisogna capire se si parla di eugenetica intesa come bene della genetica, o di eugenetica intesa come selezione. Vorrei solo dire che tutti noi siamo geneticamente imperfetti.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;E’ bene ricordarlo in questa società troppo superficiale che ci vuole tutti uguali e semplicemente perfetti. Io credo che ci debba essere un limite, e questo limite deve essere dato da un’autolimitazione. E’ necessario vigilare laddove la ricerca rischia di distruggere la vita e l’uomo.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: red;"&gt;D:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Professore, un’ultima domanda sulla “behaviour genetics”. Recentemente, una sentenza della Corte d’Appello di Trieste ha ridotto di un terzo la pena ad un reo-confesso omicida, perché si è documentata la presenza di “geni”, nel patrimonio cromosomico dell’imputato, responsabili della sua aggressività. E’ un’ipotesi surreale immaginare, in un prossimo futuro, la creazione di un test predittivo che ci dirà se il feto, nel grembo materno, potrà diventare un adulto pericoloso?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: blue;"&gt;R:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; La verità è che spesso ciò che manca sono le competenze scientifiche. Noi oggi conosciamo una minima parte delle potenziali variazioni del nostro genoma. Inoltre, la suscettibilità che è possibile rilevare è spesso controbilanciata dall’interazione con l’ambiente. L’ambiente, e tutta la fitta rete d’interazioni che ci circonda, è qualcosa di potentissimo che si riflette su di noi, e sul nostro modo di essere ed agire. Basti pensare all’anzianità: la vita media si è allungata ma non è cambiato il nostro genoma, quello che è cambiato è l’ambiente che ci circonda. Forse, allora, si dovrebbe prestare maggiore attenzione allo stile di vita, piuttosto che ai geni di un individuo, anche perché, ad oggi, non ci sono le basi scientifiche per dimostrare un condizionamento genetico rispetto ad un reato commesso.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-887587442554534574?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/887587442554534574/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=887587442554534574' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/887587442554534574'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/887587442554534574'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/01/dallapiccola-nessuna-falsa-illusione.html' title='Dallapiccola: “Nessuna falsa illusione per le coppie che cercano un figlio”'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S1MU_gzu9nI/AAAAAAAAANk/FdOe_mnZUvg/s72-c/cv_dallapiccola.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-2292195396425942413</id><published>2010-01-13T23:27:00.000+01:00</published><updated>2010-01-13T23:27:00.349+01:00</updated><title type='text'>«Su Eluana mancavano certezze scientifiche»</title><content type='html'>&lt;em&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;il neurologo Laureys: l’autopsia non fuga i dubbi&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;di Pino Ciociola&lt;/em&gt; - Avvenire&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S05IiGtxmOI/AAAAAAAAANU/Z7JbkUQNYvE/s1600-h/LAUREYS_Steven_BW.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" ps="true" src="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S05IiGtxmOI/AAAAAAAAANU/Z7JbkUQNYvE/s200/LAUREYS_Steven_BW.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sono sicuro di poter sostenere con forza un'unica cosa: di assoluta assenza di sofferenza si può parlare esclusivamente in pazienti anencefalici, cioè che non hanno più la corteccia cerebrale», e non era il caso di Eluana Englaro: Steven Laureys dirige il "Coma Science Group", conduce da molti anni ricerche sui criteri diagnostici più efficaci per determinare le percezioni nei pazienti in coma, in stato vegetativo e in minima coscienza ed è, probabilmente, il più autorevole scienziato mondiale su questi temi.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ha letto l'autopsia fatta su Eluana. Nella quale ad esempio si certifica che il suo cervello «pesava 1.100 grammi» ed era «normoconformato», cioè assolutamente normale come massa e peso rispetto al corpo di Eluana, che era alta 171 centimetri e pesava (al momento della morte) 53 chili e mezzo. Corpo sul quale «non si evidenziano decubiti». E tanto altro. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Sebbene attraverso un'analisi post mortem, professor Lauryes, si può stabilire adesso se Eluana fosse in uno stato vegetativo persistente o in quello di coscienza minima?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;No. Sulla base delle nostre conoscenze, gli esami post mortem non consentono di distinguere tra uno stato vegetativo e uno di minima coscienza. Lo stato vegetativo e quello di coscienza minima sono comunque diagnosticati a livello clinico. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;A Eluana restava almeno una flebile possibilità di riacquistare parte della sua coscienza?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Al momento sappiamo che le possibilità di "recupero" dopo dodici mesi in stato vegetativo post-traumatico sono vicine allo zero, mentre per gli stati di coscienza minima non abbiamo criteri temporali per l'irreversibilità. Sappiamo soltanto che le possibilità di recupero in uno stato di coscienza minima sono maggiori che per lo stato vegetativo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;A quali accertamenti avrebbe dovuto essere sottoposta Eluana - in vita - per una corretta diagnosi del suo quadro clinico?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Come abbiamo recentemente dimostrato (con la pubblicazione sull'autorevole rivista di neurologia Bmc neurology 2009, ndr), valutazioni comportamentali, ripetute attraverso scale standardizzate e testate, la "Coma recovery scale", consentono di avere diagnosi più precise rispetto a quelle ottenute attraverso scale di valutazione non standardizzate. Alle tecniche di neuro-immagine si sta attualmente riconoscendo un ruolo importante, ma al momento non sono indicate come obbligatorie dalle linee guida.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Sarebbe a dire?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Secondo il mio punto di vista, come abbiamo anche più volte pubblicato, usando "protocolli pilota le misurazioni oggettive della funzione cerebrale possono aiutare a confermare la diagnosi clinica, come nel caso della morte cerebrale. Infatti, insieme alla ripetizione dei controlli complementari, aiutano a prendere decisioni difficili sulla prosecuzione di un trattamento o meno.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Il cervello di una persona in stato vegetativo presenta massa e peso minori?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sì, basta leggere quanto pubblicò già nel 2005 Graham [The boundaries of consciousness. Laureys editor, 2005 Elsevier) nella collana scientifica internazionale Progress in brain research che si occupa specificamente delle ricerche sul cervello.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Come si capisce con certezza se una persona in stato vegetativo è in grado di deglutire o meno? Ed è possibile farlo attraverso un'autopsia?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Questo di nuovo è un segno clinico che preferirei diagnosticare pre-mortem. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Si può dire con certezza che Eluana non provasse alcun dolore?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Se Eluana si fosse trovata in stato vegetativo considererei molto improbabile che avesse una percezione cosciente del dolore. Al contrario, qualora il suo fosse stato uno stato di coscienza minima sono sicuro che avrebbe sentito dolore e avrebbe sofferto. Avrebbe conservato un certo livello di emozioni.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;A proposito, professor Lauryes: è possibile certificare che le persone in stato vegetativo non provino emozioni?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Al momento, studi di neuro-immagine funzionale su gruppi di pazienti in stato vegetativo mostrano attivazione cerebrale che la maggior parte della comunità scientifica ritiene insufficiente per avere una percezione cosciente del dolore. Tuttavia mi sento di poter sostenere con forza un'unica cosa: di assoluta assenza di sofferenza si può parlare esclusivamente in pazienti anencefalici, che cioè non hanno più la corteccia cerebrale.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-2292195396425942413?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/2292195396425942413/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=2292195396425942413' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2292195396425942413'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2292195396425942413'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/01/su-eluana-mancavano-certezze.html' title='«Su Eluana mancavano certezze scientifiche»'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S05IiGtxmOI/AAAAAAAAANU/Z7JbkUQNYvE/s72-c/LAUREYS_Steven_BW.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-5939226079195306956</id><published>2010-01-13T11:05:00.001+01:00</published><updated>2010-01-13T11:08:52.882+01:00</updated><title type='text'>L’autodeterminazione assoluta? Non esiste.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;di &lt;em&gt;G.San&lt;/em&gt;. – Avvenire &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Difesa costituzionale della vita dalla pretesa dell’autodeterminazione senza limiti. E valorizzazione del ruolo del medico – in alleanza con il paziente – senza alcun vincolo ad attuare ciò che il Codice deontologico non prevede. Questi i temi della tavola rotonda di Scienza &amp;amp; Vita, moderata dal portavoce Domenico Delle Foglie, il quale ha rivendicato il carattere «laico e popolare» delle proposte associative.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;C’è una «potente scollatura che la ragione giuridica vive di fronte alla realtà», ha evidenziato la costituzionalista della Statale di Milano Lorenza Violini. Per la studiosa, della parola «giurisprudenza» si tende sempre più a sottolineare l’aspetto tecnico, lo «iuris», mentre viene «accantonata la prudentia». Paola Ricci Sindoni, docente di Filosofia morale all’Università di Messina, parte dalle tre visioni della salute che stanno alla base della sintesi prodotta dall’articolo 32 della Costituzione: liberale, socialista e personalista cristiana. Si assiste da parte di un «antropocentrismo liberticida» al tentativo di mutare il quadro: la libertà «è declinata come diritto ad avere diritti, e la salute viene vista come bene privato e non più sociale». &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La «deriva in atto», ha sostenuto il neurologo di Udine Gianluigi Gigli, distingue vita biologica e vita buona, con il legale rappresentante che ha il diritto di dire quando è degna di essere vissuta». Trasparente il riferimento al caso Englaro, nel quale Gigli è stato – ed è ancora – in prima linea. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Anche per far sì che «non ci siano altri casi di gravi disabili» che muoiano per «abbandono terapeutico». &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;C’è un «limite contenutistico alla Dichiarazioni anticipate», ha detto il docente di Diritto penale alla Cattolica di Piacenza Luciano Eusebi: sta nella Convenzione di Oviedo che prevede interventi solo a «beneficio della persona». Un principio «di democrazia e uguaglianza». Ma che se sottoposto a un giudizio sulla qualità della vita non è «più un principio cardine e diventa soppesabile con altre esigenze individuali». Fino a configurare con il filosofo tedesco Böckenförde una «flessibilizzazione dei diritti fondamentali».&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sulla figura del medico, che non può essere un mero esecutore tecnico ma è sempre «un soggetto testimone del prendersi cura del malato», si è soffermato don Roberto Colombo, che dirige alla Cattolica di Milano il laboratorio di biologia molecolare. «Siamo contrari – ha concluso – a ogni forma di autodeterminazione che diventi pretesa» vincolante fino a «fare violenza al libero convincimento del medico». &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-5939226079195306956?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/feeds/5939226079195306956/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3487971747101229323&amp;postID=5939226079195306956' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5939226079195306956'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5939226079195306956'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2010/01/lautodeterminazione-assoluta-non-esiste.html' title='L’autodeterminazione assoluta? Non esiste.'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-7110682389181047233</id><published>2009-10-12T12:02:00.001+02:00</published><updated>2009-10-12T12:06:50.568+02:00</updated><title type='text'>Cure palliative: economicità, equità e convenienza</title><content type='html'>&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;di Tommaso Cozzi&lt;?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;La recente approvazione da parte della Camera dei Deputati delle “disposizioni urgenti per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” così come previsto dal disegno di legge in materia apre degli interessanti scenari non solo dal punto di vista etico e bioetica, ma anche dal punto di vista economico.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;span style="mso-spacerun: yes"&gt; &lt;/span&gt;Prima di affrontare questi ultimi aspettI, è ritiene utile soffermarsi a valutare alcuni principi di fondo dettati dal disegno di legge. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;Una prima interessante riflessione riguarda il 3° c. dell'art. 1, laddove si asserisce che le strutture sanitarie di cure palliative e di terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, dettando successivamente i principi fondamentali a cui le stesse cure devono rifarsi. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;Per quanto riguarda gli argomenti interessanti ai fini del presente articolo, appare utile sottolineare come tale comma esplicitamente utilizzi il termine "programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia". Il termine che qui interessa analizzare è il sostantivo "programma". &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;Dalla lettura dell'intero disegno di legge si ha l'impressione che il legislatore stia decisamente volgendo la propria attenzione al concetto di "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal"&gt;sistema&lt;/i&gt;". Infatti, nel momento in cui viene utilizzata la parola “programma”, non si può non pensare ad un insieme organico, coordinato, progressivo, sinergico modus operandi che, in qualche modo, pervade l'intero testo normativo. Infatti anche nel primo comma dell'art. 1, laddove viene esplicitata la definizione di cure palliative, il legislatore utilizza il termine "&lt;i style="mso-bidi-font-style: normal"&gt;insieme&lt;/i&gt;" di interventi terapeutici. La parola insieme viene altresì ripetuta nella lettera d) dello stesso art. 2, &lt;span style="mso-spacerun: yes"&gt; &lt;/span&gt;laddove viene esplicitato cosa debba intendersi per terapia del dolore. Illuminante appare l'introduzione del concetto di "rete”. È evidente come il legislatore abbia voluto individuare con il concetto di rete la necessità che strutture, persone, metodologie, interagiscano in modo sistematico (cioè &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal"&gt;insieme&lt;/i&gt;) per porre in essere un vero e proprio &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal"&gt;processo&lt;/i&gt; per l’erogazione delle cure palliative. In effetti il legislatore individua, nel concetto di rete, "l'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici (...) dedicati alla erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore, ecc..”. Nei successivi passaggi in cui vengono esplicitati i concetti di assistenza residenziale ed assistenza domiciliare, ancora una volta il legislatore effettua un riferimento, non interpretabile solo dal punto di vista medico, ma anche in senso economico, alla erogazione organizzata e multidisciplinare, nonché allì insieme di interventi sanitari, socio sanitari ed assistenziali, che garantiscono in maniera continuativa l'erogazione di cure palliative. A conferma dell'approccio sistemico conferito dal legislatore all'intero dettato normativo, l’ art. 5 è completamente dedicato alla costituzione di una "rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore". In tal senso è stato strutturato anche l'art. 9 in cui si prevede l'istituzione di un osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;Le riflessioni di tipo economico che sorgono a seguito della lettura dell'intero testo di legge, riguardano i i concetti di “sistema", di "rete", &lt;span style="mso-spacerun: yes"&gt; &lt;/span&gt;di "sistematicità degli interventi",di &lt;span style="mso-spacerun: yes"&gt; &lt;/span&gt;"osservatorio", di "percorsi assistenziali multidisciplinari e multi professionali".&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;Tali termini, in economia, richiamano immediatamente le cosiddette "economie di scala". Le economie di scala individuano la proporzione esistente i volumi di produzione e la diminuzione del costo medio unitario di produzione. Nel caso in esame, per produzione, deve intendersi l'erogazione del servizio che le strutture sanitarie, socio sanitarie o socio assistenziali, erogheranno al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato dalla legge, l’uitlizzo delle cure palliative e la diminuzione del dolore. Il concetto di economia di scala, pertanto, applicato alla legge in esame, riguarda essenzialmente i processi ed il sistema a rete, ovvero il sistema integrato, che la legge stessa vuole porre in essere. In sostanza, si pone l'attenzione a quella che può essere definita la sintesi che permette di utilizzare i fattori produttivi (risorse economico finanziarie, strutture, tecnologie, persone, ecc..) nel modo tecnicamente ed economicamente più efficiente, evitando la moltiplicazione e soprattutto la ripetitività di costi (quali ad esempio i costi di ricerca, di struttura, di formazione degli operatori) che invece, utilizzando le economie di scala, verrebbero a ridursi drasticamente. In sostanza le economie di scala ci insegnano che, laddove vengono determinarsi rendimenti crescenti, i costi sostenuti, in particolare i cosiddetti "costi fissi", diminuiscono in maniera proporzionale. È bene specificare che, nel caso in esame, per “rendimenti" si intende individuare il risultato finale, ovvero l'erogazione delle cure palliative e la diminuzione del dolore. Tutto ciò appare possibile nel caso in cui una struttura raggiunga elevati livelli di produzione, ovvero elevati livelli di proventi, per cui tali risultati positivi, secondo l'idea delle economie di scala, permettono una incidenza sempre più bassa, in termini economici, delle risorse da impiegare. Nel momento in cui il legislatore ha introdotto in maniera sistematica i concetti di integrazione delle strutture, diffusione delle conoscenze, dei saperi, messa in rete di quanti già operano e di quanti opereranno per il miglioramento delle cure palliative e la diminuzione del dolore, nonché il concetto di "insieme", è stata sostanzialmente aperta la via alla determinazione delle economie di scala che, oltre a produrre risparmi in termini finanziari, provocano ulteriori effetti positivi nel momento in cui dal concetto di “economia di scala statica” si passa al concetto di “economie di scala dinamiche” ovvero si individua il processo che conduce alla creazione e diffusione delle economie di conoscenza. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;Le economie di scala statiche incidono, come già detto, in maniera diretta sulla proporzione esistente tra i volumi di risultati ottenuti ed i costi necessari per ottenerli. Tale aspetto è sicuramente importante, come stato più volte detto, nel momento in cui vengono a determinarsi approcci sistemici o di rete nell'ambito delle cure palliative. Tuttavia, ancora più importanti, appaiono le economie di conoscenza, in quanto la diffusione dei saperi, la diffusione delle competenze, provocano di fatto, oltre che un miglioramento delle prestazioni erogate, anche delle economie di scala conseguenti alla messa in comune delle cosiddette &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal"&gt;expertiese&lt;/i&gt; che consentono di ottenere in maniera più rapida ed efficace risultati che il singolo individuo non riuscirebbe mai ad ottenere da solo. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;Vi è pertanto una diretta relazione tra la &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal"&gt;produzione &lt;/i&gt;effettuata, ovvero l'erogazione dei servizi erogati, i costi unitari, e le cosiddette curve di esperienza. Pertanto dal punto di vista delle economie di scala, viene a determinarsi un miglioramento dell'offerta di prestazioni erogate dalle strutture e dalle persone che partecipano ad una rete in quanto, per definizione, una rete genera &lt;i style="mso-bidi-font-style: normal"&gt;valore&lt;/i&gt;. In questo caso la rete è costituita dall'insieme delle strutture e delle persone, che pur mantenendo la loro indipendenza operativa, giuridica, organizzativa, assumono comportamenti interdipendenti al fine della creazione del prodotto o del servizio: tale interdipendenza genera valore. In tale prospettiva il sistema pensato dal legislatore origina delle nuove identità rispetto alle singole parti che lo compongono, in quanto le interrelazioni che vengono a determinarsi (l'organizzazione del sistema stesso), determina delle proprietà (il valore) che apparterranno al sistema e non ai singoli soggetti. Appare pertanto è evidente come,una lettura di tipo economico della legge in via di approvazione definitiva, apra nuovi scenari rappresentativi, oltre che di una migliore e più efficace erogazione dei servizi, anche di un processo di economicità che non intende individuare solo la capacità di "risparmiare", ma anche di rendere diffusivi e quindi moltiplicatori i sistemi organizzativi, le competenze e le attitudini delle persone, nonchè i processi e le risorse impiegate.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: Arial"&gt;In conclusione si può affermare che il dettato normativo, nel volgere la propria attenzione a processi di carattere strettamente sanitario ed assistenziale, apre ad una nuova visione e ad un nuovo approccio in cui la convergenza e la messa a fattor comune delle risorse, dei patrimoni, intesi in senso lato, rappresentano dei punti di forza che, oltre che procurare un vantaggio competitivo, e quindi maggiore economicità nell'erogazione dei servizi, permette di ottenere risultati volti all'innalzamento degli standard qualitativi delle prestazioni e ad una maggiore equità nell'erogazione dei servizi stessi: equo è anche conveniente.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-7110682389181047233?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7110682389181047233'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7110682389181047233'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/10/cure-palliative-economicita-equita-e.html' title='Cure palliative: economicità, equità e convenienza'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-2929499448043043664</id><published>2009-06-24T20:21:00.000+02:00</published><updated>2009-06-24T20:24:00.114+02:00</updated><title type='text'>I mass media e il caos relativistico: causa ed effetto</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;L’uomo, essere sociale per natura, dovrebbe riflettere più seriamente sulle problematiche etiche collegate all’esercizio della sua predisposizione alla socialità. Uno degli strumenti per accrescere la socializzazione (ma non sempre per migliorarla) è la diffusione mass mediatica, strumento mediante il quale avvengono processi di mediazione simbolica in una data comunità di utenti. I mass media sono l’insieme dei mezzi di comunicazione attraverso cui è possibile diffondere un messaggio ad un pubblico vasto ed indifferenziato. Ormai si può constatare che la comunicazione sia diventato un vero e proprio “strumento di potere” sull’orientamento della popolazione.Inoltre l’avvento della pubblicità - inteso come servizio informativo che l’azienda offre al fruitore, a beneficio dello stesso, in realtà dell’azienda stessa - ha iniziato a cambiare il percorso e la mission dello strumento “mass-media”.Il servizio d’informazione, per larga parte identificabile con quello giornalistico, nasce come strumento per la ricerca della verità. Strumento per quella libertà d’informazione onesta e trasparente, che dovrebbe tenere informata la società sull’andamento degli avvenimenti.La pubblicità, invece, come mezzo commerciale, va ad informare il singolo sulla molteplicità di prodotti acquistabili, evidenziandone soltanto le caratteristiche positive, i possibili vantaggi.Ad oggi è facile constatare che il servizio d’informazione si è convertito in un servizio pubblicitario di parte, idealistico. Non si persegue più l’onesta e sincera ricerca della verità, bensì la manipolazione della stessa per migliorare la visibilità di chi ha il maggior potere sull’orientamento dell’informazione. Il risultato è l’orientamento, la manipolazione della popolazione secondo i criteri ideologici di chi, in quel momento, ha più potere, più peso economico. Così, la commistione delle due diverse modalità di comunicazione, quella giornalistica e quella pubblicitaria, ha fatto sì che l’una assorbisse la metodologia dell’altra, stravolgendone le diversità sostanziali.Lo scenario che si presenta è, a mio avviso, alquanto preoccupante. Troviamo una pubblicità che comunica messaggi subliminali, storpiature morali che attaccano i fondamenti della cultura, nonché una considerevole mole di articoli giornalistici che riportano solo verità mediate, di certo snaturate, per favorire un orientamento sociale a discapito di un altro, a seconda della convenienza ideologica.La società, in questo panorama, risulta come intorpidita: sembra che non riesca a reagire e, così stanca, sembra non ricercare più la verità, accontentandosi acriticamente di quella ambigua realtà che gli viene fornita, direi preconfezionata. Così la cultura si sta progressivamente, ma inesorabilmente, modificando. Il rischio, già presente, è il caos relativistico, dei pensieri e dei valori, che facilmente porta ad un’autodistruzione dell’identità della persona, quindi della società stessa.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Emmanuele Di Leo, Presidente di Scienza &amp;amp; Vita di Latina&lt;/em&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-2929499448043043664?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2929499448043043664'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2929499448043043664'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/06/i-mass-media-e-il-caos-relativistico.html' title='I mass media e il caos relativistico: causa ed effetto'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-6818346748379125910</id><published>2009-06-24T20:18:00.000+02:00</published><updated>2009-06-24T20:20:26.576+02:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA NAZIONALE: DALL'ASSEMBLEA ELETTO IL NUOVO ESECUTIVO,I DUE PRESIDENTI E DUE VICEPRESIDENTI</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;L'Associazione Scienza &amp;amp; Vita Nazionale, riunita oggi in assemblea generale, ha eletto il nuovo consiglio esecutivo, i due nuovi presidenti e due vicepresidenti. Alla presidenza al genetista Bruno Dallapiccola si affianca il professor Lucio Romano, ginecologo dell'Università Federico II di Napoli e docente della Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Le due vicepresidenti sono la professoressa Paola Ricci Sindoni e la dottoressa Daniela Notarfonso. Tesoriere e responsabile organizzativo il dottor Edoardo Patriarca.Il nuovo esecutivo risulta così composto: dottor Carlo Valerio Bellieni, professor Roberto Colombo, professor Luca Diotallevi, professor Luciano Eusebi, professor Massimo Gandolfini, professor Gianluigi Gigli, dottoressa Emanuela Lulli, dottoressa Chiara Mantovani, dottoressa Daniela Notarfonso, dottor Gino Passarello, dottor Edoardo Patriarca, professoressa Paola Ricci Sindoni, professoressa Lorenza Violini."In un momento in cui sono sul tavolo una serie di problemi di rilevanza etica relativa alla vita - hanno dichiarato Dallapiccola e Romano - Scienza &amp;amp; Vita è conscia del ruolo che le compete nell'affrontare queste tematiche nel rispetto delle conoscenze scientifiche e antropologiche, avendo come riferimento la tutela della dignità dell'uomo dal concepimento alla fine naturale".&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-6818346748379125910?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6818346748379125910'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6818346748379125910'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/06/scienza-vita-nazionale-dallassemblea.html' title='SCIENZA &amp; VITA NAZIONALE: DALL&apos;ASSEMBLEA ELETTO IL NUOVO ESECUTIVO,I DUE PRESIDENTI E DUE VICEPRESIDENTI'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-2243593006979907177</id><published>2009-06-19T11:59:00.000+02:00</published><updated>2009-06-19T12:01:06.433+02:00</updated><title type='text'>‘Infoetica’ nei media: il neologismo del Papa è ancora il grande assente</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Con un incisivo neologismo – “infoetica” - coniato durante la prolusione agli operatori dei media, in occasione della 42° Giornata delle Comunicazioni Sociali (2008), le preoccupazioni di Papa Benedetto XVI si sono rivolte verso l’emergenza causata dal “mondo pervasivo della comunicazione”. Il Santo Padre, parlando del sistema  e delle modalità dei media, ha posto l’accento sul loro essere ad un bivio: “O aiuteranno l’uomo a crescere nella comprensione e nella pratica della verità, e del bene, o si trasformeranno in forze distruttive che si oppongono al benessere umano”. Proprio sul richiamo che il Papa ha rivolto alla condizione dei mass media – con il loro continuo spostamento dei valori sull’ambiguità, anziché essere i primi testimoni della verità – è necessario soffermarci, e fare una riflessione, iniziando a diffonderla su un giornale online che fa proprio dell’infoetica la sua lanterna. Parto da una lettura dei giornali usciti proprio in quei giorni, nei quali ho spesso letto commenti di autorevoli colleghi che, quasi con piglio risentito, hanno pensato di trasmettere ai propri lettori la convinzione che il richiamo del Papa fosse dettato da una sorta di ripicca, a causa della malevola interpretazione del “famoso” discorso di Ratisbona. Nulla di più assurdo. Nulla di più fuorviante, e manipolatorio, far pensare a ripicche personali, come se la stessa infoetica fosse da concepirsi  quale mera ritorsione nei confronti di una certa informazione e dei suoi protagonisti, molti dei quali  oggettivamente capaci di manipolare le coscienze, e decisamente performativi delle iper-realtà.Tuttavia, anche se reale, e all’ordine del giorno nelle redazioni, il problema della manipolazione dell’informazione è, per così dire, uno sfondo che accompagna quotidianamente chi sceglie per noi, nel mare magnum delle fonti, la notizia da diffondere, e la modalità con la quale comunicarla.  Argomentare, ogni giorno, nelle redazioni di tutto il mondo, su che cosa pubblicare, e perché dare rilievo ad una, piuttosto che ad un’altra notizia, è parte assolutamente integrante del mestiere del giornalista. Alla base, ed è ciò su cui bisogna focalizzarsi, c’è un problema di come la verità viene scritta, quindi comunicata, anzi, di come la verità viene pensata, vissuta, interpretata dalla persona che scrive Il richiamo del Santo Padre, originalissimo, non era da intendersi tanto rivolto ai mezzi di comunicazione, o alle mancanze di coloro che operano nel “villaggio globale”, quanto piuttosto alle persone stesse che fanno comunicazione. Da qui la necessità, imprescindibile, di preparare i comunicatori all’Etica, intesa come sistema di valori, e come una materia, da acquisire con la stessa preparazione “accademica” necessaria ad un giornalista scientifico per scrivere di argomenti medici, filosofici, bioetici.L’idea di un’ Infoetica come disciplina accademica può solo all’apparenza apparire peregrina, magari un’esagerazione.  L’assioma secondo cui “non tutto quello che si pubblica è, per il solo fatto di essere pubblicato, eticamente accettabile” può soltanto essere il primo tratto di un disegno etico che rivela un progetto sottostante più alto, ed articolato.Come lo scienziato che “studia” (manipolandolo) l’embrione , così il giornalista può non essere neutro (in qualche modo manipola sempre il lettore). Pertanto l’indicazione del Santo Padre è da attuarsi con estrema urgenza: lo studio dell’Infoetica, a mio avviso, è tanto necessario, per un giornalista, quanto lo è quello della Bioetica.Ritengo che la questione dell’infoetica si debba collocare non solo all’interno di un sistema di produzione dell’informazione. Informazione, peraltro, che corre costantemente il rischio di essere autopoietica, autoreferenziale, manipolatrice. Penso piuttosto che lo sforzo - chiamiamolo “il supplemento etico” richiesto da Benedetto XVI - sia da rintracciarsi sull’impegno, etico e morale, di non confondere, volutamente, e a monte della notizia, la verità.Sappiamo bene, ed a spese dell’intera società, che quando l’informazione è malata lo è perché intrinsecamente malata nella sua eticità. Vale a dire: se l’informazione è eticamente compromessa, lo sarà anche la notizia, quindi il messaggio, quindi l’opinione del lettore. Il danno etico va sanato a monte: questo ci ha detto il Santo Padre.Proprio nell’epoca della globalizzazione, dei nuovi media,  mentre oltre un miliardo di persone si connette quotidianamente ad Internet, il rischio di un’ “omologazione delle anime” aumenta progressivamente se il nutrimento è quello delle “verità formattate” .Il lettore, invece, dovrebbe sempre essere messo in condizione di comprendere, con chiarezza e semplicità, quale tipo d’informazione gli viene data.Se l’informazione è  “paradigma” di  “metafisiche influenti”, allora formare, e responsabilizzare, eticamente chi fa comunicazione potrebbe forse rispondere all’invito del Santo Padre.Noi de Il Giornale di Bioetica siamo pronti ad accogliere l’invito all’infoetica: al suo studio, alla sua codificazione, alla sua attuazione, a partire da chi vi scrive.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Antonello Cavallotto, giornalista scientifico.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.ilgiornaledibioetica.com/?page_id=10"&gt;http://www.ilgiornaledibioetica.com/?page_id=10&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-2243593006979907177?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2243593006979907177'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2243593006979907177'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/06/infoetica-nei-media-il-neologismo-del.html' title='‘Infoetica’ nei media: il neologismo del Papa è ancora il grande assente'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-7471999392070954814</id><published>2009-06-13T19:32:00.000+02:00</published><updated>2009-06-13T19:51:46.669+02:00</updated><title type='text'>Tutto quello che avreste dovuto sapere ma i media vi hanno tenuto nascosto</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Cari Amici, pubblichiamo questi articoli presi dal settimanale "Tempi" .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un piccolissimo sunto del triste caso di Eluana Englaro. Ottimo esempio per far vedere come i media avrebbero dovuto informare. Con quella onestà che nella gran parte dei casi è venuta a mancare, distorcendo la verità e delineando uno sviluppo tristemente atroce. Glorificando, così, la dea Atena dalle fatteze di un boia che con la sua scure, enfatizza la paura della morte procurando la morte.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SjPl-UPmPnI/AAAAAAAAAL8/b2v6r1T0lr8/s1600-h/eluana+tutta+la+verit%C3%A0.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5346870041367690866" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 64px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SjPl-UPmPnI/AAAAAAAAAL8/b2v6r1T0lr8/s200/eluana+tutta+la+verit%C3%A0.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SjPl-UPmPnI/AAAAAAAAAL8/b2v6r1T0lr8/s1600-h/eluana+tutta+la+verit%C3%A0.JPG"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Diceva «quando Eluana sarà morta, tacerò». Invece papà Beppino si è messo a insegnare il “diritto di morire” perfino nelle scuole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«quando Eluana sarà morta, tacerò»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Queste le parole più volte ripetute da Beppino Englaro mentre la figlia Eluana ancora respirava tranquilla nel suo letto di Lecco, accudita da 15 anni dalle suore Misericordine e dai medici della clinica “Beato Luigi Talamoni”.Poi tutti ricordiamo il precipitare degli eventi: è la notte del 2 febbraio 2009 quando, tra raffiche di nevischio, al cancello della clinica lombarda si presenta davvero, come un incubo che diventa realtà, l’ambulanza partita da Udine per prelevare Eluana e portarla a morire. Tutto è buio nella casa di cura di Lecco, tranne quella finestra al secondo piano: tra le fessure delle persiane, tirate giù come un velo di pietà, traspare un drammatico via vai di ombre che si muovono, sono gli infermieri che la preparano al suo ultimo viaggio, sono i medici della clinica che la abbracciano piangendo, sono le suore che le fanno coraggio. E sono le mani sconosciute di chi invece la preleva, sorde perfino alle suppliche delle suore: «La lasci a noi, non chiediamo nulla, solo di poter continuare ad accudirla».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Le reverenza di Fabio Fazio&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Noi giornalisti osserviamo muti l’ambulanza che si allontana con il suo carico di vita, e dietro la macchina grigia di Englaro che la segue. Accompagnerà la figlia fino a Udine, fin dentro la casa di riposo “La Quiete”, pensiamo tutti noi. Ma non è così: pochi chilometri e poi svolterà. A Udine all’alba del 3 febbraio Eluana arriverà sola, a Udine la sera del 9 febbraio morirà sola, tre giorni dopo a Paluzza (paese degli Englaro, a pochi chilometri da Udine) sola scenderà sotto terra.Ma Englaro non tacerà neanche allora, anzi: proprio dopo la morte di sua figlia, spentasi per denutrizione e disidratazione tra gli spasmi (come raccontano i testimoni dell’équipe che l’ha condotta al decesso), sarà sempre più presente, terrà teleconferenze e comizi nelle piazze della politica, parlerà di etica e bioetica, dispenserà nozioni e certezze che nemmeno gli specialisti possiedono sugli stati vegetativi e il livello della loro coscienza, sarà ospitato, spesso senza contraddittorio, in tv, ai convegni, sui giornali, dove “insegnerà” cose come il diritto e la libertà, la vita e la morte… A lui (che ci risulta da sempre si sia occupato di materiali edili) Fabio Fazio su Rai Tre, televisione di Stato, pone quesiti come: «Per recuperare una misura di saggezza, che consiglio dà a legislatori e politici?». E ancora: «Di chi è la vita? Mia o di Dio?» (da Che tempo che fa del 21 febbraio 2009). È lo stesso Fazio che lo accoglie in studio con una stretta di mano: «Questo è un applauso per dirle grazie per quello che ha fatto per tutti noi».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;La legge è un freno? «Affidatevi ai giudici»&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;A Englaro negli stessi giorni viene attribuita la cittadinanza onoraria dal Comune di Firenze, mentre l’Unione nazionale cronisti italiani (Unci) lo premia come «fonte intelligente che ogni cronista vorrebbe avere, capace di capire il diritto-dovere di una società avanzata di essere informata in modo completo sui temi più importanti che la riguardano». Englaro ringrazia e ricambia, dicendo una grande verità: «Se non fosse a un certo punto scattato il meccanismo dei media non ce l’avrei fatta». E quanto ha ragione!Ma chi è l’uomo che intellettuali ed esponenti della cultura laicista e radical chic chiamano “eroe civile”? Che cosa ha fatto? Ha preteso e ottenuto la morte di una figlia disabile. Per questo e per null’altro sta salendo in cattedra, chiamato a far lezione ai nostri ragazzi nelle scuole: un mese fa agli universitari della Luiss (con contraddittorio, ma anche con la possibilità di far «registrare il proprio videotestamento presso un banchetto dell’associazione Luca Coscioni»), e il 15 maggio addirittura ai giovanissimi studenti del liceo classico Manzoni di Milano (senza contraddittorio). Giornali e agenzie di stampa parlano di una palestra stipata come non mai, di mani protese per toccarlo. E riportano i suoi insegnamenti: «Se vogliono negarvi le verità, lottate». E i suoi dettami politici: «Cercate di mandare in Parlamento gente più preparata e che abbia a cuore le nostre libertà. Sul testamento biologico occorre una legge agile e snella, altrimenti è meglio lasciare tutto così com’è e affidarsi alla magistratura» (con Eluana ha funzionato). «La presenza del signor Englaro ha convinto parecchio i professori», registra quel 15 maggio con soddisfazione la Repubblica online, che invece annota con biasimo lo sgomento silenzioso degli studenti cattolici.Altre piazze e altre scuole attendono ora di accogliere Englaro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Tutto quello che avreste dovuto sapere ma i media vi hanno tenuto nascosto&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Pubblichiamo qualche stralcio di Eluana. I fatti (144 pagine, 12 euro), il libro appena mandato alle stampe dai giornalisti Lucia Bellaspiga e Pino Ciociola per l’editrice Àncora (in coedizione con Avvenire).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Il testo svela gli aspetti più sconosciuti della vicenda Englaro, Fatti spesso e volentieri censurati, ignorati, tralasciati o “mascherati” da gran parte della stampa italiana.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Così è (se vi pare)&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Se Eluana fosse una malata terminale, la sua uccisione apparirebbe «meno grave», una sorta di anticipazione di quanto comunque presto sarebbe avvenuto. Non solo: se fosse sofferente, se il suo corpo fosse devastato, toglierle la vita sembrerebbe una forma di pietà, la fine di un accanimento terapeutico. In realtà Eluana non soffriva affatto del suo stato – come ammette lo stesso dottor Defanti – ma fior di giornali hanno contribuito a deviare quest’informazione.&lt;br /&gt;Englaro racconta un’Eluana scarnificata e inguardabile, «dalla faccia che si era rinsecchita come il resto del corpo», che «pesava meno di 40 chili», le cui «braccia e gambe erano rattrappite», con il viso tutto piagato da «quelle lacerazioni che ai vecchi vengono sul sedere ma a lei anche in faccia» (Corriere della Sera, 10 febbraio). Offre così un quadro raccapricciante di sua figlia, un ritratto incredibile per chi solo pochi giorni prima, a Lecco, aveva visto una paziente ben curata, forte, sana e dalla pelle intatta. E soprattutto che sarà presto smentito dall’autopsia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Nella stanza di Eluana&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Un lenzuolo candido copre la ragazza che giace distesa su un fianco, il destro, così la vediamo di spalle. O meglio, di spalle vediamo una testa di capelli lucidi e neri, tagliati corti, non cortissimi. Quella dunque è Eluana, ci siamo.Mezzo giro intorno al letto e siamo faccia a faccia: buongiorno, Eluana. Non è più la ragazza delle foto, ma chi poteva essere così stupido da pensarlo, nessuno di noi è la persona che era vent’anni fa. Però una cosa colpisce subito: Eluana è invecchiata poco, è rimasta ragazza davvero, anche nella realtà, non solo in quella congelata dalle foto…Di lei vedo le braccia e quelle sono tornite, sode, in carne come mai avevo visto nei numerosi “stati vegetativi” che avevo conosciuto, e pure il volto è rilassato, pieno, normale, non abbrutito da quelle tipiche espressioni deformi che avevo incontrato, bocca spalancata, bava che cola, guance scarne, una sorta di urlo muto di Munch.È primo pomeriggio ed Eluana è sveglia: «Apre gli occhi all’alba e li richiude la sera, di giorno non dorme», spiega suor Rosangela, che resta in camera con noi e parla poco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Con la scusa di curarla&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Eluana viene ricoverata nella casa di cura “La Quiete” grazie a un “Piano di assistenza individuale” finalizzato al «recupero funzionale e alla promozione sociale dell’assistita», oltre che al «contrasto dei processi involutivi in atto»: cioè per essere curata. (…) Una novità la si scopre leggendo ciò che confida il 4 febbraio al Gazzettino Maurizio Mori (presidente dell’associazione Consulta di bioetica onlus, che segue da molto tempo e da vicino Beppino Englaro): al momento d’avviare le procedure per il ricovero a “La Quiete” c’è «una lista d’attesa, ma le gravi condizioni di Eluana hanno richiesto una sorta di procedura d’urgenza». Il dottor Carlo Alberto Defanti, nella certificazione sanitaria che precede la ragazza alla casa di cura, aveva scritto come anamnesi che la paziente «non ha avuto in passato patologie rilevanti» e nella diagnosi aveva parlato di «stato vegetativo permanente post-traumatico», giudicandola in «buone condizioni di salute». Aveva certificato che il suo ciclo sonno-veglia è «normale» e che «non ha piaghe da decubito». Quali sarebbero le «gravi condizioni» che hanno legittimato «una sorta di procedura d’urgenza»?L’Unità di valutazione distrettuale della Asl di Udine autorizza l’accettazione affermando che Eluana ha una «rete familiare in difficoltà nella gestione assistenziale», quindi le serve «assistenza per le attività della vita quotidiana nelle 24 ore».La ragazza entra il 3 febbraio e immediatamente viene ceduta all’équipe capeggiata da Amato De Monte, l’associazione Per Eluana: il cui operato (previsto in un protocollo firmato il giorno precedente) mira all’opposto del recupero e della cura di Eluana!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Un’autopsia imbarazzante&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Da quelle pagine, si desume, «di piaghe neanche l’ombra». L’11 febbraio è anche il giorno in cui iniziano a circolare altre verità: «Secondo i periti era in buone condizioni di nutrizione», scrive l’Ansa. «Al momento del decesso pesava 53 chili», rivela il Corriere della Sera: altro che «meno di 40 chili», dunque. Eluana pesava 56 o 57 chili prima di partire per Udine. Infine la notizia più grave: «È stato calcolato anche il peso del cervello, sarebbe uguale a quello di una persona normale». Per la pubblica opinione è un fulmine a ciel sereno: il gruppetto di medici aveva infatti assicurato cose ben diverse. Che lei morendo non avrebbe sofferto perché «il suo cervello, come quello di Terri Schiavo, è ridotto almeno alla metà del suo peso».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;«Alzheimer, ovvero non-persone…»&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Al congresso della Società italiana di neurologia, Defanti nel 2007 tiene una relazione intitolata “Etica del prendersi cura dei pazienti con demenza”. Leggiamo: «L’invecchiamento e ancor più la demenza sollevano il problema del valore della vita umana. Certo è che davanti a una vita molto diminuita, per esempio a quella di un demente in fase avanzata, l’interrogativo se la sua vita abbia lo stesso valore di quella di uno di noi sorge abbastanza naturalmente… Un problema peculiare della demenza è quello dell’identità personale (Ip) – sostiene ancora Defanti –. Il concetto è controverso. Vi è infatti discussione su un punto: se cioè dopo la perdita dell’Ip il soggetto che resta è in certo modo “un’altra persona”», cioè «ha perso le caratteristiche stesse di persona (= è una non-persona)». Il malato di Alzheimer, spiega infatti, non ha più nemmeno la capacità di riconoscere se stesso e i suoi cari, e «questo cambiamento fa sorgere inquietanti interrogativi, ad esempio, se sussistano verso la persona così cambiata gli stessi doveri di prima, per non parlare dell’affetto».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Un disegno che parte da lontano&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Era la fine del 1995. «Ricordo ancora – attacca Mori – la telefonata fattami da Defanti: “Ieri sera sono venuti da me i genitori di una giovane che, dai referti presentati, è in stato vegetativo permanente. Si è trattato di una situazione molto difficile, ma anche bella e coinvolgente… Ho spiegato loro cosa si fa negli Usa e in Gran Bretagna e che avremmo potuto parlarne con maggiore attenzione e distensione”».La telefonata di Defanti a Mori continua. Il neurologo offre anche un profilo psicologico degli Englaro: «Sono persone di grande caratura e, mi pare, molto decise: forse sono in grado di portare avanti un caso come quello di Nancy Cruzan o di Tony Bland (battaglie legali per l’eutanasia, la prima negli Usa nel 1990, la seconda nel Regno Unito nel 1993, nda). Vedremo! Per ora ho assicurato loro il mio interessamento: studierò meglio il caso dal punto di vista clinico e poi valuteremo se ci sono le condizioni per procedere e come si svilupperà la situazione. Ma sono persone serie, vanno seguite!».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Il bluff della spina&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Quasi tutte le testate si ostinano a parlare di «spina» e di «staccare», ma non dicono che quello di Eluana è un letto normalissimo, così come la sua stanza. Nessun macchinario, nessun monitor. Soprattutto niente che si possa staccare. Se si vuole che Eluana muoia bisogna agire, in un modo o in un altro, perché non ha malattie, non dipende neppure da un respiratore, e al di là della lesione cerebrale dovuta all’incidente non c’è nulla nel suo corpo che non funzioni, è una grave disabile come tanti altri, non una malata terminale. La soluzione potrebbe essere un’iniezione come avviene in molte nazioni per le esecuzioni capitali, ma il metodo è barbaro, così come l’ipotesi di un soffocamento. Più «accettabile», anche se più lungo, appare lasciarla senza alimenti e senz’acqua finché non si spegnerà. Un sistema che avrebbe lo stesso risultato con qualsiasi paziente incapace di reagire, non solo le migliaia di stati vegetativi in Italia, ma tutti i bambini nati con cervello atrofizzato, i disabili gravissimi o i malati di Alzheimer, per citare alcune delle vite «non degne».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;La presunta volontà&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Centinaia di altri genitori, che da molti anni lottano eroicamente giorno e notte per tenersi in casa i loro figli disabili, si sentono annientati: «Se lui è premiato, vuol dire che noi abbiamo sbagliato tutto…». Un uomo di Roma, Claudio Taliento, che da sei anni accudisce la moglie in stato vegetativo, va per logica: «Ora anche lei è potenzialmente sopprimibile: basta trovare un testimone che dica: “Non avrebbe voluto vivere così” e posso sopprimerla». Non entriamo nel merito del premio dato a Englaro, ma sarebbe un bel gesto che l’Unci desse la stessa onorificenza anche a uno di questi padri. Uno soltanto, per tutti i 2.700. Di loro, lasciati soli, i giornali non parlano e le istituzioni si dimenticano.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-7471999392070954814?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7471999392070954814'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7471999392070954814'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/06/tutto-quello-che-avreste-dovuto-sapere.html' title='Tutto quello che avreste dovuto sapere ma i media vi hanno tenuto nascosto'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SjPl-UPmPnI/AAAAAAAAAL8/b2v6r1T0lr8/s72-c/eluana+tutta+la+verit%C3%A0.JPG' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-8367266190616356336</id><published>2009-06-13T19:30:00.000+02:00</published><updated>2009-06-13T19:32:28.518+02:00</updated><title type='text'>Il Crocifisso del Samurai</title><content type='html'>&lt;div&gt;Rino Cammilleri racconta la grande rivolta dei samurai cristiani&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;di Antonio Gaspari&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SjPihHJgraI/AAAAAAAAAL0/z5-uXj1HCOA/s1600-h/il+crocifisso+del+samurai.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5346866241101409698" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 135px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SjPihHJgraI/AAAAAAAAAL0/z5-uXj1HCOA/s200/il+crocifisso+del+samurai.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Un romanzo straordinario, il racconto di un fatto vero che ha segnato la storia di un paese e della comunità cristiana, un evento epico e commovente, una vicenda che narra l’eroismo di samurai e contadini, che pur di avere la libertà religiosa morirono tutti martiri. “Il crocifisso del samurai”, edito da Rizzoli e scritto da Rino Cammilleri, racconta la grande rivolta dei samurai cristiani di Shimabara avvenuta nel 1637. Quarantamila cristiani giapponesi, donne e bambini compresi, si ribellarono alla persecuzione e si arroccarono nella penisola di Shimabara, nel castello in disuso di Hara. Qui tennero testa per cinque mesi al più grande esercito di samurai che la storia del Giappone avesse mai visto.Nella battaglia finale i cristiani vennero uccisi, migliaia delle loro teste vennero infilzate su pali per terrorizzare chiunque avesse voluto farsi cristiano.L’armata dello Shogun riuscì a stroncare la ribellione, ma al costo di settantamila uomini ben armati e addestrati che morirono combattendo contro contadini e anziani samurai cristiani che pure erano affamati e indeboliti dal freddo, ma saldi nella fede in Gesù Cristo. Per evitare l’onta di non essere riuscito a domare la rivolta il generale giapponese Matsudaira Nobutsuna, offrì ai rivoltosi l’onore delle armi, la dilazione sulle tasse e il perdono, ma questi rifiutarono. L’unica cosa che chiesero era la libertà di professare la religione cristiana. Ma proprio questa libertà era ciò che le autorità giapponesi temevano. Per i due secoli successivi alla rivolta cristiana, il Giappone si isolò dal mondo e perseguitò tutti coloro che si dicevano seguaci di Cristo.Eppure, quando nella seconda metà dell’Ottocento i missionari europei poterono tornare in Giappone, trovarono che i discendenti di quegli antichi cristiani avevano conservato la fede nella clandestinità, tramandandosela di generazione in generazione.Rino Cammilleri, noto giornalista e saggista, ha svolto una intensa ricerca storica per scrivere questo romanzo così avvincente.Cammilleri, che ha trascorso la vita a indagare la storia della cristianità, è autore di rubriche in diverse testate giornalistiche. Ha pubblicato decine di libri, tra cui “I santi di Milano” (Rizzoli 2000), “Gli occhi di Maria” (con Vittorio Messori, Rizzoli 2001) e “Immortale odium” (Rizzoli 2007).ZENIT lo ha intervistato.Per anni lei ha studiato e raccontato la storia del cristianesimo. Come è arrivato a questa struggente storia dei martiri giapponesi?Cammilleri: Chi mi segue sa che mi sono a lungo occupato di sfatare le “leggende nere” che gravano sulla storia della Chiesa. I presunti scheletri nell’armadio del cristianesimo (Inquisizione, Crociate, Galileo, Conquistadores…) ormai li ho revisionati tutti. Ma in tutti questi anni mi sono imbattuto in storie meravigliose che nessuno ha mai raccontato, almeno non col risalto che meritano. Sono storie così avvincenti da superare la fantasia e sono ideali per un romanzo storico, genere al quale i cattolici non si dedicano più da troppo tempo. Ho deciso, allora di farlo io. Col precedente “Immortale odium” (Rizzoli) ho messo in scena il braccio di ferro ottocentesco tra la Chiesa e la Massoneria, prendendo spunto dall’attacco al corteo funebre del b. Pio IX nel 1881. Con questo “Il crocifisso del samurai” (sempre Rizzoli) ho puntato il riflettore sulla grande rivolta di Shimabara, in cui nel 1637 quasi cinquantamila cristiani giapponesi, guidati da samurai cristiani, si immolarono in nome della libertà religiosa e del loro diritto a professare la religione di Cristo. Perché le autorità giapponesi ebbero così paura del cristianesimo?Cammilleri: Con la battaglia di Sekigahara del 1600 erano finite le eterne guerre feudali e il clan dei Tokugawa si era imposto su tutto il Giappone, governando di fatto al posto dell’Imperatore. Il cristianesimo, portato da s. Francesco Saverio, era stato dapprima bene accolto e quasi trecentomila giapponesi si erano fatti battezzare. Ma contro di loro “remavano” i bonzi buddisti e i mercanti protestanti, invidiosi della concorrenza spagnola e portoghese. Misero la pulce nell’orecchio allo Shogun (il dittatore): i missionari cattolici erano l’avanguardia dell’invasione spagnola e portoghese. La prova? Il fatto che i cristiani, quando erano messi di fronte alla scelta tra le leggi dello Shogun e quelle di Cristo, preferivano farsi uccidere anziché disobbedire a quest’ultimo. Perché il sangue di quei martiri sembra aver generato così poco frutto?Cammilleri: Non direi, anzi. Per due secoli, proprio a causa di quella rivolta, il Giappone si chiuse al mondo esterno. Quando i missionari poterono tornare, nella seconda metà dell’Ottocento, trovarono che il cristianesimo era sopravvissuto nelle catacombe, tramandato di padre in figlio. I «cristiani nascosti», sfidando la morte (il cristianesimo sul suolo giapponese ebbe il permesso di esistere solo alla fine del secolo), contattarono il primo missionario e gli fecero addirittura l’esame per vedere se era cattolico o protestante. Non si è mai vista una fedeltà così tenace. L’animo giapponese ha anche questo bellissimo aspetto. Nella parte finale del romanzo lei ricorda la profezia di Tertulliano secondo cui “il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”, ma poi riflette anche sul fatto che in tanti luoghi il cristianesimo è stato soffocato nel sangue. Ha una spiegazione teologica per questa apparente contraddizione?Cammilleri: No. Io posso basarmi solo sui fatti storici. Nei luoghi dove si è stesa la cappa islamica, per esempio, il cristianesimo è praticamente scomparso. In Giappone la maggior concentrazione di cristiani era nella zona di Nagasaki. Ebbene, proprio a Nagasaki è stata sganciata la seconda bomba atomica. La cristianità nipponica è stata azzerata per due volte. Tutti i beatificati giapponesi sono martiri. Tertulliano aveva sotto gli occhi i cristiani romani. Noi, oggi, abbiamo una visuale più ampia della sua. Non basta impiantare il cristianesimo, occorre difenderlo: questo è quanto la storia ci insegna. In Indocina la persecuzione cessò solo quando intervennero le cannoniere francesi. In Cina, i massacri di cristiani da parte della setta dei Boxers smisero quando le potenze occidentali inviarono corpi di spedizione. Oggi in Giappone solo il 4% della popolazione è cristiano. Crede che la situazione possa cambiare e che i cristiani possano crescere verso cifre significative? Cammilleri: Il cristianesimo ha dalla sua, agli occhi degli orientali, il prestigio dell’Occidente. Ma anche la pessima immagine di sé che, sul piano morale, l’Occidente secolarizzato ormai offre. E’ l’Occidente che, nel bene e nel male, dà il “la” all’intero pianeta. E se il sale non riacquista sapore non serve davvero a niente. Se si rievangelizza l’Occidente il resto seguirà. I samurai giapponesi sembrano molto simili ai legionari romani. Con la differenza che i legionari che si convertirono al cristianesimo, che pure morirono a migliaia, generarono chiese, devozione, altre conversioni, fino ad arrivare all’imperatore Costantino. Cosa è accaduto in Giappone perché la storia si svolgesse in maniera così diversa?Cammilleri: Proviamo a immaginare se non ci fosse stato Costantino, se il cristianesimo fosse stato bandito dalle legioni, se si fosse continuato a perseguitarlo con l’efficacia ossessiva di Diocleziano. Le precedenti persecuzioni erano state sporadiche e localizzate. La pressione non fu mai così capillare da impedire alla pianticella di respirare e svilupparsi. Costantino, da buon giardiniere, diede spazio e acqua e concime. Infatti, già con Teodosio, sessant’anni dopo, il cristianesimo era diventato maggioritario nell’Impero. Ma in Giappone non fu così. Il cristianesimo fu perseguitato nei modi più feroci per più di due secoli, e solo esso. Una pausa di settant’anni, poi, come sappiamo, giù una atomica. Tuttavia, oggi c’è un detto in Giappone: quando si commemora il giorno della bomba, «Hiroshima urla, Nagasaki prega». Proteste antiamericane nella prima, composte liturgie nella seconda. Il “piccolo gregge” giapponese ha la pelle dura, e la testa anche di più.Per molti anni il mondo giornalistico e letterario cattolico italiano è stato impegnato a rispondere alle calunnie e alle allusioni di diversi scrittori contrari a Cristo e alla Chiesa cattolica. Con questa sua opera così come con il libro di Rosa Alberoni “La prigioniera dell’Abbazia” si può cominciare a dire che emerge e si consolida un filone di romanzi che ruotano attorno ai valori, alle virtù, all’epopea, alla storia, all’eroismo dei cristiani?Cammilleri: Le cose emergono se c’è qualcuno che le fa emergere. Spero proprio che si tratti di «filone», perché per il momento mi pare solo una cocciuta iniziativa di pochi. Cocciuta, ho detto, perchè questi combattono non più contro intellettuali avversari ma contro il mercato. Se la gente preferisce comprare libri sui vampiri o sui serial killer, i casi sono due: o i romanzieri cattolici non sono capaci di avvincere e non annoiare, o anche il pubblico cattolico preferisce vampiri e serial killer. In quest’ultimo caso siamo davvero messi male. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-8367266190616356336?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/8367266190616356336'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/8367266190616356336'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/06/il-crocifisso-del-samurai.html' title='Il Crocifisso del Samurai'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SjPihHJgraI/AAAAAAAAAL0/z5-uXj1HCOA/s72-c/il+crocifisso+del+samurai.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-3707569600046079720</id><published>2009-04-20T12:05:00.001+02:00</published><updated>2009-04-20T12:05:48.196+02:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA: MILLE INCONTRI DI POPOLOPER AMARE LA VITA FINO ALLA FINE</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Uno, cento, mille incontri in ogni angolo d’Italia per prendere coscienza sui valori in gioco nella fase finale della vita, che non è mai disponibile ed è sempre unica e irripetibile. E’ questo l’impegno assunto dai presidenti delle associazioni locali di Scienza &amp;amp; Vita convocati d’urgenza a Roma per approfondire il contenuto del Manifesto “Liberi per Vivere”, lanciato il 20 marzo scorso e sottoscritto da 41 associazioni, movimenti e nuove realtà ecclesiali. “Il Manifesto costituisce la base di partenza per una grande operazione di coscientizzazione popolare – ha precisato Maria Luisa Di Pietro, presidente dell’associazione – con la quale vogliamo rimettere al centro la persona umana con tutte le sue fragilità e particolarmente nella fase finale della vita. Per farlo diciamo tre sì e tre no molto impegnativi, ma sapremo motivarli nel discorso pubblico sulla base della ragione”. Ecco i tre grandi sì: alla vita, alla medicina palliativa, ad accrescere e umanizzare l’assistenza ai malati e agli anziani. Ed ecco i tre grandi no: all’eutanasia, all’accanimento terapeutico e all’abbandono di chi è più fragile. Tutto questo sarà oggetto – precisa Scienza &amp;amp; Vita – di una grande campagna di formazione e informazione che vedrà il moltiplicarsi di incontri in tutta Italia, ma anche la diffusione di milioni di dépliant che raggiungeranno tutti i cittadini e tutte le famiglie attraverso la straordinaria rete costituita da associazioni e movimenti che hanno aderito al Manifesto valoriale. Il cui sottotitolo – conclude Scienza &amp;amp; Vita – reca in sé anche la “mission”: amare la vita fino alla fine. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-3707569600046079720?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/3707569600046079720'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/3707569600046079720'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/04/scienza-vita-mille-incontri-di.html' title='SCIENZA &amp; VITA: MILLE INCONTRI DI POPOLOPER AMARE LA VITA FINO ALLA FINE'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-5696585949225685214</id><published>2009-04-20T11:59:00.000+02:00</published><updated>2009-04-20T12:04:30.578+02:00</updated><title type='text'>LIBERI PER VIVERE. Amare la Vita, fino alla fine.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SexIOzgwnoI/AAAAAAAAALs/7BLxwjqOAW0/s1600-h/Liberi+per+Vivere+latina.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5326711878455434882" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 121px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SexIOzgwnoI/AAAAAAAAALs/7BLxwjqOAW0/s200/Liberi+per+Vivere+latina.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;L’uomo è per la vita. Tutto in noi spinge verso la vita, condizione indispensabile per amare, sperare e godere della libertà. Il dramma della sofferenza e la paura della morte non possono oscurare questa evidenza. Chi sta male, infatti, chiede soprattutto di non essere lasciato solo, di essere curato e accudito con benevolenza, di essere amato fino alla fine. Anche in situazioni drammatiche, chiedere la morte è sempre l’espressione di un bisogno estremo d’amore; solo uno sguardo parziale può interpretare il disagio dei malati e dei disabili come un rifiuto della vita. Persino nelle condizioni più gravi ciò che la persona trasmette in termini affettivi, simbolici, spirituali ha una straordinaria importanza e tocca le corde più profonde del cuore umano.Certo, la possibilità di levar la mano contro di sé, di rinunciare intenzionalmente a vivere, c’è sempre stata nella storia dell’umanità; ma in nessun popolo è esistita la pretesa che questa tragica possibilità fosse elevata al rango di diritto, di un “diritto di morire”, che il singolo potesse rivendicare come proprio nei confronti della società.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La persona umana, del resto, si sviluppa in una fitta rete di relazioni personali che contribuiscono a costruire la sua identità unica e la sua irripetibile biografia. Troncare tale rete è un’ingiustizia verso tutti e un danno per tutti. Teorizzare la morte come “diritto di libertà” finisce inevitabilmente per ferire la libertà degli altri e ancor più il senso della comunità umana. Per chi crede, poi, la vitaè un dono di Dio che precede ogni altro suo dono e supera l’esistenza umana; come tale non è disponibile, e va custodito fino alla fine. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Esistono malattie inguaribili, ma non esistono malattie incurabili: la condivisione della fragilità restituisce a chi soffre la fiducia e il coraggio a chi si prende cura dei sofferenti.La vera libertà per tutti, credenti e non credenti, è quella di scegliere a favore della vita, perché solo così è possibile costruire il vero bene delle persone e della società. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per questo sentiamo di dover dire con chiarezza&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;tre grandi SÌ:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;• SÌ alla vita&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;• SÌ alla medicina palliativa&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;• SÌ ad accrescere e umanizzare l’assistenza ai malati e agli anzianie &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;tre grandi NO:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;• NO all’eutanasia&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;• NO all’accanimento terapeutico&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;• NO all’abbandono di chi è più fragile&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Come cittadini sappiamo che la nostra Costituzione difende i diritti umani non già come principi astratti, ma come il presupposto concreto della nostra vita che è nello stesso tempo fisica e psichica, privata e pubblica. Mai come oggi la civiltà si misura dalla cura che, senza differenze tra persone, viene riservata a quanti sono anziani, malati o non autosufficienti. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Occorre in ogni modo evitare di aggiungere pena a pena, ma anche insicurezza ad insicurezza.Chiediamo che le persone più deboli siano efficacemente aiutate a vivere e non a morire, a vivere con dignità, non a morire per falsa pietà.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine c’è speranza di futuro per tutti.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-5696585949225685214?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5696585949225685214'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/5696585949225685214'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/04/liberi-per-vivere-amare-la-vita-fino.html' title='LIBERI PER VIVERE. Amare la Vita, fino alla fine.'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/SexIOzgwnoI/AAAAAAAAALs/7BLxwjqOAW0/s72-c/Liberi+per+Vivere+latina.JPG' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-6002307852357863133</id><published>2009-04-14T15:43:00.000+02:00</published><updated>2009-04-14T15:44:11.771+02:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA: LA LEGGE 40 E’ COLPITA MA L’IMPIANTO GENERALE RESTA INTATTO</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La Legge 40 ha subito un collasso? Certamente no. E’ questo il giudizio dell’Associazione Scienza &amp;amp; Vita all’indomani della sentenza della Corte costituzionale che ha accolto parzialmente i ricorsi mossi contro la Legge 40. Nei fatti, in attesa della lettura delle motivazioni della sentenza che consentiranno di esprimere un giudizio più ponderato, l’Associazione Scienza &amp;amp; Vita, che nel referendum ha guidato il fronte astensionista, osserva che i pilastri della legge sono ancora, alla prova dei fatti, quasi tutti ben saldi. Di sicuro, Scienza &amp;amp; Vita è innegabilmente preoccupata della possibilità che la sentenza ha aperto per la creazione di un nuovo numero illimitato di embrioni il cui destino appare incerto e per le gravi conseguenze che la necessaria iperstimolazione ovarica avrà sulla salute delle donne. L’associazione si dice comunque certa che il continuo affinamento delle tecniche, la rinnovata professionalità dei centri di Pma italiani e la crescente coscienza degli operatori del settore, argineranno le alterazioni causate da questa ferita inferta all’impianto primigenio della legge. Una “ferita” voluta in maniera pretestuosa anche contro ogni evidenza scientifica e contro i dati diffusi dal ministero del Welfare relativamente all’applicazione della Legge 40 nel 2007. Si auspica – conclude Scienza &amp;amp; Vita – che da parte del ministero del Welfare vi sia un intervento deciso, anche attraverso le linee guida, finalizzato ad eliminare ogni possibile ambiguità e ad operare una radicale limitazione del danno, fatto salvo l’impianto garantista della legge nei confronti sia dell’embrione sia della donna. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-6002307852357863133?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6002307852357863133'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6002307852357863133'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/04/scienza-vita-la-legge-40-e-colpita-ma.html' title='SCIENZA &amp;amp; VITA: LA LEGGE 40 E’ COLPITA MA L’IMPIANTO GENERALE RESTA INTATTO'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-4987056126189105695</id><published>2009-03-25T15:14:00.000+01:00</published><updated>2009-03-25T15:17:35.020+01:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA GRATA AL CARDINALE BAGNASCO PER “L’INCORAGGIAMENTO E IL SOSTEGNO”</title><content type='html'>&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5317129233887686002" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 161px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/Sco83eq4bXI/AAAAAAAAALc/3Ztv215bw04/s200/bagnasco.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con gioia e sincera riconoscenza, l’Associazione Scienza &amp;amp; Vita accoglie “l’incoraggiamento e il sostegno” espressi quest’oggi dal cardinale Angelo Bagnasco per l’iniziativa annunciata nei giorni scorsi, a partire dal Manifesto “Liberi per Vivere”, con la quale si intende realizzare una grande opera di coscientizzazione popolare sul tema della fine della vita. L’Associazione inoltre fa proprio, con slancio e convinzione, l’impegno come “società civile a mobilitarsi per acquisire in prima persona una coscienza più matura della posta in gioco in termini antropologici e culturali, così da evitare nel futuro ingorghi concettuali e tentazioni di delega”. Infine Scienza &amp;amp; Vita condivide le parole del presidente della Cei: “Su un versante molto importante spetta alla politica agire nell’approntare e varare, senza lungaggini o strumentali tentennamenti, un inequivoco dispositivo di legge che – in seguito al pronunciamento della Cassazione – preservi il Paese da altre analoghe avventure, ponendo attenzione a coordinarlo con l’altro sospirato provvedimento relativo alle cure palliative, e mettendo mano insieme alle Regioni ad un sistema efficace di hospice che le famiglie attendono non per sgravarsi di un peso, ma per essere aiutate a portarlo”. In quest’opera di coscientizzazione popolare Scienza &amp;amp; Vita avrà al suo fianco, non solo il Forum delle Associazioni familiari, ma anche Retinopera e l’intero universo del laicato cattolico italiano. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-4987056126189105695?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/4987056126189105695'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/4987056126189105695'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/03/scienza-vita-grata-al-cardinale.html' title='SCIENZA &amp; VITA GRATA AL CARDINALE BAGNASCO PER “L’INCORAGGIAMENTO E IL SOSTEGNO”'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/Sco83eq4bXI/AAAAAAAAALc/3Ztv215bw04/s72-c/bagnasco.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-508383033064240014</id><published>2009-03-12T12:10:00.000+01:00</published><updated>2009-03-12T12:11:33.973+01:00</updated><title type='text'>Amore per la Vita!</title><content type='html'>Cari Amici penso proprio che questo video dovrebbe far riflettere un pò tutti! Un Grandissimo abbraccio a Salvatore Crisafulli degno più profonda stima!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onmousedown="'UntrustedLink.bootstrap($(this)," href="http://www.youtube.com/user/webcrisafulli" target="_blank" rel="nofollow"&gt;http://www.youtube.com/user/webcrisafulli&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-508383033064240014?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/508383033064240014'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/508383033064240014'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/03/amore-per-la-vita.html' title='Amore per la Vita!'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-7759597255234296563</id><published>2009-03-09T18:57:00.000+01:00</published><updated>2009-03-09T18:59:56.576+01:00</updated><title type='text'>Riposi in Pace! Noi altri, no!</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Eluana non è più con noi. Riposi in pace. Noi altri, no: non possiamo riposare in pace, come se niente fosse successo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Suo padre, Beppino, chiede di essere lasciato solo, in silenzio. E non ha l´obbligo di leggere quello che scriviamo. Ma noi non possiamo tacere, come se fosse calato il sipario alla fine di un lungo spettacolo drammatico: chi piange, chi applaude, chi commenta... E tutti a casa, per tornare alla vita reale. No, quello che abbiamo vissuto tutti, è vita reale. Anzi, morte reale. Più precisamente: omicidio reale.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;I significati e le conseguenze di questi fatti e dei fiumi di parole, argomentazioni, slogan e imprecazioni che hanno invaso tutto il paese intorno a questa vicenda, sono enormi. E vanno ancora al di là della vita preziosa di Eluana Englaro. Toccano più o meno direttamente altre 2500 persone che si trovano in stato simile al suo. Si ripercuotono poi inevitabilmente su tante altre persone che soffrono o possono soffrire situazioni mediche in base alle quali qualcuno tenderà di nuovo a dire: "È già morto... E´ solo un vegetale... È una vita indegna di essere vissuta...". Ed eventualmente spingere per una fine simile a quella di Eluana.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; Non possiamo riposare in pace. Abbiamo l´obbligo morale di "tormentarci", di riflettere, di imparare e di trarre le dovute conclusioni, etiche e legali.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; In questo sforzo di riflessione, possiamo per esempio chiederci: chi era Eluana? Non: chi era quella bella ragazza bruna, sempre sorridente, che abbiamo visto mille volte e che abbiamo imparato ad amare.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Chi era la Eluana sul cui destino abbiamo tutti discusso appassionatamente: a casa, nel bar, nei tribunali, nelle radio e le tv, e alla fine, troppo tardi, anche al Senato. Chi era, come si trovava veramente, qual era la sua immagine reale?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Possiamo forse ricordarla? No, non ci hanno fatto vedere nemmeno un solo scatto. Sembrerebbe la cosa più logica: il padre voleva custodire giustamente la sua intimità. Possiamo, però, ricordare l´immagine di Terry Schiavo, la donna americana fatta morire nel 2005 perché si trovava, anche lei, in stato vegetativo persistente? Certo che ci ricordiamo!&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Quelle immagini, non potremo mai dimenticarle. Qual è la differenza? Molto semplice: in quel caso doloroso, qualcuno voleva che vedessimo. Nel caso doloroso di Eluana si voleva che non vedessimo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;I genitori di Terry (non il marito, Michael, che la portò fino alla morte) volevano che noi la vedessimo, affinché potessimo capire. Volevano che la gente, i giudici e tutti, potessero comprendere che Terry non era un vegetale; che era una persona viva che apriva e chiudeva gli occhi, che respirava perfettamente senza alcuna macchina, che reagiva sorridendo - solo meccanicamente? - alle carezze della mamma.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il signor Englaro faceva bene a proteggere la privacy della figlia. Ma intanto, per 10 anni è andato in tutte le televisioni e radio di questo paese a parlare di Eluana, mostrando le sue foto - solo quelle anteriori all´incidente - e facendo diventare sua figlia un "caso pubblico". Un caso doloroso che ha toccato, anzi ferito, tutti noi. Ma noi non l´abbiamo vista. Evidentemente si voleva che non vedessimo, affinché non potessimo capire.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E allora, nel nostro doveroso sforzo di riflessione, dobbiamo tentare di vedere per capire. Conosciamo sempre più casi di persone che escono dallo stato vegetativo, anche dopo parecchi anni. Sappiamo di Salvatore Crisafulli, uscito dopo due anni. Ma chi ha seguito il tema da tempo, conosce anche tanti altri: Patti White Bull, dopo 16 anni; il polacco Jan Grzebski, dopo 19 anni; Terry Wallis, dopo 19; Massimiliano N., dopo 10...&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In tutti questi casi, come in molti altri, gli interessati raccontano di aver sentito, capito, patito e addirittura di aver tentato di comunicare. Motivati da queste esperienze innegabili, l´equipe medica inglese guidata da A.M. Owen, ha voluto verificare l´eventuale attività cerebrale in una giovane in stato vegetativo persistente.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L´articolo scientifico pubblicato sulla rivista Science nel 2006 ha lasciato attoniti i più increduli: la Risonanza Magnetica Funzionale ha mostrato l´attivazione delle varie zone cerebrali, in corrispondenza con gli inviti da parte dei ricercatori ad immaginare di salire delle scale piuttosto che di giocare una partita di tennis, in maniera esattamente uguale a quanto evidenziato nel cervello dei "soggetti di controllo" sani.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Infatti, gli esperti si convincono sempre più - come riferisce un testo pubblicato due mesi fa dal President´s Council of Bioethics degli Stati Uniti - del fatto che in queste situazioni "la valutazione clinica si limita a misurare la capacità di rispondere all´ambiente" e che "ci sono buone ragioni per essere molto cauti prima di assumere che la vita cosciente si sia estinta".&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Certo, alcuni continueranno a dire, nonostante queste conferme sempre più numerose e schiaccianti, che comunque si tratta di vite "non degne di essere vissute", al punto che provocare la loro morte sarebbe una "liberazione".&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In fondo si tratta di una profonda corruzione ideologica in relazione al valore della persona, di ogni persona umana. Corruzione che si esprime in quella che Giovanni Paolo II chiamò "Cultura della morte".&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con questa espressione non denunciava la nostra società come se fosse tutta assetata di sangue e di morte. La "cultura della morte" consiste in una mentalità - plasmata in una serie di realtà sociali - che, avendo perso di vista il valore intangibile di ogni vita umana, la considera come un bene relativo e disponibile per la libertà dell´individuo, così che considera la morte come la soluzione migliore davanti a certi problemi e l´opzione per essa un diritto che la legge deve riconoscere all´individuo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel caso di una gravidanza non desiderata, pericolosa o problematica, la soluzione è la morte del nascituro; se si tratta di un malato in stato grave che non trova senso per la sua vita, la soluzione è anticipare "dolcemente" la sua morte; se si desidera portare avanti la ricerca per eventuali cure future con le cellule staminali pluripotenti, la soluzione passa attraverso la distruzione di embrioni umani. La morte, non come un bene desiderabile, ma sì come soluzione per la quale si può, e addirittura conviene, optare.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In verità dovremmo parlare, non di "cultura", ma di "anti-cultura". Cultura dice coltivazione dello spirito umano nella società. Qui stiamo tornando invece allo stato selvaggio, non coltivato. Stiamo tornando indietro. Le conseguenze, se andiamo in quella direzione, saranno abissali.&lt;br /&gt;Non possiamo, dunque, tacere e chiudere gli occhi della mente e del cuore. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Eluana riposi in pace. Noi no.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Prof. Gonzalo Miranda L.C.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-7759597255234296563?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7759597255234296563'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7759597255234296563'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2009/03/riposi-in-pace-noi-altri-no.html' title='Riposi in Pace! Noi altri, no!'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-7619201632706848704</id><published>2008-12-09T16:55:00.000+01:00</published><updated>2008-12-09T16:59:22.118+01:00</updated><title type='text'>Un Elevato esempio di Sovranità</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/ST6VzNONIpI/AAAAAAAAAK0/OVmI0JEGHmo/s1600-h/granduca+di+lussemburgo.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5277820520279909010" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 121px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/ST6VzNONIpI/AAAAAAAAAK0/OVmI0JEGHmo/s200/granduca+di+lussemburgo.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il Granduca Enrico di Lussemburgo ha annunciato il 2 dicembre 2008 il suo rifiuto di promulgare la legge che legalizza l’eutanasia e il suicidio assistito nel suo Paese.Quest’atto dimostra un grande coraggio politico, poiché “il Granduca si gioca la corona”, come già affermano alcuni media francesi.In effetti, il Primo Ministro Junker prevede una revisione della Costituzione per evitare d’ora in poi ogni opposizione del Principe.Il Lussemburgo è sull’orlo di una grave crisi istituzionale, che non permetterà di risolvere il problema dell’eutanasia.Un Capo dello Stato capace di agire secondo la sua coscienza e in ottemperanza alla sua fede è degno della più grande ammirazione.Aderendo a questo gruppo e diffondendo il più possibile questa causa, noi desideriamo mostrargli il nostro sostegno, coscienti che il rifiuto di questa legge sarebbe un segno di Speranza per tutta l’Europa.Continuiamo quindi a promuovere la vita fino al suo termine naturale e a difendere attivamente le nostre convinzioni!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;iscriviamoci tutti a questo gruppo su facebook:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.facebook.com/edittopic.php?uid=29209975358&amp;amp;action=8#/group.php?gid=37870554817&amp;amp;ref=share"&gt;http://www.facebook.com/edittopic.php?uid=29209975358&amp;amp;action=8#/group.php?gid=37870554817&amp;amp;ref=share&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-7619201632706848704?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7619201632706848704'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7619201632706848704'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/12/un-elevato-esempio-di-sovranit.html' title='Un Elevato esempio di Sovranità'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/ST6VzNONIpI/AAAAAAAAAK0/OVmI0JEGHmo/s72-c/granduca+di+lussemburgo.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-8495606225795590194</id><published>2008-12-03T00:37:00.000+01:00</published><updated>2008-12-03T00:38:33.559+01:00</updated><title type='text'>"Ho incontrato Eluana"</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title="PDF" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); 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La sua lingua sembra frugare per cercare un posto dove fermarsi. A un angolo della bocca. Tra i denti, sul palato. E dalla sua gola esce un antolo discreto. Che a volte assomiglia a un borbottio. Quasi un bla-bla di neonato. Ma anche in questo caso i medici anno assicurato che non si tratta di nessuna manifestazione correlabile a uno stimolo esterno. Né a una volontà  comunicativa. Oltre agli occhi e alla bocca Eluana è da sedici anni immobile. Pietrificata. Accudita dalle amorevoli attenzioni delle suore misericordine, che cercano di evitarle in ogni modo le piaghe da decubito. Al mattino Eluana apre gli occhi e inizia a macinare gorgoglii. Ma per il resto è come una statua. Che alla sera cessa anche queste minime attività.Così l’ho vista quasi cinque anni fa al secondo piano della casa di cura di Lecco. La stessa dove nacque. Dove emise i primi borbottii, così simili e così diversi da quelli che oggi le escono di bocca. Vorrei dire che l’ho incontrata. Ma non riesco a usare quel verbo. Mi viene da dire che l’ho vista, denunciando un approccio voyeuristico che non ho ancora del tutto ammesso con me stesso.L’ho vista. Come si vede una persona da un buco della serratura. Senza essere visti a propria volta. L’ho spiata da un mondo che lei sembrava non abitare più del tutto. Se non fosse stato per quegli occhi, quella bocca. Quei rantoli. E per quella salute di ferro. In sedici anni mai un farmaco, mai un’aspirina. Solo quel sondino che un paio di volte al giorno le veniva infilato dal naso fino allo stomaco. Per nutrirla. Non contro la sua volontà, ma in assenza di sua volontà. Come accade a tanti handicappati gravissimi che popolano le vite di famiglie devastate dal dolore. Come accade a tanti giovani e anziani incapaci di vivere e spesso incapaci di relazioni positive con il mondo che sta loro attorno. Sì, costoro deglutiscono.&lt;br /&gt;Eluana non deglutisce. Il cibo glielo si deve depositare direttamente nello stomaco. Poi lo digerisce. E nel frattempo respira senza bisogno di macchine o di artifici di alcun genere. La medicina ha decretato la diagnosi di stato vegetativo permanente. Coma? Sì, nel senso di uno stato vegetativo; una condizione vitale – si badi bene, si tratta di una condizione vitale – paragonabile a quella di un vegetale. Cioè incapace di relazione attiva con il mondo esterno. O è il mondo esterno che non è attrezzato a un rapporto con le persone in questo stato? Non è una domanda retorica, o ad effetto. Sì, perché lo stato vegetativo permanente è quello di tutti coloro che hanno avuto i cosiddetti “risvegli”. La letteratura clinica è ricca di casi di uomini e donne che dopo periodi di “coma” come Eluana si sono incredibilmente risvegliati. Cioè hanno ripreso un contatto “interattivo” con il nostro mondo. Ma non è dato sapere “se” questo possa accadere. Né tantomeno è ipotizzabile immaginare “quando”.Era stato il signor Peppino Englaro a invitarmi quasi cinque anni fa a vedere (incontrare?) la figlia Eluana. Lui era convinto che avrei cambiato opinione. Gli avrei dato ragione. Non è stato così. Era la metà di dicembre del 2003. Dopo l’ennesimo ricorso alla magistratura i giornali si occuparono del “caso”, mescolando spesso sciocchezze, superficialità e improvvisazione scientifica. A Lecco, dove lavoravo allora, riprese una sopita polemica tra chi vedeva nel signor Englaro una vittima di una medicina e di una giustizia “ingiuste”, “disumane”, e chi meno esplicitamente lo considerava un incredibile e spietato padre privo di compassione per la figlia. La vita della figlia, di Eluana, sembrava solo un accidente nella tragica e disperata battaglia del padre. La condizione vitale di Eluana sembrava sfuggire ai più. Nelle cronache dei giornali la si indicava come una “cosa” appesa alla vita per il tramite di qualche macchinario sofisticato. Al contrario c’era chi favoleggiava che sarebbe bastato un po’ più di comprensione, di visite, di massaggi, di carezze, di parole, di tutto quell’armamentario della speranza contro ogni speranza, per poterla alla fine rivedere muovere un mignolo, un sopracciglio. La voglia del miracolo è nemica della vita, talvolta, tanto quanto l’incapacità di vederlo, il miracolo.Di lì, ecco la curiosità. Il voyeurismo giornalistico di poter vedere, senza intermediari. Senza racconti di terzi. E l’ncrollabile convinzione di papà Peppino che sarebbe bastato vedere per poter farmi evitare il verbo incontrare. Mi accompagnò sulle scale. Al secondo piano a destra. Poi mi guidò in fondo al corridoio a sinistra. L’ultima camera. Un piccolo vano all’ingresso. Poi la stanza con il letto di Eluana, accanto alla finestra che dà sulla piazza alle spalle della chiesa di San Niccolò. Due suore amorevoli e più che discrete. Silenziose e compassionevoli tanto con Eluana che con il papà. Lui, Peppino, capì che non aveva trovato un alleato nella sua battaglia. Io non seppi dire, né allora né oggi se avevo "incontrato” Eluana Englaro. L’avevo vista. E certamente avevo visto il suo mistero vitale. Tanto simile a quello di mia zia Alda, che vidi da bambino in un ospizio per vecchi incapaci di intendere e di volere. Nutrita a forza. Spesso contro la sua volontà. Eluana non aveva più volontà, come purtroppo mi è accaduto di vedere in forme diverse in tanti altri ragazzi. E non solo ragazzi. Il mistero della sua vita dovrebbe consistere nell’assenza di peristalsi? Nella sua incapacità di chiedere cibo? E di deglutirlo?Io mi fermo alle domande. Quelle che mi porto ormai chiarissime da cinque anni a questa parte. La tragedia di papà Peppino e di sua moglie non mi convinse delle loro ragioni. Da allora l’evidenza vitale di Eluana consiste per me nel ricordo di quegli occhi spalancati nel vuoto e in quella bocca in perenne borbottio. In quel cuore che continuava a battere senza aiuti meccanici, in quei polmoni che continuavano a ventilare un corpo insensibile, immobile, sospeso in una condizione irraggiungibile. Lì per me incominciava il suo mistero, in verità molto simile al mio.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;di Marco Barbieri&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-8495606225795590194?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/8495606225795590194'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/8495606225795590194'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/12/ho-incontrato-eluana.html' title='&quot;Ho incontrato Eluana&quot;'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-394066077094539053</id><published>2008-12-03T00:34:00.000+01:00</published><updated>2008-12-03T00:36:00.848+01:00</updated><title type='text'>Rifiuto del trattamento sanitario - Documento del CNB</title><content type='html'>Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha approvato il parere Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.governo.it/bioetica/testi/Rifiuto_postille_9_11_08.pdf"&gt;Ecco il testo&lt;/a&gt;, pubblicato il 24 ottobre 2008.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-394066077094539053?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/394066077094539053'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/394066077094539053'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/12/rifiuto-del-trattamento-sanitario.html' title='Rifiuto del trattamento sanitario - Documento del CNB'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-1079515095102138788</id><published>2008-12-03T00:31:00.000+01:00</published><updated>2008-12-03T00:32:39.436+01:00</updated><title type='text'>Una legge sul fine vita “al di là di ogni visione ideologica”</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;ROMA, lunedì, 1 dicembre 2008 (ZENIT.org).- La ricerca nell’ambito delle biotecnologie è in costante evoluzione, pertanto l’etica laica e quella cattolica devono dare una risposta convincente in materia. La tematica è stata affrontata da monsignor Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la vita e rettore della Pontificia Università Lateranense, il 27 novembre scorso, durante la lezione inaugurale del master in Bioetica dell’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” (APRA).&lt;br /&gt;La prolusione di monsignor Fisichella è stata introdotta dal rettore dell'APRA, padre Pedro Barrajon LC e da padre Gonzalo Miranda LC, già decano della Facoltà di Bioetica dello stesso ateneo. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di conciliare “l’indubbio valore della scienza con il rispetto della vita umana”, considerato che la bioetica non è più ormai un argomento di mera discussione accademica ma un tema che prende animo “nelle piazze e tra la gente”.&lt;br /&gt;Fisichella ha esordito richiamandosi al dibattito in corso sul testamento biologico e sulle problematiche etiche legate alla fine della vita. “Ci auguriamo – ha detto – una legge sul fine vita, il più possibile partecipata da tutto il parlamento, indipendentemente dall’essere laici o cattolici”.&lt;br /&gt;Tale legge, secondo il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, “dovrebbe riguardare la dignità di ogni persona nel momento decisivo della propria esistenza”. Fisichella ha inoltre auspicato che la normativa “vada al di là di ogni visione ideologica, e sappia puntare al bene di tutti”.&lt;br /&gt;Il teologo ha poi fatto riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario) e del rischio di una deformazione del concetto di diritto naturale. “Papa Benedetto XVI – ha affermato Fisichella – ha sottolineato che, di decade in decade, si celebra l’anniversario di questa conquista dell’umanità, con il rischio di cadere nella retorica”.&lt;br /&gt;“I diritti dell’uomo vanno riempiti dello spirito del tempo – ha aggiunto – e riletti alla luce del progresso scientifico e culturale. Le tecnologie rivoluzionarie che si sono sviluppate negli ultimi anni provocano domande di natura etica. Penso alla clonazione, al genoma umano, agli organismi geneticamente modificati, alla sperimentazione selvaggia sulle cellule umane”.&lt;br /&gt;“Oggi – ha proseguito Fisichella – si è arrivati al paradosso che molti governi occidentali rivendicano nuovi diritti individuali, indicandoli come progresso ed evoluzione della società, e sono carenti, invece, in fatto di solidarietà verso i paesi in via di sviluppo dove diritti fondamentali come il nutrimento, la sanità e l’istruzione sono calpestati”.&lt;br /&gt;Altro diritto costantemente violato è quello della libertà religiosa, come testimonia “l’assordante silenzio delle organizzazioni internazionali sul massacro dei cristiani nel mondo”, ha aggiunto il rettore della Pontificia Università Lateranense. “I nostri ordinamenti pretendono di soddisfare i desideri prima ancora delle esigenze fondamentali. In questo modo il confine tra diritto e prepotenza diventa molto labile”.&lt;br /&gt;“Vivendo chiusi nella rivendicazione dei nostri diritti non andremo lontano – ha detto ancora Fisichella –. Si rende necessaria l’apertura alla trascendenza, ovvero riconoscere nell’altro la nostra stessa dignità, insieme alla centralità della persona umana”.&lt;br /&gt;Altro principio da rivalutare è la legge naturale, la quale “non è un principio cattolico ma la maturazione della legge umana stessa. Già Cicerone affermava che la legge naturale non può essere abrogata dalle leggi umane e l’uomo che disobbedisce alla legge di natura ‘fugge da se stesso’ e si auto rinnega. Essa è stata concessa da Dio all’umanità come segno del suo amore”.&lt;br /&gt;Interpellato sul testamento biologico, Fisichella ha affermato che, contrariamente a quanto affermava Heiddeger (“vivere è per morire”), “l’esistenza è finalizzata alla vita, quindi la richiesta di mettere fine alla propria vita non è una manifestazione di libertà. Ogni ordinamento giuridico dovrebbe essere fatto per difendere la vita, non per concedere il diritto alla morte: d’altra parte il nostro codice penale condanna il suicidio”.&lt;br /&gt;Dal tema del testamento biologico, Fisichella ha tratto lo spunto per parlare del caso di Eluana Englaro, lamentando la disinformazione in merito. A differenza di Piergiorgio Welby, Eluana non è una malata terminale, “respira da sola, non è attaccata ad alcuna macchina, si addormenta la sera e si risveglia la mattina; probabilmente sogna”.&lt;br /&gt;Nonostante ciò c’è chi chiede erroneamente di “staccare la spina” e “c’è chi parla di lei come un ‘sacco di patate’, come ho letto su un quotidiano nazionale”, ha affermato Fisichella. “Il problema non è il sondino, bensì cosa le metti nel sondino: se sono medicine è accanimento terapeutico, ma visto che le si dà solo da mangiare e da bere, non possiamo parlare di terapia”.&lt;br /&gt;Per valutare tecnicamente la sussistenza, o meno, dell’accanimento terapeutico, dal punto di vista medico “bisogna capire o valutare se la cura è proporzionale allo stato di salute del paziente”, ha precisato Fisichella.&lt;br /&gt;Sempre in merito al caso Welby, la “strumentalizzazione politica” ha portato ad esprimere “un giudizio riguardo la liceità del suicidio e dell’eutanasia come diritto di una persona che lo Stato doveva riconoscere”, ha poi concluso.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-1079515095102138788?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/1079515095102138788'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/1079515095102138788'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/12/una-legge-sul-fine-vita-al-di-l-di-ogni.html' title='Una legge sul fine vita “al di là di ogni visione ideologica”'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-7386642153862225953</id><published>2008-12-03T00:27:00.000+01:00</published><updated>2008-12-03T00:33:37.767+01:00</updated><title type='text'>Mons. Fisichella - 27 novembre 2008</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;17:02 - CASO ENGLARO: MONS. FISICHELLA, "UNA LEGGE SUL FINE VITA AL DI LÀ DI VISIONI IDEOLOGICHE" "Ci auguriamo una legge sul fine vita il più possibile partecipata da tutto il Parlamento, indipendentemente dall'essere laici o cattolici". Lo ha detto mons. Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, inaugurando oggi il Master in Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. "I problemi della bioetica sono sul tavolo di molti parlamenti - ha ricordato il relatore - non solo in Italia, dove si sta preparando una legge che regoli la fine della vita, che dovrebbe riguardare la dignità di ogni persona nel momento decisivo della propria esistenza". L'auspicio di mons. Fisichella è che la legge sul fine vita "vada al di là di ogni visione ideologica, e sappia puntare al bene di tutti". Interpellato sul testamento biologico, l'esponente vaticano lo ha definito "una provocazione a porsi di fronte al problema della fine della propria vita". Se, però, ha spiegato, "è un diritto della persona poter esprimere la propria volontà, non è un atto libero quello di dover domandare un atto di eutanasia". &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;17:25 - CASO ENGLARO: MONS. FISICHELLA, "UNA LEGGE SUL FINE VITA AL DI LÀ DI VISIONI IDEOLOGICHE" (2) Riferendosi, poi, specificatamente al caso Englaro, mons. Fisichella ha invitato a chiedersi "quale informazione" venga data dai media: "La gente - ha osservato il relatore - dice 'staccategli la spina' perché ha ancora davanti agli occhi il caso Welby. Ma Eluana respira da sola, non è attaccata a nessuna macchina, si addormenta la sera e si risveglia la mattina, probabilmente sogna. Eppure c'è chi parla di lei come 'un sacco di patate', come ho letto su un grande quotidiano nazionale". Come altre tremila persone in Italia, inoltre, Eluana viene nutrita attraverso un sondino: "Certo che è un'azione chirurgica - ha detto mons. Fisichella - ma il problema non è il sondino, bensì cosa gli metti nel sondino: se sono medicine è accanimento terapeutico, ma visto che gli si dà solo da mangiare e da bere, non possiamo parlare di terapia". Soffermandosi ancora sulla differenza tra il caso Welby e il caso Englaro, il vescovo ha ricordato che quello di Welby "era un caso già di un malato terminale, e in questi casi dal punto di vista medico bisogna capire e valutare se la cura è proporzionale allo stato di salute del paziente o se si tratta di un accanimento terapeutico". L'altra questione, sempre per il caso Welby, riguarda per mons. Fisichella "la strumentalizzazione politica: si è voluto in tutti i modi esprimere un giudizio riguardo alla liceità del suicidio, e dell'eutanasia come diritto di una persona che lo Stato doveva riconoscere".&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-7386642153862225953?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7386642153862225953'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/7386642153862225953'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/12/mons-fisichella-27-novembre-2008.html' title='Mons. Fisichella - 27 novembre 2008'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-6619237837647552655</id><published>2008-12-03T00:25:00.000+01:00</published><updated>2008-12-03T00:26:15.668+01:00</updated><title type='text'>Manifestazioni spontanee</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;di Antonio Gaspari &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;ROMA, domenica, 23 novembre 2008 (ZENIT.org).- Dopo la sentenza della Cassazione che autorizza la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione di Eluana Englaro, in tutta Italia si moltiplicano le veglie, i digiuni, gli interventi, le azioni legislative e le manifestazioni spontanee per impedire che la ragazza venga uccisa. In una veglia di preghiera svoltasi giovedì 20 novembre a Firenze, l'Arcivescovo, monsignor Giuseppe Betori, ha detto che "non è ragionevole che la vita che palpita in questa giovane sia spezzata per mano dell'uomo".Di fronte a oltre cinquecento fedeli riuniti in preghiera nella basilica della Santissima Annunziata, riferendosi ad Eluana monsignor Betori ha sottolineato che "il rispetto, l'attenzione e l'amore per la vita dell'uomo non può conoscere eccezioni", perché, "se così fosse, si aprirebbe la strada alla più iniqua forma di discriminazione, quella basata sulla condizione psicofisica e sulle capacità della persona". "La vita di Eluana - ha sottolineato l'Arcivescovo di Firenze - è un bene, un bene prezioso che Dio le ha donato e di cui tutti noi siamo partecipi, perché della stessa vita noi viviamo".Monsignor Betori ha rilevato che ci sono state epoche in cui venivano giustificati la schiavitù, l'infanticidio. l'emarginazione o la soppressione dei malati mentali, ma è evidente che si tratta di "barbarie o di una compressione dei diritti umani che non vorremmo rieditare". Tra i movimenti ecclesiali, il presidente nazionale dell'Azione Cattolica, Franco Miano, ha chiesto sulle pagine di Avvenire di "pregare per Eluana, non come fuga ai problemi, ma come occasione per evitare chiacchiere vane e per tornare all'essenziale". A Lecco il Movimento per la Vita Ambrosiano, con l'adesione del Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia, l'Associazione Nuove Onde - Giovani Famiglia Persona e Vita e del Centro Cattolico San Benedetto, ha manifestato la propria solidarietà recitando un rosario di fronte alla clinica in cui Eluana viene accudita dalla suore misericordine. Sempre a Lecco, è intervenuto il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, don Julián Carrón, il quale ha spiegato che la "la vita non può essere misurata secondo parametri esclusivamente biologici, sociologici o psicologici, perché non ci facciamo da soli, siamo voluti da un Altro, per questo siamo invitati a riconoscere il Mistero più grande".A Forlì cinquanta associazioni appartenenti alla Consulta delle Aggregazioni laicali cattoliche e degli organismi socio-assistenziali della Diocesi ha respinto la proposta di alcuni esponenti dei Verdi e dei Repubblicani che nel consiglio comunale avevano proposto che "Eluana venga a morire a Forlì". In un documento, le 50 associazioni hanno scritto che "la vita costruisce la civiltà e non la morte", spiegando come "il diritto alla vita è il primo essenziale bene dell'essere umano, un bene per sua natura indisponibile, per la persona stessa che ne è titolare e a maggior ragione per qualsiasi altra persona che si trovi in relazione".Il documento si conclude sottolineando che "nella nostra terra di Romagna, in cui si accomuna da sempre una tradizione religiosa e laica di ospitalità ed accoglienza, siamo addolorati che qualche esponente politico arrivi ad offrire la morte come gesto di ospitalità e accoglienza, quando invece esistono tante capillari testimonianze di servizio alla vita e di umana solidarietà". Franco Previte, presidente dell'associazione "Cristiani per servire" (&lt;a onmousedown="'UntrustedLink.bootstrap($(this)," href="http://digilander.libero.it/cristianiperservire" target="_blank" rel="nofollow"&gt;http://digilander.libero.it/cristianiperservire&lt;/a&gt;), si dice molto preoccupato per come la magistratura ha trattato il caso Englaro, perché questo significa "considerare senza valore la vita umana".Previte si chiede cosa potrebbe accadere se la stessa metodologia utilizzata con Eluana verrà applicata "alle persone anziane, non autosufficienti, malati psico-fisici o terminali, tutti uniti in un unico abbraccio della sofferenza e che per i meno sensibili sono considerati un fardello di persone inutili". Secondo il presidente di "Cristiani per servire", alcune argomentazioni in difesa della qualità della vita "potrebbero nascondere un disegno di selezione del genere umano, in quanto con la scusa di lenire un dolore si potrebbe arrivare ad annientare chi veramente soffre o che potrebbe soffrire una volta venuto al mondo". Forte anche il tam-tam in rete: "Più voce" (&lt;a onmousedown="'UntrustedLink.bootstrap($(this)," href="http://www.piuvoce.net/newsite/" target="_blank" rel="nofollow"&gt;http://www.piuvoce.net/newsite/&lt;/a&gt;) ha fatto uno speciale raccogliendo oltre trenta interventi sulla vicenda Englaro, tra cui quelli del professor Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione dei Giuristi Cattolici; della professoressa Maria Luisa di Pietro, presidente dell'Associazione Scienza &amp;amp; Vita; di Franco Miano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica; Eugenia Roccella, sottosegretario al Welfare; Luisa Bianconi, senatrice della Pdl, relatrice di una proposta di legge contro l'eutanasia; dell'onorevole dell'Udc Luisa Capitanio Santolini, membro della Commissione Cultura e Commissione Infanzia della Camera dei Deputati; dell'onorevole Paola Binetti, psicoterapeuta e medico chirurgo, oltre a innumerevoli lettere di lettori che sostengono la difesa della vita di Eluana. Su Facebook Emmanuele Di Leo, presidente di Scienza e Vita di Latina, ha aperto due gruppi sulla vicenda Englaro, con il titolo "Eluana Englaro: una vita degna" e 1700 persone iscritte. Un altro sito su Facebook dal titolo "Non nel mio nome, Eluana vive ancora" ha raccolto in poche ore 265 iscritti. A Roma il Movimento per la Vita ha annunciato la "staffetta del digiuno", un appello di sensibilizzazione per denunciare la profonda ingiustizia della sentenza a morte per fame e per sete inflitta a Eluana e per avviare ogni possibile azione per impedirne l'esecuzione. La staffetta coinvolgerà ogni giorno un Municipio di Roma.Sul fronte legislativo, trentaquattro associazioni italiane hanno presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per chiedere la sospensione della sentenza della Cassazione. I legali Rosaria Elefante e Alfredo Granata, per conto di Vive onlus, Federazione nazionale associazioni trauma cranico e Rete, e in rappresentanza delle 34 associazioni, ha presentato un ricorso alla Corte di Strasburgo sui diritti umani per violazione della Carta dei diritti dell'uomo, della convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina e della convenzione ONU del 2006 sui disabili.Rosaria Elefante ha sottolineato che il ricorso "è espressione di un interesse collettivo e viene promosso perché non si aprano le porte a forme di eugenetica. Si tratta di un'azione a tutela anche di tutte le famiglie che hanno un congiunto in stato vegetativo". Innumerevoli anche gli interventi dei Vescovi in favore della vita di Eluana. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Angelo Bagnasco, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Europea di Roma ha ribadito che "idratazione e alimentazione non possono essere considerate terapie mediche". Monsignor Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha rinnovato la speranza di un ripensamento che permetta a Eluana Englaro di vivere. Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli, ha chiesto: "Come fare a non vedere in questa triste decisione una tendenza a considerare l'uomo come un oggetto più che un soggetto al quale dare il meglio che possiamo e dobbiamo dare?" In un messaggio diffuso in tutte le parrocchie, il Vescovo di Chiavari, monsignor Alberto Tanasini, ha scritto: "Di fronte a Eluana siamo tutti chiamati a ravvivare o a ritrovare il valore della vita umana, specie quando questa vita è resa ancora più preziosa dalla sua fragilità ed è quindi affidata alla nostra custodia". A Chiavari i fedeli, insieme alle preghiere e alle veglie, hanno raccolto bottigliette d'acqua di fronte alla Cattedrale sotto la statua di Giovanni Paolo II. A Lecco il Vescovo monsignor Franco Cecchin ha guidato sabato 22 novembre la preghiera per Eluana al santuario della Vittoria.Monsignor Diego Coletti, Vescovo di Como, ha spiegato con apprensione che "la vicenda di Eluana, suo malgrado, rischia di funzionare come un grimaldello che incrina la cultura dell'amore e del rispetto della vita. E che rende assopite le nostre coscienze proprio laddove la vigilanza dovrebbe essere massima".&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-6619237837647552655?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6619237837647552655'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6619237837647552655'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/12/manifestazioni-spontanee.html' title='Manifestazioni spontanee'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-2415849722767722648</id><published>2008-12-03T00:22:00.000+01:00</published><updated>2008-12-03T00:23:49.987+01:00</updated><title type='text'>E' così che hanno ucciso Terry</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Molti ricorderanno il caso di Terri Schiavo, una donna cerebrolesa morta di fame e di sete per decisione dei giudici della Florida, che hanno lasciato il diritto di vita o di morte nelle mani di suo marito. Un caso diverso da quello di Eluana ma da un punto di vista medico una situazione simile: come Eluana, Terri non era malata ma disabile. Respirava da sola, il cuore batteva da solo, reagiva agli stimoli, sorrideva, baciava. Questa è una sintesi, tradotta da Alessandra Nucci, della testimonianza del sacerdote che l'ha assistita nelle ultime ore di vita.Ero al capezzale di Terri Schiavo durante le ultime 14 ore della sua vita terrena, fino a cinque minuti prima della sua morte. Le ho detto tante volte che aveva tanti amici nel mondo e molti pregavano per lei ed erano dalla sua parte. Le avevo detto le stesse cose durante le mie visite nei mesi prima che le fosse tolto il sondino dell'alimentazione, e sono convinto che abbia capito. Conoscevo la famiglia di Terri da circa sei anni e mi hanno messo sull'elenco dei visitatori. Terri era in un ospizio ma fuori dalla porta c'erano dei poliziotti. Se non fossi stato sulla lista non avrei potuto oltrepassare quelle guardie armate perché l'elenco veniva tenuto molto breve e molto molto controllato. Perché? Perché i fautori dell'eutanasia dovevano riuscire a dire che Terri era una persona che non rispondeva ed era in una specie di stato vegetativo, coma o altra terminologia che vogliono usare per suggerire che non aveva alcuna reazione affatto. L'unico modo di provare che invece rispondeva era di vederla con i propri occhi.Sono andato da lei nel settembre 2004 e poi ancora nel febbraio 2005. Quando la mamma mi presentò, lei mi fissò intensamente. Concentrò lo sguardo. Puntava gli occhi su chiunque le stesse parlando. Se qualcuno le parlava dall'altra parte della stanza girava la testa e gli occhi verso la persona che le stava parlando.Sapete cosa hanno avuto il coraggio di dire certi dottori a questo riguardo? "Sono solo delle reazioni inconsapevoli, dei riflessi". Curioso: è esattamente la stessa cosa che dicono del bambino non nato del video "L'urlo silenzioso", quando il bambino apre la bocca e cerca di allontanarsi dallo strumento che sta per distruggerlo.Io ho detto a Terri che c'erano molte persone nel Paese e nel mondo che le vogliono bene e pregano per lei. Mi ha guardato con attenzione. Le ho detto "Adesso Terri, preghiamo insieme, voglio darti una benedizione, diciamo delle preghiere." E allora ho messo la mano sulla sua testa. Lei ha chiuso gli occhi. Io ho detto la preghiera. lei ha riaperto gli occhi alla fine della preghiera. Suo padre si è chinato su di lei e ha detto, "OK Terri, ecco il solletico," perché lui ha i baffi. Lei rideva e sorrideva e poi vedevo che contraccambiava il bacio. La sua mamma a un certo punto le ha fatto una domanda e io ho sentito la voce di Terri. Cercava di rispondere. Faceva dei suoni in risposta alla domanda della mamma, non a caso in momenti insignificanti. L'ho sentita cercare di dire qualcosa ma non riuscire, a causa della sua disabilità, a formulare le parole. Quindi reagiva.Ora, la sera prima di morire ero nella stanza probabilmente per un totale di 3-4 ore, e poi per un'altra ora la mattina dopo - la sua ultima ora.Descrivere il suo aspetto come "sereno" significa distorcere completamente quello che ho visto io. Qui c'era una persona che da tredici giorni non aveva né cibo né acqua. Era, come potete immaginare, di aspetto molto tirato rispetto a quando l'avevo vista prima. Aveva gli occhi aperti ma andavano da una parte all'altra, oscillavano costantemente avanti e indietro, avanti e indietro. Lo sguardo (l'ho fissata per tre ore e mezzo) lo posso descrivere solo come un misto di paura e tristezza... una combinazione di tremenda paura e tristezza.Aveva la bocca sempre aperta. Sembrava congelata. Ansimava a boccate rapide. Non era "serena" in alcun senso. Ansimava come se avesse appena corso cento miglia. Ma era un respiro superficiale. Suo fratello Bobby era seduto dirimpetto a me, dall'altra parte del letto. La testa di Terri era in mezzo a noi e sua sorella Suzanne era alla mia sinistra. Siamo stati lì per un po’ di tempo in preghiera intensa. E abbiamo parlato con Terri, esortandola ad affidarsi completamente al Salvatore. Le ho assicurato continuamente che aveva l'amore e le preghiere di tanta gente.Ma insieme a Bobby e a sua sorella e Terri stessa, sapete chi altro c'era nella stanza con noi? Un poliziotto. Sempre. Almeno uno. A volte due. A volte tre poliziotti armati erano nella stanza. Sapete perché erano lì? Per assicurarsi che non facessimo nulla di proibito, come darle la comunione o magari un bicchier d'acqua. Quando a volte Bobby, seduto dall'altra parte del letto, si alzava di tanto in tanto per chinarsi su sua sorella, il poliziotto si spostava. Andava verso il fondo del letto per vedere quello che stava facendo. La mattina della sua morte siamo entrati piuttosto presto e dovevo uscire per un'intervista.Per essere puntuale tenevo in mano un piccolo orologio e all'inizio della visita me lo sono messo nella mano sinistra, poi mi sono chinato sopra Terri e ho allungato la mano destra per benedirla. Cominciando a pregare ho chiuso gli occhi e mi sono sentito picchiettare sulla mano sinistra. Era il poliziotto che voleva sapere "Padre, cos'ha nella mano?" Io ho risposto, "E' solo un orologio." E lui: "Dovrò tenerlo io mentre lei è qui." Non potevamo tenere in mano niente. Non sapeva neanche cosa fosse. Magari stavo cercando di darle la comunione. Magari avrei cercato di inumidirle le labbra. Chissà quale terribile cosa stavo per fare? Sapete qual era il colmo? Nella stanza c'era un comodino. Potevo mettere una mano sul comodino e sulla testa di Terri senza spostarmi. Sapete cosa c'era sul comodino? Un vaso di fiori pieno d'acqua. Guardavo i fiori. Erano bellissimi. E ce n'era un altro dall'altra parte della stanza ai piedi del letto. Due bellissimi mazzi di fiori pieni d'acqua. Nutriti, vivi, bellissimi. Quei fiori venivano trattati meglio di Terri.Coloro che hanno ucciso Terri si sono molto arrabbiati che la notte prima che morisse io abbia dichiarato che suo marito Michael, il suo avvocato, Felos, e il giudice Greer erano assassini. Ho anche sottolineato, quella sera e la mattina dopo, che contrariamente alla descrizione di Felos, la morte di Terri non è stata affatto dolce e bella. E' stata orribile. In tutti i miei sedici anni di sacerdozio non avevo mai visto nulla di simile.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;PADRE FRANK PAVONE&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-2415849722767722648?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2415849722767722648'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/2415849722767722648'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/12/e-cos-che-hanno-ucciso-terry.html' title='E&apos; così che hanno ucciso Terry'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-4501965345209942475</id><published>2008-07-22T13:44:00.000+02:00</published><updated>2008-07-22T13:47:29.146+02:00</updated><title type='text'>Sentenza - Eluana Englaro</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Corte d'appello di Milano&lt;br /&gt; Sezione I civile&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Decreto 9 luglio 2008&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;[...] nel procedimento di reclamo in grado d'appello ex art. 739 c.p.c. rubricato al numero di ruolo di volontaria giurisdizione sopra indicato, promosso, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione con &lt;a title="http://www.eius.it/giurisprudenza/2007/122.asp" href="http://www.eius.it/giurisprudenza/2007/122.asp" target="_blank"&gt;sentenza n. 21748 in data 16 ottobre 2007&lt;/a&gt;, con ricorso in riassunzione depositato in data 5 febbraio 2008 [...].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN FATTO E IN DIRITTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Cenni sugli antecedenti di fatto e processuali e sul contenuto della sentenza di cassazione con rinvio da cui ha tratto causa l'attuale fase decisoria.Il 18 gennaio 1992 si verificò un incidente stradale a seguito del quale fu diagnosticato ad Eluana Englaro, che vi era rimasta coinvolta, e che era allora appena ventunenne (essendo nata il 25 novembre 1970), un gravissimo trauma cranio-encefalico con lesione di alcuni tessuti cerebrali corticali e subcorticali, da cui derivò prima una condizione di coma profondo, e poi, in progresso di tempo, un persistente Stato Vegetativo con tetraparesi spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva e cognitiva e della capacità di avere contatti con l'ambiente esterno.Dopo circa quattro anni dall'incidente, Eluana Englaro - essendo stata accertata la mancanza di qualunque modificazione del suo stato - fu dichiarata interdetta per assoluta incapacità con sentenza del Tribunale di Lecco in data 19 dicembre 1996. Fu nominato tutore il padre, Beppino Englaro.Dopo altri tre anni circa prese avvio una lunga vicenda giudiziaria snodatasi in tre principali procedimenti consecutivi, nei quali il tutore, deducendo l'impossibilità per Eluana di riprendere coscienza, nonché "inguaribilità/irreversibilità della sua patologia e l'inconciliabilità di tale stato e del trattamento di sostegno forzato che le consentiva artificialmente di sopravvivere (alimentazione/idratazione con sondino naso-gastrico) con le sue precedenti convinzioni sulla vita e sulla dignità individuale, e più in generale con la sua personalità, ha ripetutamente chiesto, nell'interesse e in vece della rappresentata, l'emanazione di un provvedimento che disponesse l'interruzione della terapia di sostegno vitale.Nel primo procedimento, instaurato con ricorso ex art. 732 c.p.c. depositato in data 19 gennaio 1999, l'istanza del tutore fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecco (perché ritenuta incompatibile con l'art. 2 della Costituzione, letto ed inteso come norma implicante una tutela assoluta e inderogabile del diritto alla vita) con decreto depositato il 2 marzo 1999, poi confermato in sede di reclamo dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" della Corte d'Appello di Milano con decreto del 31 dicembre 1999 (da questo Giudice reputandosi invece sussistente una situazione d'incertezza normativa tale da non consentire l'adozione di una precisa decisione in merito all'istanza d'interruzione del trattamento di alimentazione/idratazione forzata).Nel secondo procedimento, instaurato con ricorso depositato il 26 febbraio 2002, la medesima istanza fu disattesa dal Tribunale di Lecco con decreto depositato il 20 luglio 2002 (con cui si ribadiva il principio di necessaria e inderogabile prevalenza della vita umana anche innanzi a qualunque condizione patologica e a qualunque contraria espressione di volontà del malato), ancora una volta poi confermato dalla predetta Sezione della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo, con decreto del 17 ottobre 2003 (ivi reputandosi comunque inopportuna un'interpretazione integrativa volta ad attuare il principio di autodeterminazione della persona umana in caso di "paziente in SVP").Quest'ultimo provvedimento fu successivamente impugnato dal tutore con ricorso straordinario per cassazione (ex art. 111 Costituzione), dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 8291 del 20 aprile 2005 per difetto di partecipazione al procedimento di un contraddittore ritenuto necessario, e da individuarsi nella persona di un curatore speciale della rappresentata incapace ex art. 78 c.p.c.Nel terzo procedimento, avviato, a seguito della predetta ordinanza, con ricorso depositato in data 30 settembre 2005, il tutore chiese la previa nomina di un curatore speciale, che fu in effetti nominato nella persona dell'avv. Franca Alessio (da indicare dunque, più esattamente, come "curatrice" speciale), la quale prestò adesione all'istanza del tutore.Tale istanza fu non dimeno dichiarata ancora inammissibile dall'adito Tribunale con decreto depositato il 2 febbraio 2006 (questa volta reputandosi che il tutore non fosse legittimato, neppure con l'assenso della curatrice speciale, a esprimere scelte al posto o nell'interesse dell'incapace in materia di diritti e "atti personalissimi").Il decreto fu però riformato dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo, con provvedimento in data 15 novembre/16 dicembre 2006.In tal caso, infatti, la Corte, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, reputò ammissibile il ricorso in ragione del generale potere di cura della persona da riconoscersi in capo al rappresentante legale dell'incapace ex artt. 357 e 424 c.c.Tuttavia, esaminando e giudicando nel merito l'istanza del tutore, la Corte la giudicò insuscettibile di accoglimento, sul rilievo secondo cui l'attività istruttoria espletata non consentisse di attribuire alle idee espresse da Eluana all'epoca in cui era ancora pienamente cosciente un'efficacia tale da renderle idonee anche nell'attualità a valere come "volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita".Proposto dal Sig. Beppino Englaro ricorso per cassazione (notificato il 6 marzo 2007) anche avverso tale decisione, peraltro autonomamente impugnata anche dalla curatrice speciale con un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, la Suprema Corte si è infine pronunciata con sentenza n. 21748 in data 16 ottobre 2007 disponendo la cassazione dell'impugnato provvedimento e il rinvio della "causa" per una nuova decisione, relativamente alle parti cassate (secondo la disciplina di cui agli artt. 384, 392 e 394 c.p.c.), ad altra Sezione della medesima Corte d'Appello di Milano.La Suprema Corte, in particolare, ha accolto i ricorsi proposti sia dal tutore che dalla curatrice speciale di Eluana Englaro, nei limiti meglio specificati in motivazione, reputando, in estrema sintesi, che:- in situazioni ove sono in gioco il diritto alla salute o il diritto alla vita, o più in generale assume rilievo critico il rapporto tra medico e paziente, il fondamento di ogni soluzione giuridica transita attraverso il riconoscimento di una regola, presidiata da norme di rango costituzionale (in particolare gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione), che colloca al primo posto la libertà di autodeterminazione terapeutica;- pertanto è la prestazione del consenso informato del malato, il quale ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità o modalità di erogazione del trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita, a costituire, di norma, fattore di legittimazione e fondamento del trattamento sanitario;- il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione terapeutica non può essere negato nemmeno nel caso in cui il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità, con la conseguenza che, nel caso in cui, prima di cadere in tale condizione, egli non abbia specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza, al posto dell'incapace è autorizzato ad esprimere tale scelta il suo legale rappresentante (tutore o amministratore di sostegno), che potrà chiedere anche l'interruzione dei trattamenti che tengano artificialmente in vita il rappresentato;- tuttavia questo potere-dovere che fa capo al rappresentante legale dell'incapace non è incondizionato, ma soffre di limiti "connaturati" al fatto che la salute è un diritto "personalissimo" di chiunque, anche dell'incapace, e che la libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive, che per ciò stesso devono essere pur sempre riferibili al soggetto-malato, anche se incapace;- un primo limite, coessenziale alla scelta del rappresentante, va in particolare ravvisato nella necessità che tale scelta sia sempre vincolata, come attività rappresentativa, e nella concretezza del caso, al rispetto del migliore interesse ("best interest") del rappresentato:- due ulteriori ed indefettibili condizioni si riassumono poi nel seguente principio di diritto, cui deve conformarsi il Giudice di rinvio:«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa»;- alla luce del suddetto principio, il decreto impugnato, reso dalla Corte d'Appello di Milano nella pregressa fase del procedimento, non si sottrae alle censure articolate dal tutore è dal curatore speciale di Eluana Englaro, poiché, pur risultando "pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova Eluana Englaro, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale (occorsole quando era ventenne), e non ha predisposto, quando era in possesso della capacità di intendere e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamento", la Corte di merito ha comunque omesso di indagare adeguatamente sulla sussistenza dell'altra imprescindibile condizione idonea a legittimare la scelta del rappresentante intesa al rifiuto dell'alimentazione artificiale, ossia non ha ricostruito la "presunta volontà" di Eluana dando rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, o più in generale alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti; accertamento che dovrà quindi essere effettuato dal Giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria e della convergente posizione assunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale).A seguito di tale pronuncia, il pregresso procedimento di reclamo è stato riassunto dal tutore, originario reclamante, con ricorso depositato in data 5 febbraio 2008 e assegnato - secondo predeterminato criterio tabellare previsto per il caso di cassazione di provvedimenti emessi dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" - a questa Prima Sezione Civile.Nel procedimento si è costituita con propria memoria la curatrice speciale, non opponendosi, ma aderendo nuovamente all'istanza del tutore.Ha formulato le sue conclusioni anche l'Ufficio del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale designato, chiedendo il rigetto del reclamo o, in subordine, un supplemento istruttorio.Sentite le parti all'odierna udienza, e disposta ed esperita in tale frangente un'integrazione probatoria con l'audizione del Sig. Beppino Englaro, che ha riferito profusamente in relazione alle concezioni di vita che aveva avuto modo di esprimere Eluana prima di cadere in stato di permanente incapacità, e più in generale sulla sua personalità, questa Corte ha assunto la riserva di decidere che provvede ora a sciogliere.2. Delimitazione dell'accertamento demandato al Giudice di rinvio. L'intervenuto giudicato interno sul carattere "irreversibile" dello Stato Vegetativo: esclusione della possibilità di svolgere un nuovo accertamento su tale aspetto.In concreto, dev'essere ancora verificata da questo Collegio giudicante solo la seconda delle due condizioni che - secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte - possono legittimare la scelta del tutore orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale; ossia quella riguardante la corrispondenza di tale scelta alla "volontà presunta" di Eluana, e non invece la prima, concernente il carattere irreversibile del suo Stato Vegetativo.Su tale aspetto, infatti, risulta già espresso nella precorsa fase di reclamo un giudizio accertativo che, essendo ormai coperto da giudicato interno o comunque da un'equivalente preclusione endoprocessuale, ha assunto in questo procedimento efficacia definitiva.La gravità, importanza e delicatezza della decisione da assumere impone però di dar conto di tale conclusione - come pure delle altre di cui si darà giustificazione successivamente - con una motivazione non sintetica, ma analiticamente estesa ad ogni punto che presenti rilevanza ai fini del decidere.Si rileva dunque che, in ragione degli accertamenti di diagnostica strumentale e clinica effettuati su Eluana Englaro sin dal primo ricovero che fece seguito all'incidente stradale del gennaio 1992, e poi dei successivi controlli periodicamente posti in essere, il fatto che lei si trovasse in uno Stato Vegetativo Permanente, e come tale "irreversibile" , è sempre stato considerato comprovato e "pacifico" nelle diverse fasi processuali pregresse.È stato evidentemente ritenuto di preminente rilievo, in primo luogo, il fatto che, ai fini della dichiarazione di interdizione, fosse stato svolto già nel 1996 un accertamento molto accurato, di carattere diagnostico e prognostico, sulle condizioni di Eluana, sfociato nella certificata persistenza della sua condizione vegetativa.Ma rilievo conclusivo è stato poi certamente dato alla circostanza che, nel successivo sviluppo delle fasi processuali attivate dal tutore, è stata acquisita ulteriore ed aggiornata documentazione finalizzata a dimostrare sia sul piano clinico la sussistenza e l'irreversibilità di tale stato, sia a dar conto dei parametri che, sul piano dei più accreditati studi medici di carattere internazionale in questa materia, potevano giustificare scientificamente tale diagnosi-prognosi.Quanto a quest'ultimo tipo di documentazione, in particolare, risulta essere stata prodotta in causa dal tutore - proprio a giustificazione della reiterata presentazione dell'istanza finalizzata all'interruzione del trattamento di sostegno vitale dopo i primi provvedimenti reiettivi - copia della Relazione tecnica, di riconosciuto valore scientifico, redatta da un Gruppo di lavoro interdisciplinare formato da esperti, in relazione agli obiettivi conoscitivi di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 20.10.2000 prot. SSD/I/4.223.1 e 4 maggio 2001.L'importanza di tale studio è risultata in effetti talmente significativa che la stessa elaborazione della sentenza n. 21748/2007 della S. Corte di Cassazione sembra confermare anche letteralmente alcuni suggerimenti e conclusioni in essa contenuti (come ad esempio in riferimento alla necessità, che rileva giustappunto sotto il profilo qui in esame, di valutare la sussistenza dello Stato Vegetativo Permanente proprio «sulla base» - come si esprime la Relazione prima, e la Suprema Corte poi - «di un'osservazione prolungata, per il tempo necessario secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale»).Nella Relazione risulta svolta un'ampia disamina delle differenze tra Stato Vegetativo Permanente ed altre contigue e talora controverse patologie (stati comatosi, sindrome di deafferentazione, mutismo acinetico, morte del tronco encefalico, morte dell'encefalo).Quanto, in particolare, allo Stato Vegetativo Persistente e Permanente, la Relazione precisa che in esso:«Il paziente ventila, gli occhi possono restare aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una ridistribuzione del tono muscolare. Consegue alla totale distruzione della corteccia o delle connessioni cortico-diencefaliche, mentre il tronco encefalico sopravvive e resta funzionante. I principali referti neuropatologici sono necrosi laminare della corteccia cerebrale, il danno diffuso delle vie sottocorticali o la necrosi bilaterale del talamo, ove originano le proiezioni reticolari per la corteccia. L'essenza dello Stato vegetativo, come descritto da Jennett e Plum [avvertenza dell'estensore: nel testo della Relazione risulta una nota con citazioni a piè di pagina] è "la mancanza di ogni risposta adattativa all'ambiente esterno, l'assenza di ogni segno di una mente che riceve e proietta informazioni, in un paziente che mostra prolungati periodi di veglia". Questi pazienti sono in grado di respirare spontaneamente, e le loro funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali sono conservate (di solito non le funzioni sfinteriche, e i pazienti sono incontinenti). A volte sembrano dormire, con gli occhi chiusi, altre volte sembrano svegli, con gli occhi aperti. Gli stimoli sensoriali intensi possono provocare accelerazione del respiro, apertura degli occhi, smorfie mimiche o movimenti degli arti. Talora sono presenti, senza alcuno stimolo, movimenti spontanei automatici (masticazione, deglutizione ma anche sorrisi o smorfie di pianto). L'EEG può mostrare una residua attività elettrica corticale. Escludono lo stato vegetativo la presenza di segni anche minimi di percezione cosciente o di motilità volontaria, come una risposta riproducibile a un comando verbale o gestuale, anche limitata al semplice battito degli occhi. I concetti di persistenza e di permanenza vanno distinti. Mentre l'aggettivo persistente si riferisce solo a una condizione di passata e perdurante disabilità con un incerto futuro, l'aggettivo permanente implica l'irreversibilità. Può dirsi quindi che quella di Stato vegetativo persistente sia una diagnosi, mentre quella di Stato Vegetativo Permanente sia una prognosi. Tale distinzione, elaborata dalla MultiSociety Task Force on PVS nel lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine, vol. 330, n. 21 e 22, è condivisa da questo gruppo di lavoro, che considera quell'elaborato la migliore sintesi scientifica e clinica oggi disponibile [avvertenza dell'estensore: nel testo risulta una nota con citazioni a piè di pagina]. La Task Force ha raggiunto un accordo su alcuni punti. Uno di essi è che prima di dichiarare permanente, cioè irreversibile, lo stato vegetativo di origine traumatica di un soggetto adulto è necessario attendere almeno dodici mesi [avvertenza dell'estensore: nel testo risulta una nota con citazioni a piè di pagina, ove in particolare si precisa che "è sufficiente un lasso di tre mesi per gli adulti e i bambini che siano in Stato Vegetativo Persistente a seguito di danni di origine non traumatica"]. Trascorso tale lasso di tempo, la probabilità di una ripresa di funzioni superiori è insignificante (...). Lo Stato Vegetativo Permanente indica una situazione sia clinica sia giuridica del tutto diversa da quella che, secondo la legislazione attuale italiana (e di tutti gli altri paesi), può portare alla certificazione di morte cerebrale. È fuori discussione, dunque, che gli individui in SVP non rispondono ai criteri per l'accertamento della morte cerebrale. Resta il fatto, però, che per essi non sarà mai più possibile un'attività psichica e che in essi è andata perduta definitivamente la funzione che più di ogni altra identifica l'essenza umana. Essi (...) sono esseri puramente vegetativi (...) [N.B. : le enfasi grafiche sono state aggiunte qui ed ora].Come dunque emerge dai riportati passaggi della Relazione del citato Gruppo di studio (costituente organo tecnico di primario livello, la cui opinione in ordine alla stato della scienza medica in materia di Stato Vegetativo Permanente poteva essere evidentemente quanto meno equiparata a quella di un C.T.U. esperto nella materia), deve considerarsi "Permanente", ossia "Irreversibile" (giacché i due aggettivi sono da accepire come equivalenti), in caso di adulti (come appunto è, e già era, Eluana al momento della perdita di coscienza), lo Stato Vegetativo - nei termini specificamente enunciati in premessa sempre dalla Relazione - di origine traumatica protrattosi oltre i dodici mesi, periodo di durata che, evidentemente, ha valore non assoluto, ma statistico.La Relazione si preoccupa dunque di fornire sia gli elementi per definire sul piano clinico-diagnostico lo Stato Vegetativo, sia gli elementi per connotarlo, ai fini della formulazione di un giudizio prognostico, nella sua evoluzione temporale/funzionale, trascorrendo da Stato Persistente a Stato Permanente/Irreversibile.Sul primo aspetto, la Relazione prende atto degli studi che, in ambito internazionale, sono pervenuti a definire gli standards per la definizione di SVP, avvalendosi in particolare dei dati elaborati dalla MultiSociety Task Force on PVS nel lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine, vol. 330, n. 21 e 22, considerato "la migliore sintesi scientifica e clinica oggi disponibile".Quando dunque il medesimo Gruppo di studio, nel concludere la sua Relazione, fa un richiamo alla necessità che l'accertamento in ordine alla sussistenza dello Stato Vegetativo Permanente venga poi effettuato dai medici, nei diversi casi concreti, "sulla base di un'osservazione prolungata, per il tempo necessario secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale", in realtà sembra riferirsi a null'altro che a quegli standards di cui esso stesso ha dato atto al fine di illustrare, sotto il profilo diagnostico, i caratteri definitori dello Stato Vegetativo (sussistenza di lesioni della corteccia o delle connessioni cortico-diencefaliche determinanti sul piano funzionale la conseguente mancanza di ogni risposta adattativa all'ambiente esterno e l'assenza di ogni segno di una mente che riceva e proietti informazioni), e, sotto il profilo prognostico, il tempo di durata senza variazioni di tale condizione, e quindi, in modo concomitante, il necessario "tempo di osservazione" della stessa, per poterla definire "Permanente" (ossia "Irreversibile"), tempo di durata pari ad almeno dodici mesi in caso di SVP da etiologia traumatica relativa ad un adulto.In presenza della diagnosi di tale condizione, precisa la Relazione, e trascorso il lasso di tempo-limite, la prognosi è definitivamente infausta quanto ad un possibile recupero delle funzioni percettive e cognitive, poiché "la probabilità di una ripresa di funzioni superiori è insiqnificante" e "non sarà mai più possibile un'attività psichica" (conclusione, questa, peraltro avallata anche da altri studi autorevoli; si deve poi precisare che, nella specifica patologia in oggetto, la sua irreversibilità va correlata anche al concetto di inguaribilità sotto il profilo terapeutico, nel senso che qualunque terapia farmacologica, chirurgica, radioterapica o qualunque altro tipo d'intervento non è più in grado di modificare lo stato della patologia stessa).Dal che non avrebbe potuto che derivare anche l'ininfluenza di eventuali opinioni minoritarie, più o meno scettiche sulla possibilità di effettuare attendibili valutazioni prognostiche di irreversibilità.Trascorrendo dal piano generale a quello particolare, la documentazione che la Corte d'Appello ha avuto modo di compulsare nella pregressa fase processuale in relazione alla concreta diagnosi/prognosi effettuata sulle condizioni di Eluana Englaro, si è sostanziata in una relazione medica redatta dal prof. C.A. Defanti, neurologo di chiara fama e primario del reparto di Neurologia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.Non risulta che la correttezza ed attendibilità scientifica di tale Relazione sia mai stata posta in dubbio da alcun contraddittore processuale del tutore (né dal Pubblico Ministero, né dalla curatrice speciale, la quale ultima ha anzi confermato anche ora, per quanto a sua conoscenza, l'effettiva mancanza di variazioni nello stato di Eluana rispetto alle risultanze cliniche di cui si dava atto nella Relazione del prof. Defanti).Deve aggiungersi che a tale documento non avrebbe fatto difetto neppure alcun ipotetico requisito di forma, tenuto conto che la Suprema Corte non ha stabilito affatto di quali mezzi di prova o di valutazione della prova debba avvalersi il Giudice di merito, che, nella specie, già nella precedente fase avrebbe potuto dunque certamente basare il suo apprezzamento su tutti quelli ritenuti in concreto più confacenti, tanto più mancando una disciplina legislativa di carattere prescrittivo in ordine all'eventuale necessità od opportunità di consultare istituzionali organi tecnici o specifiche commissioni mediche.Da tale relazione emerge anzitutto una ricostruzione delle modalità di insorgenza della patologia in base all'esistente documentazione clinica.Emerge in particolare che, a seguito dell'incidente stradale del 18 gennaio 1992, derivò ad Eluana il già detto gravissimo trauma cranioencefalico con frattura frontale, frattura dell'epistrofeo e lussazione anteriore di detta vertebra; che Eluana fu ricoverata in Rianimazione presso l'Ospedale di Lecco, ove giunse con un punteggio di 3-4 alla "Glasgow Coma Scale"; che la TC dimostrava raccolte ematiche intraparenchimali in sede frontotemporale sinistra e iperdensità, espressione di sofferenza, a livello talamico bilaterale; che la paziente veniva intubata e ventilata artificialmente; che nei giorni seguenti si manifestavano i segni di un impegno transtentoriale con atteggiamento in decerebrazione e crisi vegetative; che parallelamente una TC dimostrava la comparsa di un'emorragia a livello mesencefalico; che poi gradualmente la situazione si stabilizzava e, circa un mese dopo il trauma, la paziente ricominciava ad aprire gli occhi entrando da quel momento in Stato Vegetativo Persistente; che nel 1996 veniva ricoverata presso l'U.O. Neurologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo, ove veniva confermata la valutazione diagnostica e prognostica di Stato Vegetativo Postraumatico; che l'evoluzione successiva confermava la diagnosi-prognosi allora formulata, non essendosi avuta negli anni successivi, e neanche in occasione del successivo accertamento svolto nel 2002 previo apposito ricovero all'Ospedale Niguarda di Milano, alcuna modificazione significativa dello stato clinico e nessuna ripresa di contatto con l'ambiente; che, pertanto, «malgrado un'osservazione estremamente accurata e protratta nel tempo, non è mai stato possibile rilevare indizi di contatto della paziente con l'ambiente circostante».Quanto all'obiettività neurologica di cui ha dato atto il prof. Defanti, vi è anzitutto una descrizione delle condizioni di Eluana riassumibile come segue: giovane donna in buone condizioni generali e di nutrizione, con gli occhi per lo più aperti, deviazione sghemba dei globi oculari, anisocoria per midriasi fissa in OD; mioclonia ritmica interessante le labbra, la lingua, la mandibola e in minor misura le palpebre e i globi oculari stessi (con scosse di tipo nistagmico); tetraparesi spastica con atteggiamento in flessione delle dita delle mani e atteggiamento equino dei piedi; respiro spontaneo e valido, senza ingombro tracheobronchiale; nutrizione indotta tramite sondino nasogastrico; alvo regolare con minzione autonoma e incontinenza.Il prof. Defanti ha poi dato atto dei vari esami strumentali eseguiti anche nel 2002 (esami di laboratorio di routine, ECG, RX al torace) e, in particolare, dell'esito:- di un EEG: «tracciato caratterizzato da un'attività monotona in banda alfa e 10 Hz, con sovrimposti artefatti di origine muscolare e oculare, insopprimibili. Nessuna reattività allo stimolo algico. Il tracciato è compatibile con un "alfa coma"»;- nonché di una RM all'encefalo particolarmente eloquente: «esame eseguito in sedazione farmacologica. In fossa posteriore vi è un marcato ampliamento del quarto ventricolo e delle cisterne dell'angolo pontocerebellare e degli spazi corticali con importante atrofia delle strutture della fossa posteriore. In particolare estremamente atrofico si presenta i1 mesencefalo, che è caratterizzato da una netta alterazione di segnale ipointensa in FFE T2 da residui emosiderinici di pregressa emorragia (tipo Duret). Marcata alterazione di segnale iperintensa in entrambi gli echi interessante la sostanza bianca periventricolare attorno alle celle medie ed estesa ad interessare la corona raggiata di entrambi i lati sino alla giunzione corticale-sotto corticale da danno assonale diffuso cronico. Massiva atrofia del corpo calloso con alterazione di segnale da danno assonale. Piccoli segnali di alterato segnale sono riconoscibili nella capsula interna di ambo i lati con residui emosiderinici; altri piccoli focolai consimili da esiti di focolai contusivi appaiono localizzati in sede nucleocapsulare bilaterale, temporale sinistra, nel ginochio del corpo calloso, in sede parasagittale e frontale sinistra posteriore cortico-sottocorticale».Traendo dunque le somme dalle indagini strumentali e sintomatologiche compiute, il prof. Defanti ha confermato la conclusione, diagnostica e prognostica, già risalente al 1996, secondo cui : «la paziente si trova in uno stato vegetativo permanente, cioè irreversibile. Nessun recupero della vita cognitiva è ormai possibile. Le indagini ora effettuate, e in particolare la Risonanza Magnetica, corroborano l'ipotesi del danno assonale diffuso come meccanismo fisiopatologico del danno cerebrale che ha portato al tragico sbocco attuale» [N.B.: enfasi grafiche qui ed ora aggiunte].Tale conclusione, di carattere clinico, rispondeva e risponde dunque pienamente, nella sua elaborazione inferenziale-scientifica, proprio a quei criteri - distillati alla luce degli studi e degli standards internazionali - cui ha fatto riferimento sia la Relazione redatta dal citato Gruppo di lavoro, che la Suprema Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, ponendo in evidenza come lo Stato Vegetativo di Eluana, da reputarsi tale in ragione della obiettivamente accertata irreparabile lesione cerebrale (per consolidata alterazione/atrofia di alcuni tessuti corticali e subcorticali, del mesencefalo e degli assoni, ossia della sostanza bianca che interessa l'encefalo e il tronco cerebrale con conseguente disconnessione anche tra queste due parti, senza più evidenza di una coscienza di sé e dell'ambiente, di risposte comportamentali intenzionali o volontarie a stimoli esterni, di comprensione o espressione del linguaggio, pur in presenza di riflessi del tronco cerebrale conservati), abbia certamente assunto carattere irreversibile per la sua straordinaria durata, cui corrisponde, peraltro, quel parallelo e necessario prolungarsi del periodo di osservazione medica (che va ben oltre il limite dei dodici mesi necessario e sufficiente, come s'è visto, per un'attendibile prognosi di Stato Vegetativo Permanente/Irreversibile nei casi da etiologia traumatica) che integra uno dei parametri - insieme alla natura delle lesioni cerebrali e alla perdita di funzionalità di tipo percettivo, cognitivo ed emotivo - cui riferirsi per valutare la rispondenza della diagnosi-prognosi (svolta in concreto) a "standard scientifici riconosciuti a livello internazionale" .La lunghissima ed invariata durata del predetto stato, peraltro, sembra in effetti superare di molto quella già considerata in altri noti precedenti giudiziari come idonea a suggellare l'irreversibilità della patologia in oggetto (solo a titolo esemplificativo può ricordarsi, fra i vari casi che hanno assunto rilievo internazionale e di cui si ha traccia negli atti del procedimento, che in Francia, nel caso Hervé Pierra, vicenda di SVP tra le più lunghe, è stata disposta l'interruzione dell'alimentazione con sondino naso-gastrico che teneva in vita una donna in Stato Vegetativo Permanente da otto anni, mentre in Gran Bretagna, nel caso Toni Blands, lo Stato Vegetativo Permanente durava da soli tre anni).Ad ogni modo, di tutti i sopra illustrati elementi conoscitivi ha già preso atto la Corte d'Appello nella pregressa fase del procedimento, e in particolare ha preso atto della conclusione prognostica testè riferita, secondo cui "Nessun recupero della vita cognitiva è ormai possibile", pervenendo alla duplice conclusione che tali elementi fossero idonei ad attestare sia il fatto che Eluana versasse in Stato Vegetativo, sia che tale condizione fosse irreversibile.La motivazione addotta al riguardo è inequivocabile.Già nel decreto pronunciato in data 17 ottobre/10 dicembre 2003, non impugnato sul punto con il primo ricorso innanzi alla Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva osservato che, pur avendo avvertito nel corso della trattazione del procedimento l'esigenza di acquisire uno specifico profilo clinico della patologia di Eluana, doveva considerarsi del tutto «superflua la consulenza tecnica, in quanto alla stregua delle risultanze processuali non sussistono dubbi sulla diagnosi, la prognosi e la condizione clinica attuale di Eluana, quale paziente in stato vegetativo permanente con il quadro prognostico di irreversibilità descritto nella letteratura scientifica».Si trattò, tuttavia, di un accertamento svolto, in apparenza, in via meramente incidentale, nel contesto di un provvedimento che si limitò a confermare il decreto reiettivo emanato dal Tribunale di Lecco.Diversa la situazione, invece, in occasione della pronuncia del successivo decreto in data 15 novembre/16 dicembre 2006.In tal caso la Corte d'Appello non ha confermato affatto la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza del tutore resa dal Tribunale di Lecco sulla base dell'opinione secondo cui il legale rappresentante dell'incapace non sarebbe stato legittimato (neppure con l'assenso della curatrice speciale) a esprimere scelte al posto o nell'interesse del rappresentato; ha al contrario ritenuto che l'istanza fosse ammissibile in ragione del generale potere di cura della persona da riconoscersi in capo al rappresentante legale dell'incapace ex artt. 357 e 424 c.c.Proprio per tale ragione la Corte ha riformato il decreto reclamato e ha dovuto esaminare e giudicare la fondatezza dell'istanza del tutore nel merito, a tal fine affrontando proprio il problema circa il se sussistessero in concreto entrambe quelle due condizioni di legittimità della scelta del tutore cui proprio la Suprema Corte ha fatto poi riferimento.Quanto alla prima, quella dell'irreversibilità dello Stato Vegetativo, la Corte d'Appello ha dovuto esaminarla per prima, poiché di carattere logicamente prioritario, atteso che, senza di essa, sarebbe stato in effetti incongruo procedere ad accertare l'ulteriore condizione riguardante la ricostruibilità di una precedente o presunta volontà di Eluana orientata verso un rifiuto del trattamento di sostegno vitale.Dopo aver risolto positivamente tale prima questione, ha quindi affrontato la seconda, in tal caso risolvendola negativamente sul rilievo secondo cui l'attività istruttoria espletata non avrebbe consentito di attribuire alle idee espresse da Eluana all'epoca in cui era ancora pienamente cosciente un'efficacia tale da renderle idonee anche nell'attualità a valere come "volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita".Solo tale secondo punto della decisione è stato poi impugnato per cassazione, e solo in ordine ad esso la S. Corte ha pronunciato la sentenza di annullamento, imponendo la rinnovazione dell'accertamento di merito in sede di rinvio.Il tema del decidere si ripresenta dunque in questa sede esattamente in tale stato e con il suddetto contenuto: da un lato l'accertamento sul carattere dell'irreversibilità è stato già effettuato e, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo e immodificabile in questo procedimento; dall'altro, occorre rinnovare invece l'accertamento riguardante la ricostruzione della "volontà presunta" di Eluana, in quanto impugnato innanzi alla Suprema Corte e da questa annullato perché non correttamente svolto dalla Corte di merito.Che l'accertamento sullo stato d'irreversibilità sia stato già effettuato, e con esame svolto pure in via principale, si evince con estrema chiarezza dalla motivazione del decreto in data 15 novembre/16 dicembre 2006.Preso atto della documentazione anche di natura clinica acquisita, la Corte ha ritenuto al riguardo provato, appunto, che Eluana effettivamente si trovasse «in Stato Vegetativo Permanente, condizione clinica che, secondo la scienza medica, è caratteristica di un soggetto che "ventila, in cui gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una redistribuzione del tono muscolare". Questo stato (...) è caratterizzato da un "quadro prognostico di irreversibilità" (...). È accertato che lo stato vegetativo di Eluana è immodificato dal 1992, è irreversibile e che la cessazione della alimentazione a mezzo del sondino nasogastrico, richiesta dal tutore e dal curatore speciale, la condurrebbe a sicura morte nel giro di pochissimi giorni» [N.a.: enfasi grafiche aggiunte qui ed ora].In definitiva, l'accertamento sulla sussistenza di uno Stato Vegetativo Permanente irreversibile è stato effettuato già nella precorsa fase del procedimento, in via principale e non meramente incidentale, e appare ormai coperto da giudicato interno, o in ogni caso da un effetto preclusivo endoprocessuale di stabilità/immodificabilità del tutto equiparabile al giudicato (dovendo solo ricordarsi a questo proposito che il concetto di giudicato interno è più ampio di quello di giudicato esterno, perché non attiene solo ai diritti, o ai fatti-diritti, che per di più siano oggetto solo di statuizioni di accoglimento della domanda, ma anche a tutti i fatti semplici e a tutte le possibili questioni sostanziali e processuali che possono insorgere nel processo ed essere oggetto di esame da parte del Giudicante con esito accertativo positivo o negativo).Effetto, questo del giudicato o di una preclusione ad esso equivalente, nemmeno incompatibile (forse è il caso di precisarlo, per quanto possa apparire superfluo) con la struttura formale del presente procedimento, ancorché basata sul modello cd. camerale, considerata la natura della pronuncia terminativa cui il procedimento tende: essa implica, infatti, all'evidenza, una decisione su diritti soggettivi (perdippiù costituzionalmente garantiti, come il diritto alla vita, all'autodeterminazione terapeutica, alla libertà personale), idonea ad assumere efficacia definitiva (sia per difetto di ulteriore impugnabilità nel merito, ma anche - come effetto correlato all'oggettiva natura della materia trattata - a causa dell'efficacia definitiva che, sulla residua aspettativa di vita di Eluana non potrebbe non avere un provvedimento di autorizzazione all'interruzione del sostegno vitale di cui è stata chiesta la pronuncia; oltre che in ragione del fatto stesso che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sia stato ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, tale ammissibilità potendo predicarsi solo in caso di impugnativa riguardante diritti, avverso una decisione atta a divenire definitiva), sì da essere equiparabile a una sentenza in senso sostanziale.Ciò esclude che tale accertamento, già divenuto definitivo e immodificabile, possa essere sottoposto ad una rinnovata verifica, la quale sarebbe, prima ancora che ultronea, processualmente inammissibile.È forse opportuno rimarcare che la sussistenza del giudicato interno è poi tanto più indiscutibile in quanto, alla luce della motivazione contenuta nella sentenza n. 21748/2007, la medesima Suprema Corte sembra aver dato atto, in sostanza, del prodursi di tale effetto, ed è principio giurisprudenziale ormai ricevuto che, quando l'interpretazione del giudicato interno possa considerarsi in tutto o in parte compiuta dalla stessa Corte di Cassazione (nella sentenza di cassazione con rinvio), essa vincoli e condizioni, in modo irreversibile, i poteri del Giudice di rinvio (Cass. Sez. Un. 23 aprile 1971, n. 1175; Casso 11 luglio 1968, n. 2433).La Suprema Corte, infatti, ha apertamente riconosciuto come sia emerso «pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova Eluana Englaro, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale (occorsole quando era ventenne)» [N.B.: enfasi grafiche aggiunte qui ed ora).La Suprema Corte ha anche descritto la condizione di Eluana come un dato di fatto obiettivo, evidenziando i caratteri del suo Stato Vegetativo Permanente: «In ragione del suo stato, Eluana, pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con l'ambiente esterno: i suoi riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è in lei alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, né vi è alcuna capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifici), le sue uniche attività motorie riflesse consistendo in una redistribuzione del tono muscolare».Si tratta evidentemente della presa d'atto dell'accertamento già contenuto nel predetto decreto della Corte d'Appello, accertamento che, non essendo stato impugnato (come invece quello relativo all'impossibilità di ricostruire la volontà di Eluana), non poteva che essere considerato definitivo anche dalla Suprema Corte.Non a caso essa, per indicare in presenza di quali presupposti il Giudice possa autorizzare una scelta del rappresentante legale dell'incapace orientata alla disattivazione del trattamento di sostegno artificiale, è partita esplicitamente proprio dalla constatazione effettuale - basata su quanto emerso in concreto dalle risultanze processuali del presente giudizio - che, di fatto, Eluana giaceva già «da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno».Ora è del tutto evidente che, nel rilevare che nel caso di specie il malato - ossia Eluana Englaro - versava concretamente in Stato Vegetativo Permanente da oltre quindici anni (al momento in cui la Cassazione ha redatto la sua sentenza, ma ora gli anni sono già divenuti sedici e passa), la Suprema Corte ha necessariamente riconosciuto che tale stato, prolungatosi per un lasso di tempo straordinario (comunque ben oltre il termine di dodici mesi riconosciuto idoneo, statisticamente e scientificamente, per formulare una prognosi di irreversibilità secondo le indicazioni e gli studi internazionali di cui s'è detto), nel caso di Eluana è diventato, appunto, definitivo e come tale non più soggetto a regressione o a guarigione, anche solo parziali, l'aggettivo "Permanente" - certamente utilizzato dalla Suprema Corte con piena consapevolezza del dato scientifico - equivalendo, come si è visto, all'aggettivo "Irreversibile" (che a sua volta, per definizione, esprime un significato di immodificabilità/irrecuperabilità/inguaribilità di carattere assoluto, escludendo, per ciò stesso, "la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno", che, se fossero possibili, contraddirebbero in re ipsa la nozione di irreversibilità).Sarebbe dunque anche logicamente contraddittorio, in via consequenziale, oltre che contrario all'intervenuto effetto sostanziale e processuale di giudicato (o a quello analogo di stabilità/preclusione comunque prodottosi), ipotizzare ora che un tale presupposto - l'irreversibilità - possa non più sussistere.Sul che sembra peraltro aver concordato lo stesso Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale intervenuto in causa, visto che, pur concludendo per il rigetto del reclamo - com'era ovviamente suo pieno diritto in virtù della personale valutazione delle risultanze processuali che era chiamato ad esprimere -, ha comunque riconosciuto nel suo parere conclusivo che «in base alle conoscenze mediche Eluana si trova in condizione di Stato Vegetativo Permanente, non essendosi evoluto lo stato di coma derivato dalle lesioni riportate nel sinistro automobilistico da lei subito nel gennaio 1992» [N.B.: enfasi grafica aggiunta qui ed ora], conclusione sulla quale questo Collegio giudicante non avrebbe potuto comunque che concordare, alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti, anche nel caso in cui, se il giudicato non avesse avuto modo di formarsi, fosse stato chiamato ad esprimere ex novo il giudizio già anteriormente espresso dalla medesima Corte d'Appello, in quanto meritevole senza dubbio, in fatto, di essere condiviso.Infine, non può non rimarcarsi ancora che la Suprema Corte, una volta ricostruito il principio di diritto da applicare al caso, ha espressamente cassato il decreto emesso dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte solo con riferimento al mancato accertamento circa la sussistenza della seconda condizione, quella di carattere soggettivo, riguardante la ricostruzione della "volontà presunta" di Eluana, attribuendo ad altra designanda Sezione della medesima Corte territoriale il compito di svolgere appunto (soltanto) tale residuo accertamento.La Suprema Corte, infatti, alla stregua del limitativo e specifico contenuto delle impugnative proposte da tutore e curatrice speciale, ha esclusivamente sanzionato il fatto che i Giudici della Corte di merito, pur preso atto delle convinzioni e dichiarazioni a suo tempo espresse da Eluana, così come emerse in istruttoria, non abbiano «affatto verificato se tali dichiarazioni - della cui attendibilità non hanno peraltro dubitato -, ritenute inidonee a configurarsi come un testamento di vita, valessero comunque a delineare, unitamente alle altre risultanze dell'istruttoria, la personalità di Eluana e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona».Ha quindi concluso, la Suprema Corte, che (proprio) «tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio».Tutto ciò autorizza pertanto, senza altri residui dubbi, a procedere con carattere di novità alla sola indagine riguardante l'unico punto di fatto relativamente al quale la sentenza rescindente della Suprema Corte ha mostrato di voler disporre il rinvio all'attuale giudizio rescissorio: quello riguardante la ricostruzione della "volontà presunta" di Eluana.3. Opportunità e doverosità di un'indagine incidentale e preliminare sull'eventuale sussistenza di plausibili dubbi di legittimità costituzionale del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Reputa peraltro questa Corte di non potersi considerare esentata, prima di concentrarsi su tale aspetto, dallo svolgere ancora un'ulteriore indagine di carattere preliminare ed incidentale.Tale esigenza trae causa dal fatto che, poco tempo dopo l'emanazione della sentenza n. 21748/2007, la Suprema Corte, con un'altra pronuncia ampiamente motivata (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27082), abbandonando un suo precedente indirizzo propugnato in apparente contrasto con quello della Corte Costituzionale, ha compiuto un deciso revirement riguardo alla questione circa il se, il Giudice di rinvio, possa rilevare profili di sospetta incostituzionalità del principio di diritto che, a seguito di sentenze di cassazione con rinvio, egli sia tenuto ad applicare.Ha in particolare ritenuto che il principio di diritto, almeno nei casi e nei limiti in cui la Corte di Cassazione sia pervenuta ad affermarlo senza esaminare esplicitamente specifici profili della sua conformità alla Costituzione, dovrebbe ritenersi pur esso ancora soggetto ad un autonomo controllo di costituzionalità da parte del Giudice di rinvio.Questa, appunto, è sempre stata l'interpretazione della Corte costituzionale, secondo la quale la contraria interpretazione si porrebbe in contrasto «con il chiaro disposto della Legge Cost. n. 1 del 1948, art. 1 e L. n. 87 del 1953, art. 23, secondo cui tali questioni possono essere sollevate nel corso del giudizio, senza alcuna specifica limitazione (...) altrimenti, la Corte costituzionale non potrebbe pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative a norme che devono ancora ricevere applicazione nella fase di rinvio, con conseguente violazione della disposizione costituzionale sopra indicata" (Corte cost. nn. 138/1977, 11/1981, 21/1982, 2/1987, 345/1987, 30/1990, 138/1993, 257/1994, 321/1995, 58/1995, 78/2007).Il contrastante indirizzo della Suprema Corte sul punto (secondo cui invece non sarebbe stato possibile effettuare tale accertamento nel giudizio rescissorio di rinvio, benché il principio di diritto altro non sia che il sostanziarsi di una norma di legge ordinaria, come tale soggetta a valutazione incidentale di legittimità costituzionale da parte del Giudice chiamato a fame applicazione) risulta dunque ora - e almeno per il momento - superato in forza della sopra citata pronuncia n. 27082 del dicembre 2007, con la conseguenza che anche questa Corte d'Appello, nella presente sede, non solo ha la possibilità/facoltà, ma ancor prima il dovere, di valutare, anche ex affido (tanto più in ragione dei molti commenti, anche critici sul piano della legittimità costituzionale, che si sono registrati dopo la pronuncia di cassazione con rinvio in oggetto, della grande delicatezza del tema trattato e dell'enorme importanza degli interessi e dei valori coinvolti), se il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte - in mancanza peraltro, fino ad oggi, di uno jus superveniens di segno contrario rispetto ad esso - non si ponga in eventuale contrasto con norme di rango costituzionale, non risultando svolta da essa alcuna indagine in tal senso, o, comunque, nella parte in cui non ha svolto esplicitamente una siffatta indagine.La quale può proporsi, virtualmente, con riferimento ad entrambi i punti problematici principali del ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte: quello del fondamento del diritto di scelta terapeutica che viene esercitato dall'incapace, attraverso il proprio tutore, rifiutando il trattamento di sostegno alimentare forzato; e quello dei limiti - ritenuti coessenziali ("connaturati") - all'espressione di tale opzione volitiva da parte del tutore.Indagine il cui esito, tuttavia, sembra non poter essere che negativo.Quanto, infatti, al primo punto del ragionamento giuridico sviluppato dalla Suprema Corte, è davvero poco plausibile ipotizzare un qualunque tipo di eventuale contrasto con principi costituzionali, se non altro perché la premessa maggiore da cui muove il suo argomentare a sostegno del pieno diritto di autodeterminazione terapeutica del malato, anche se incapace, si racchiude nella - in effetti ineccepibile - valorizzazione, sul piano giuridico, della preminenza della persona umana e della sua potestà di autodeterminazione terapeutica, che hanno un diretto fondamento normativo proprio in norme di rango costituzionale (artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione).Il valore-uomo (nei suo essere "dato" e nel suo essere "presupposto" come "valore etico in sé") non viene disgiunto dalla Suprema Corte, nella sua lettura delle norme costituzionali (ma com'è del resto congruente anche in senso logico nel rapporto tra soggetto e suoi predicati giuridici), dagli stessi diritti che l'ordinamento costituzionale repubblicano gli riconosce.Tale correlazione si esprime anche rispetto al diritto alla salute e alla vita; chiarimento, questo, certo non nuovo, per quanto di copernicana importanza nell'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione, che è norma fondazionale - nel nostro ordinamento - del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, e chiarissima nel riferire tali diritti, appunto, all'uomo, quali predicati del soggetto-titolare cui essi appartengono.La Suprema Corte ha voluto dunque eliminare ogni possibile fraintendimento, respingendo la contraria concezione che considera il diritto alla salute o alla vita, in certo senso, come un'entità esterna all'uomo, che possa imporsi, in questa sua oggettivata, ipostatizzata autonomia, anche contro e a dispetto della volontà dell'uomo.Laddove, in particolare, la Suprema Corte ha posto in evidenza che la prosecuzione della vita non può essere imposta a nessun malato, mediante trattamenti artificiali, quando il malato stesso liberamente decida di rifiutarli, nemmeno quando il malato versi in stato di assoluta incapacità, ha prospettato un'interpretazione che appare in effetti in grado di attuare, più che di contrastare, il principio di uguaglianza nei diritti di cui all'art. 3 della Costituzione, che evidentemente non va riguardato solo nella finalità di assicurare sostegno materiale agli individui più deboli o in difficoltà, come gli incapaci, ma anche in quella di rendere possibile la libera espressione della loro personalità, della loro dignità e dei loro valori.E tale diritto non può che - necessariamente - esprimersi attraverso la mediazione di "qualcun altro", nella specie non irragionevolmente individuato in un legale rappresentante (peraltro "istituzionale"), ossia il tutore o l'amministratore di sostegno, giacché, se non vi fosse nessun "mediatore" abilitato ad esprimere la "voce" del malato-incapace, non potrebbe neppure attuarsi, per definizione, quel diritto "personalissimo" all'autodeterminazione terapeutica che pure non può non essergli riconosciuto.Risulta altresì ben chiaro come l'orientamento della Suprema Corte non avalli comunque l'esistenza di un diritto assoluto di morire (inteso come negazione o contraddizione del diritto di vivere), ma si limiti a riconoscere l'esistenza di un diritto, di matrice costituzionale - ma che prima ancora incarna la necessità di assecondare un inevitabile destino biologico - a lasciare che la vita segua il suo corso "naturale" fino alla morte senza interventi "artificiali" esterni quando essi siano più dannosi che utili per il malato, o non proporzionati, né da lui tollerabili; senza potersi confondere tale diritto, dunque, con quello, certamente fino ad oggi non riconosciuto dal nostro ordinamento, di eutanasia.Ma da ciò la conseguenza che, paradossalmente, eventuali profili di disformità costituzionale potrebbero tutt'al più ipotizzarsi, sia pure solo in astratto, non già in rapporto al riconoscimento del diritto di autodeterminazione terapeutica anche in favore del malato incapace, ma semmai, piuttosto, con riferimento alle condizioni limitative poste dalla Suprema Corte all'esercizio del diritto stesso da parte del tutore per conto di lui, in quanto potenzialmente idonee a far emergere, appunto, un disparitario trattamento in danno del malato incapace (rispetto a quello pienamente capace e cosciente), in violazione dell'art. 3 della Costituzione appena citato.Sennonché, nemmeno in tal caso un dubbio di costituzionalità ha motivo di porsi plausibilmente in concreto, almeno a giudizio di questo Collegio giudicante, e nei limiti consentiti da una mera delibazione incidentale e sommaria, potendo al più ravvisarsi, nel pronunciamento della Suprema Corte, un semplice parziale difetto di enunciazione dei fondamenti logici atti a giustificare l'operare delle condizioni limitative da essa dettate (fondamenti logici che però, come ora si dirà, appaiono comunque enucleabili proprio in quanto le dette condizioni limitative sono state considerate dalla Suprema Corte come "connaturate" alla necessità di far capo alla volontà dell'incapace), e non un difetto di conformità a parametri costituzionali.Così, dove la Suprema Corte ha ritenuto che l'opzione del tutore orientata al rifiuto del trattamento medico non sia del tutto libera, ma debba comunque essere espressione del reale sentire e della "voce" dell'incapace da ricostruire in via presuntiva, essa ha sì posto una condizione limitativa, senza peraltro aver modo di esplicitarne in modo più esteso il fondamento logico di carattere generale (e nemmeno normativo, questo non apparendo del tutto surrogabile, forse, con il richiamo, apparentemente analogico, all'art. 5 del d.lgs. n. 211 del 2003, a tenore del quale il consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica - dunque rispetto ad una ipotesi del tutto speciale - deve corrispondere alla "presunta volontà" dell'adulto incapace), ma pur sempre una condizione che si muove all'interno della sfera logica del principio di libera autodeterminazione terapeutica del malato, poiché mira in effetti solo a ricostruire compiutamente proprio quella volontà del soggetto incapace senza la quale non potrebbe per definizione realizzarsi il suo diritto di autodeterminazione.Si tratta quindi, in effetti, di un limite di natura logica coessenziale all'espressione del diritto "personalissimo" (come precisa la Suprema Corte, ponendolo in connessione con limiti nascenti dalla "funzionalizzazione del potere di rappresentanza") di autodeterminazione volitiva orientata al rifiuto del trattamento, e dunque all'interno di quella tutela di tale diritto basata sulle norme costituzionali sopra citate. In tal senso, il suddetto limite non sembra dunque porsi specificamente in contrasto con il principio di uguaglianza, ma piuttosto realizzarlo.Parimenti, ove si è ritenuto che solo il carattere irreversibile dello stato vegetativo del malato possa in via di principio conferire legittimità al rifiuto del tutore al trattamento, anche in tal caso la condizione limitativa sembra muoversi sempre all'interno della sfera logica dell'autodeterminazione.La Suprema Corte non ha avuto modo di motivare con ampiezza neppure il fondamento logico di tale condizione limitativa, ma è ragionevole ritenere che essa si sia mossa partendo dall'implicito, ma evidente presupposto che, se il tutore potesse esprimere una volontà orientata al rifiuto anche in caso di patologia reversibile, come si è ritenuto che possa fare motu proprio un malato non incapace (dal che l'eventuale dubbio di trattamento diseguale), finirebbe per privare il malato, nella prospettiva di un recupero delle sue facoltà psichiche (reso possibile appunto dal carattere reversibile della patologia), della potestà di esprimersi un domani lui stesso, direttamente e personalmente, in merito a tale scelta; privazione, questa, che finirebbe per contraddire logicamente proprio quel diritto di autodeterminazione terapeutica del malato che trae fondamento dagli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione (e proprio per questo motivo tale diritto potrebbe tradursi invece, senza indegradati residui, in una valida espressione di volontà del tutore in caso di un'incapacità patologica del malato che, in quanto irreversibile, escluda in re ipsa la possibilità di un futuro ripristino della sua possibilità di determinazione volitiva).In tal caso, perciò, l'estrapolazione della condizione di irreversibilità della patologia che determina il diverso modo di operare della volontà a seconda che il malato sia o meno capace di esprimerla validamente e direttamente al fine dell'interruzione delle cure mediche, non sembra tradursi affatto in un'ipotesi di discriminazione ingiustificata; la quale, peraltro, nemmeno avrebbe rilevanza nel presente giudizio ai fini del decidere, considerato che, come si è visto, nel caso di specie effettivamente sussiste, in base ad un già effettuato e definitivo apprezzamento di fatto, secondo l'accertamento compiuto nella pregressa fase del procedimento, appunto quel carattere della permanenza/irreversibilità dello stato vegetativo in cui versa l'incapace, che la Suprema Corte ha considerato imprescindibile.Resta infine da rilevare che un plausibile dubbio, di eventuale disformità costituzionale per disparità di trattamento non ha modo di porsi nemmeno con riferimento all'ultimo e più generale profilo, enucleabile - allo stato attuale del dibattito giuridico - ai fini di tale indagine: quello attinente, cioè, al ribaltamento di prospettiva cui sembra dar luogo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte laddove essa ha prospettato che, mentre per il malato capace di esprimersi, sempre e soltanto la prestazione di un valido consenso informato al trattamento medico possa legittimare quest'ultimo; al contrario, per il malato incapace, il trattamento sia da considerare di per sé legittimo, salvo motivato e valido rifiuto del tutore alla sua erogazione (e sempre che risulti espresso conformemente alle richiamate condizioni limitative).Tale distinzione risponde, infatti, proprio all'evidente diversità di situazione oggettiva che accompagna chi cada non già in una qualunque situazione di incapacità, più o meno totale e più o meno transitoria, ma solo chi cada in quella del tutto speciale condizione-limite definibile Stato Vegetativo Permanente.Ove sopravvenga tale stato, il trattamento di sostegno alimentare forzato non può che autolegittimarsi sempre, nell'immediatezza, anche in mancanza di esplicito consenso, e non solo per un elementare principio di precauzione, ma ancor prima per il suo carattere di cura medica doverosa sin dall'inizio, in quanto finalizzata al rispetto del diritto alla vita del malato incapace.Ma, proprio per questo, la legittimità del trattamento non può venir meno sic et simpliciter successivamente, almeno fino al momento in cui non sopravvenga una valida espressione di volontà contraria del tutore (nei termini e secondo i requisiti già detti) o altra giusta causa legalmente riconosciuta come idonea a determinare la cessazione della terapia.La possibilità di considerare legittima una richiesta del tutore volta all'interruzione del trattamento di sostegno vitale non può essere poi esclusa (nemmeno ora che una disciplina legislativa specifica non è stata ancora emanata su tale problematica) neppure nei casi in cui sia di fatto impossibile ricostruire una volontà presunta dell'incapace orientata al rifiuto del trattamento (ipotesi di impossibilità - di esperire un substituted judgment di carattere soggettivo/volontaristico - rispetto alla quale potrebbe in effetti apparire ingiustamente sfornito di tutela il diritto alla dignità individuale del malato incapace, da un lato non potendosi affermare, ma neppure escludere, che egli sarebbe stato contrario al trattamento, e dall'altro correndo egli il rischio di restare indefinitivamente esposto a trattamenti che potrebbero anche essere - prima ancora che per soggettiva opinione - obiettivamente degradanti), anche se tale soluzione potrebbe sembrare a prima vista incoerente con l'opinione della Suprema Corte, laddove questa, ad oggettiva confutazione della contraria prospettazione del tutore, ha ritenuto che non sia ravvisabile nel trattamento alimentare forzato con sondino nasogastrico una forma di accanimento terapeutico in sé, dando così adito alla possibilità di inferirne che l'interruzione del trattamento stesso non potrebbe mai considerarsi come il "best interest" del malato incapace.Il convincimento espresso dal S. Collegio circa la non configurabilità oggettiva di un'ipotesi di accanimento terapeutico sembra infatti prospettato e riguardare solo, nella concreta situazione esaminata (e dunque sulla base, in apparenza, di un apprezzamento più di fatto, che di natura nomofilattica), la specifica terapia costituita dall'alimentazione con sondino naso-gastrico erogata ad una malata in condizioni di riceverla senza particolare difficoltà o intolleranza fisica, e non qualunque altro genere di trattamento medico di sostegno vitale che risultasse pure in concreto praticato con carattere intollerabilmente invasivo e secondo le mutevoli prassi operative della scienza medica (peraltro soggette ad evolversi anche in tale ambito).Vero è che tale convincimento sembra poi essersi riflesso in senso restrittivo nell'enunciazione del principio di diritto (poiché questo risulta perentoriamente formulato come se non vi fosse mai spazio per un giudizio di sproporzionalità oggettiva della cura quando non fosse possibile ricostruire la volontà presunta del malato incapace); tuttavia, siccome il principio enunciato può vincolare solo questo Giudice nel presente giudizio e solo in relazione alla ritenuta non sproporzionalità della specifica terapia di alimentazione forzata che le parti ricorrenti in cassazione avevano considerato e chiesto di considerare come accanimento terapeutico (appunto l'alimentazione/idratazione forzata con sondino naso-gastrico erogata ad Eluana), è lecito inferirne che la forma espressiva utilizzata dalla Suprema Corte per formulare il detto principio vada al di là delle sue stesse intenzioni, e che nulla comunque impedisca di ritenere che il tutore possa adire l'Autorità Giudiziaria quando, pur non essendo in grado di ricostruire il pregresso quadro personologico del rappresentato incapace che si trovi in Stato Vegetativo Permanente, comunque ritenga, e riesca a dimostrare che, il (diverso) trattamento medico in concreto erogato sia oggettivamente contrario alla dignità di qualunque uomo e quindi anche di qualunque malato incapace, o che sia aliunde non proporzionato, e come tale una forma di non consentito accanimento terapeutico, e quindi un trattamento in ogni caso contrario al "best interest" del rappresentato, quale criterio, quest'ultimo, da utilizzare come dirimente fattore diacritico in via surrogatoria per una decisione di interruzione del trattamento.Da un lato, infatti, se si esamina l'intera motivazione, emerge come la Suprema Corte abbia comunque fatto salvo il ricorso al criterio generale del "best interest", il quale, è appena il caso di notarlo, avendo sempre come referente l'utilità del malato, non può restare confinato in senso meramente soggettivistico solo nell'area di un'indagine riguardante la volontà/personalità.Dall'altro, poi, il riferimento alla specifica tipologia del trattamento di sostegno alimentare sembra assumere, nell'enunciato principio di diritto, ed alla stregua del valore attribuito all'indagine sulla volontà presunta dell'incapace, un rilievo logicamente secondario: la Suprema Corte, infatti, si preoccupa sì di chiarire che l'alimentazione forzata non è una forma di accanimento terapeutico, ma richiede al Giudice di rinvio, prima ancora di accertare se Eluana avrebbe o meno accettato tale trattamento in particolare, di valutare piuttosto se, in ragione delle sue concezioni di vita e in ispecie di dignità della vita, lei avrebbe comunque accettato o meno di sopravvivere in una condizione di totale menomazione fisio-psichica e senza più la possibilità di recuperare le sue funzioni percettive e cognitive.Pertanto, con il principio di diritto in esame, la Suprema Corte sembra essersi peritata più di rimarcare questo rapporto logico, che di escludere in via di principio, e con riferimento ad ogni altra ipotesi, il rilievo che potrebbe assumere il carattere oggettivamente degradante o sproporzionato di un singolo trattamento di sostegno vitale (non a caso, del resto, la stessa Suprema Corte ha evidenziato che, finanche quando tale trattamento ancora consista nell'alimentazione indotta con sondino naso-gastrico, la quale, di norma, non dovrebbe considerarsi, secondo la sua opinione, una forma di accanimento terapeutico, essa può non dimeno assumere tale connotazione in alcune particolari situazioni, a loro volta indicate dalla Suprema Corte, ma chiaramente soltanto a titolo esemplificativo, con riferimento ai due casi in cui, nell'imminenza della morte: a) l'organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze fornite; b) oppure sopraggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di alimentazione; si tratta peraltro di casi - per quanto controversi - riportati anche nella sopra citata Relazione redatta dal Gruppo di esperti del Ministero della Sanità, e si suppone che, ove tali casi ricorrano, possa farsi luogo ad un provvedimento di autorizzazione all'interruzione del trattamento anche se manchi la possibilità di ricostruire la volontà presunta dell'incapace).Ne consegue il superamento del rischio di ravvisare un vuoto di tutela ingiustificato del malato incapace (potenzialmente tale da concretare una lesione al paradigma di cui all'art. 3 della Costituzione) nei casi in cui sia impossibile ricostruire una sua volontà presunta chiaramente rivolta al rifiuto del trattamento, almeno se, ed in quanto, l'opinione della Suprema Corte venga recepita, come sembra più corretto, nei termini appena indicati, e dunque con interpretazione coerente rispetto al suo dictum e anche costituzionalmente orientata.Nessun particolare dubbio sul piano della disformità costituzionale sembra porre, infine, l'enunciazione del principio di diritto laddove, in forza del ragionamento della Suprema Corte, deve ritenersi ormai accertato - sulla base di un'interpretazione che, se non propriamente di natura nomofilattica, comunque rende non più controversa la questione nel presente giudizio ai fini del decidere - che l'alimentazione/idratazione artificiale con sondino naso-gastrico sia un trattamento di natura medica, giusta la specificazione con cui la Suprema Corte ha ritenuto di dover confutare la contraria opinione espressa in proposito dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte d'Appello nel decreto emesso all'esito della precedente fase processuale.Su tale aspetto, si tratta solo di prendere francamente atto che l'accertamento della Suprema Corte fa stato in questa sede, e non può quindi essere revisionato.Per il che, non potendo ormai più individuarsi alcun ostacolo atto ad impedirlo, deve infine procedersi a trattare del profilo tematico riguardante la corrispondenza alla presunta volontà di Eluana della richiesta di autorizzazione del tutore orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale.4. Il residuo accertamento demandato al Giudice di rinvio: valutazione in ordine all'attendibilità della ricostruzione effettuata dal tutore sulla "volontà presunta" di Eluana orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale. Parametri di riferimento cui attenersi ai fini dell'apprezzamento di fatto.Al riguardo, peraltro, tre elementi di giudizio contenuti nella motivazione della sentenza n. 21748/2007 ed un altro contenuto nel decreto di questa Corte in data 15 novembre/16 dicembre 2006 rendono almeno in parte già compiuta tale indagine, il che allevia non poco la responsabilità del decidere che compete a questo Collegio giudicante.La Suprema Corte, infatti, proprio nello specificare la condizione consistente nella necessità di ricostruire la volontà presunta. ha puntualizzato (v. paragrafo 9 della sentenza):a) che nell'indagine istruttoria già svolta nella pregressa fase del procedimento è stato "appurato, per testi, che Eluana, esprimendosi su una situazione prossima a quella in cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a trovarsi, aveva manifestato l'opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma";b) che in tal modo sono stati acquisiti convincimenti e dichiarazioni di Eluana "della cui attendibilità [leggasi: "i Giudici della Corte d'Appello"] non hanno peraltro dubitato";c) che l'accertamento demandato ai Giudici del rinvio va da essi effettuato tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, compresa la "convergente posizione assunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale) nella ricostruzione della personalità della ragazza".Alla luce di tale triplice puntualizzazione, costituente presupposto - e quindi per ciò stesso parte connotativa e costitutiva - del principio di diritto posto a base della pronuncia di cassazione con rinvio, deve ritenersi dunque già "appurato, per testi, che Eluana (...) aveva manifestato l'opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma"; che comunque sulle idee e sulle dichiarazioni espresse da Eluana a tale riguardo è stato già espresso un giudizio orientato a considerarle indubitabilmente attendibili; e che ai fini della conclusiva valutazione circa la conformità dell'interpretazione data dal tutore in ordine alla presunta volontà di Eluana assume rilievo anche la circostanza che la curatrice speciale abbia in effetti completamente confermato e avallato tale interpretazione, aderendo in tutto e per tutto alle allegazioni e alle istanze del tutore.Quanto al decreto di questa Corte in data 15 novembre/16 dicembre 2006, ivi risulta affermato, con riferimento alle testimonianze rese dalle amiche di Eluana, che il relativo contenuto, «benché sia indicativo della personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni, non può essere tuttavia utilizzato al fine di evincere una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita».Come si è detto, la Suprema Corte ha considerato erronea la conclusione di tale ragionamento, ma non la sua premessa valutativa, che pertanto assume anch'essa in questa fase del procedimento il significato di un apprezzamento di fatto non più controverso, nel senso che le prove testimoniali assunte sono state già considerate "indicative della personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni".Può allora ritenersi che, anche in tal caso, anche all'interno dello specifico accertamento riguardante la "volontà presunta", il giudizio di fatto demandato a questa Corte sia alquanto più ristretto di quanto non appaia ad una prima sommaria lettura del principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio.Ad ogni modo può essere utile ricordare che tale giudizio, secondo il principio enunciato dal Supremo Collegio, deve intendersi finalizzato in generale ad accertare complessivamente (comprese cioè le predette circostanze già appurate):1) quale sia - nei suoi aspetti essenziali - la ricostruzione effettuata dal tutore in ordine alla presunta volontà di Eluana;2) se tale ricostruzione, laddove suppone che la decisione ipotetica che Eluana avrebbe assunto ove fosse stata capace sarebbe stata quella del rifiuto del trattamento di sostegno vitale, possa considerarsi attendibile e non quindi espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, né in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione;3) se la ricostruzione della volontà ipotetica abbia riscontro nei vari elementi conoscitivi emersi dall'istruttoria, che devono connotarsi come elementi di prova chiari, univoci e convincenti;4) se e in che misura la curatrice speciale abbia assunto una posizione convergente con quella del tutore;5) se la ricostruzione effettuata dal tutore e riscontrata con gli elementi di prova sopra indicati tenga conto, con riferimento al passato di Eluana:5a) della sua personalità;5b) della sua identità complessiva;5c) del suo stile di vita e del carattere della sua vita;5d) del suo senso dell'integrità;5e) dei suoi interessi critici e di esperienza;5f) dei suoi desideri;5g) delle sue precedenti dichiarazioni;5h) del suo modo di concepire l'idea di dignità della persona (alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive).4.1. Aspetti salienti della ricostruzione effettuata dal tutore in ordine alla "volontà presunta" di Eluana; convergente posizione della curatrice speciale.Cominciando dal primo aspetto, quello riguardante il contenuto della ricostruzione della volontà di Eluana effettuata dal tutore, ne costituiscono fonte sia i molteplici scritti difensivi, sia alcune specifiche dichiarazioni rese in alcuni documenti, sia le dichiarazioni raccolte a verbale in sede di interrogatorio.Questa Corte ha infatti ritenuto opportuno interrogare direttamente e nuovamente il Sig. Englaro nel corso dell'udienza camerale odierna, ponendogli molteplici domande e richieste di chiarimento, nella convinzione non solo che l'istruttoria, in questa fase rescissoria del procedimento, per la parte ancora oggetto di giudizio, dovesse estendersi - per quanto possibile - a recepire ogni ulteriore ed utile elemento informativo oltre alle prove già acquisite, ma anche che parte della valutazione di credibilità della ricostruzione offerta dal tutore dipendesse anche dal modo in cui egli fosse riuscito oralmente ad esporre di persona, e convincentemente, le esperienze e le convinzioni di vita di Eluana ed esposto di persona le ragioni della sua istanza di autorizzazione all'interruzione del trattamento.In questa occasione il Sig. Englaro ha fornito una rappresentazione globale della personalità di Eluana, che, a questo Collegio giudicante, è parsa lucida e precisa, pienamente in linea con il quadro personologico tratteggiato già nei precedenti scritti difensivi.Egli ha in particolare raffigurato - anche con l'ausilio del riferimento a specifici episodi - una ragazza dalla precoce ed acuta intelligenza e dalla vibrante sensibilità, responsabile, indipendente, estranea a qualunque compromesso o ipocrisia, piena di voglia di vivere con intensità la sua vita, franca ed aperta alle esperienze con gli altri, con la voglia di viaggiare e vedere il mondo, un autentico "purosangue della libertà" (questa la definizione datane dai genitori anche in una congiunta dichiarazione scritta recante la data del 15.12.2005).Ha ricordato - tra gli episodi più sintomatici della precocità di Eluana - che, già quando non aveva ancora compiuto dieci anni, era riuscita a colpire e carpire, durante una lunga passeggiata, l'attenzione del suo anziano nonno (imprenditore e insegnante in una scuola tecnica, e certamente in grado di dare un giudizio culturalmente adeguato) per come aveva dialogato con lui su argomenti riguardanti in generale la vita e la morte, lasciando sorpreso il nonno di tanta già acquisita maturità di pensiero e del suo manifestarsi come "spirito libero".Ha detto di essere stato sempre impressionato proprio dall'intensità della voglia di libertà di Eluana, che mostrava "di voler essere a tal punto libera e responsabile da reagire con forza in qualunque occasione le stesse sembrando che gli altri la forzassero a fare o a dire qualcosa" contro la sua volontà.A questo riguardo ha anche menzionato - tra gli altri - un ulteriore episodio particolarmente significativo, accaduto quando Eluana aveva circa tredici anni, allorché, trovandosi in vacanza al mare ("lei adorava il mare"), reagì in maniera "sorprendentemente intensa" alla proibizione impostale dal padre di non uscire di casa oltre una certa ora: cominciò a sudare tanto profusamente che la nonna, presente alla scena, preoccupata di questo tipo di reazione, "fulminò il padre con lo sguardo" affinché recedesse dalla sua imposizione.Nel riferire di tali ed altri particolari episodi, peraltro, è bene sottolineare che il Sig. Englaro non ha mostrato di voler trarre da essi alcuna conclusione generale sul piano della correttezza comportamentale di Eluana, né di voler farsi vanto del modo di agire "ribelle" di Eluana, ma ha mostrato solo di voler dare un quadro quanto più verace possibile della personalità "indipendente" della figlia e delle sue convinzioni di vita, che egli si sente, in sostanza, "vincolato" a rispettare e far rispettare in una situazione in cui Eluana non è più in grado di farlo da sola.In quest'ordine di idee il Sig. Englaro ha posto in luce anche lo stato di disagio e di sofferenza che ha accompagnato una parte dell'esperienza scolastica di Eluana, quella riguardante i cinque anni trascorsi, dopo aver frequentato la scuola pubblica fino alla terza media, presso un liceo linguistico privato gestito da suore nella sua città di residenza (liceo che - a suo dire - si era trovata "costretta" a frequentare, perché non vi era in loco altro liceo linguistico pubblico, e non per particolari motivazioni religiose, in quanto Eluana non era una cattolica praticante, ma anzi piuttosto ribelle alle regole che una qualunque istituzione pretendesse di imporle dall'alto), essendosi dovuta adattare ad un contesto ambientale e ad un corpo docente che, nel giudizio di Eluana, sarebbero stati del tutto refrattari al confronto e al dialogo, mentre lei considerava questi ultimi di essenziale importanza.Tale esperienza le avrebbe creato una così forte crisi di rigetto e di insofferenza da indurla a cercare, dopo i primi tre anni di frequenza, di transitare ancora alla scuola pubblica, ma trovandosi ancora impedita a farlo perché il liceo linguistico pubblico nel frattempo istituito non prevedeva ancora i corsi per la quarta e la quinta classe.Ha evidenziato il Sig. Englaro che nemmeno la successiva iscrizione di Eluana al corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, pur fatta per sua libera scelta, riuscì ad appagarne l'inquieto spirito, tanto che, desiderosa di intraprendere poi una carriera che le potesse permettere di viaggiare il più possibile e di valorizzare al massimo le sue abilità linguistiche in modo da moltiplicare le sue possibilità di avere scambi e contatti con gli altri, mutò successivamente indirizzo di studi passando a frequentare una facoltà linguistica di tipo turistico-manageriale; segno anche questo, a detta del padre, della sua "irrefrenabile esplosività", che non le consentiva di "appagarsi se non attraverso un continuo confronto, libero e profondo, con tutte le esperienze della vita".Questo modo di intendere la vita è stato ritenuto dal Sig. Englaro del tutto inconciliabile con l'attuale condizione di Eluana e con le scelte che lei avrebbe verosimilmente fatto se avesse potuto decidere.A conferma di tale convincimento sono stati fatti anche altri riferimenti, che risultano poi ancor più profusi negli scritti difensivi, in ordine alle reazioni manifestate da Eluana con specifico riferimento ad eventi tragici che avevano determinato il coma, o comunque condizioni di assoluta incapacità di locomozione o di percezione, di amici suoi o di personaggi noti (come lo sciatore Leonardo David della Nazionale azzurra, la cui analoga tragedia, sfociata, dopo vari anni di "coma" come si affermava genericamente all'epoca - nella morte avvenuta nel 1985, secondo quanto è stato riferito dal Sig. Englaro in udienza anche con memoria del riferimento temporale, sarebbe stata pure molto commentata da Eluana, anche perché il noto sciatore pare abbia passato un certo tempo proprio in Lecco, città di residenza della ragazza).In vari frangenti Eluana avrebbe manifestato la ferma convinzione che restare in quelle condizioni non sarebbe stato, per lei, un vero vivere, perché solo una vita piena, o comunque in condizioni di capacità di muoversi, di pensare, di comunicare e di rapportarsi con gli altri avrebbe meritato di essere vissuta, mentre non lo sarebbe stato una vita meramente biologica.Più volte il tutore ha ripetuto il concetto che, in ogni caso, Eluana non avrebbe sopportato di sopravvivere in condizioni tali da dover dipendere dall'altrui costante assistenza o tali da renderla un semplice oggetto sottoposto all'altrui volontà, e ha sostenuto che lei stessa avrebbe in varie occasioni manifestato tale idea.Il Sig. Englaro ha in conclusione evidenziato che "sarebbe stato per lei inconcepibile che qualcun altro potesse disporre della sua vita contro la sua volontà e le sue scelte" (...) e ha indicato proprio nel rispetto di tale sentire l'iniziativa processuale da lui intrapresa: "tutta la vicenda che ancora conduce al presente procedimento nasce proprio anche dalla convinzione paterna e materna che Eluana avesse diritto all'affermazione di questo suo modo di essere e di pensare".Ciò premesso, deve segnalarsi che le dichiarazioni rese nell'odierna udienza dal Sig. Englaro appaiono credibili anzitutto, come già rilevato poc'anzi, per le modalità con cui sono state espresse, avendo potuto notare questa Corte il suo atteggiamento pacato, ma fermo e preciso nel delineare la figura di Efuana.Non è trapelata, in particolare, ad onta delle molteplici sollecitazioni con cui si è cercato di approfondire le sue dichiarazioni, alcuna tendenza a "mettere in bocca" ad Eluana parole del tutore, che invece ha più volte voluto precisare che determinate frasi ed espressioni da lui utilizzate per descrivere la personalità di Eluana erano proprio quelle che aveva pronunciato quest'ultima.Un ulteriore e significativo elemento di conforto in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dal Sig. Englaro deriva dalla già ricordata "convergente posizione" assunta dalla curatrice speciale.Merita rimarcare, a tal proposito, che, secondo il senso apparente della direttiva interpretativa della Suprema Corte, tale convergenza di posizione gioca un ruolo rilevante non solo sul piano probatorio, ma, ancor prima, sul piano della stessa intrinseca credibilità della ricostruzione della volontà presunta dell'incapace offerta dal tutore, tale effetto derivando appunto dal fatto che a quella sorta di "interpretazione autentica" della volontà, dei desideri e della personalità di Eluana che si richiedeva fornisse, e che ha in concreto fornito, il tutore, quale suo "fiduciario" istituzionale, si è aggiunta, convergendo con essa, l'identica versione data dalla curatrice speciale, nominata al fine di eliminare ogni possibile rischio derivante da un eventuale conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentata.Integrazione - di valutazione e di volontà - che non può non rivestire un rilevante significato ai fini decisori, data la funzione di garanzia e di controllo che alla curatrice speciale è stata demandata, come soggetto imparziale, proprio al fine di verificare in via di principio la genuinità e trasparenza delle intenzioni e dei fini che possono aver mosso il tutore, onde depurarli da ogni possibile rischio d'interesse egoistico.Rischio peraltro che, nella specie, sembra quasi da doversi escludere in re ipsa già sul piano puramente economico-materialistico-logistico, considerate le modalità di cura di cui ha sempre fruito e ancora fruisce Eluana (pacificamente risultando ricoverata presso una struttura ospedaliera esterna che non richiede l'assistenza domiciliare continua dei familiari, e con costo integralmente a carico del S.S.N.) e tenuto conto che, trattandosi di persona incontestatamente nullatenente, non viene in gioco neppure alcun interesse ereditario dei genitori (nei confronti dei quali, del resto, è difficile anche ipotizzare un generico interesse a liberare eventualmente altri figli, specie rispetto al futuro, dal "peso" di Eluana, visto che lei era, ed è rimasta, figlia unica).La curatrice speciale ha inoltre pienamente confermato nei suoi contenuti la genuinità ed attendibilità della ricostruzione effettuata dal tutore, basandosi sulle indagini da lei stessa personalmente svolte, escludendo espressamente che - a suo giudizio - la suddetta scelta possa essere stata condizionata da particolari interessi egoistici.Può essere utile rimarcare, incidentalmente, che le dichiarazioni del tutore risultano avallate anche dalla madre di Eluana, la Sig.ra Saturna Minuti, che ha sottoscritto due lettere inviate ad Autorità istituzionali con cui entrambi i genitori di Eluana hanno concordemente ricostruito la lunga vicenda umana e processuale della figlia e descritto nei suoi tratti essenziali la sua personalità libera e la sua convinzione di non poter vivere in uno stato di assoluta menomazione e soggezione.Infine, rende anche credibile la genuinità del sentimento che ha portato il tutore ad effettuare la sua scelta, una lettera - acquisita in atti e mai contestata - scritta da Eluana ai genitori in prossimità delle ultime festività natalizie cadenti poco prima dell'incidente stradale in cui restò coinvolta. In essa Eluana dichiarò l'intenzione di voler comunicare e trasfondere al padre e alla madre tutta la fiducia e il grande affetto che provava per loro, la sua riconoscenza per quello che essi erano come persone, per come avevano sempre dialogato con lei, per come le erano stati sempre vicini, per come l'avevano curata, educata e trattata, e per quello che erano riusciti a fare di lei.Si tratta di espressioni che contribuiscono a rendere recessivo il dubbio sulla possibilità che la scelta a difesa di Eluana, come delineata dal tutore, possa essere stata inquinata o appannata da interessi o fini secondi, piuttosto che essere stata dettata semplicemente da affetto e rispetto.4.2. I riscontri testimoniali. Valutazione finale e conseguenze dell'esito istruttorio.Il dato probatorio più rilevante non può che restare comunque, a parere di questa Corte, la conferma della ricostruzione effettuata dal tutore così come emergente dalle dichiarazioni testimoniali rese da alcune amiche di Eluana (Francesca Dall'Osso, Laura Portaluppi e Cristina Stucchi) sui fatti indicati nei capitoli di prova che la curatrice speciale (e non il tutore, si badi) ha potuto comporre e formulare dopo aver svolto lei stessa indagini sul passato di Eluana.Reputa questa Corte che le testimoni abbiano offerto un decisivo contributo conoscitivo, tanto più credibile in quanto tali amiche hanno quasi tutte frequentato Eluana sin dall'infanzia (e dunque hanno avuto modo di conoscerla profondamente) e non hanno riferito solo di singoli episodi, ma hanno tratteggiato anch'esse una sorta di modello personologico di Eluana.In ogni caso è proprio nel rapporto di amicizia fra coetanei, forse ancor di più che nel rapporto con genitori o fratelli, che ciascuno esprime la maggior parte delle proprie convinzioni, delle ansie, delle angosce, del suo vero modo di essere. Da qui il valore inevitabilmente molto rilevante che assumono le dichiarazioni di amici ed amiche (oltre che dei familiari), specie quando siano passati molti anni dal momento in cui una persona ha avuto modo - come nel caso di Eluana - di esprimere se stessa, poiché solo l'immagine che si forma nella memoria di chi è stato con essa in una relazione di maggiore intimità può riuscire, almeno in parte, a sfuggire ai deleteri effetti del tempo e del distacco.Questo senza poi considerare che, come già s'è rilevato prima, almeno parte della valutazione sull'attendibilità delle prove testimoniali e sul loro significato (sia sulla personalità indipendente, ribelle e irremovibile di Eluana, sia sulla sua concezione di una vita degna solo se vissuta con pienezza di facoltà motorie e psichiche) è stata già compiuta dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte con il decreto del 15.11/16.12.2006, come rilevato anche dalla Suprema Corte.Ad ogni modo, in relazione appunto a quella che è stata - con espressione sintetica - la "Weltanschauung" di Eluana, presentano considerevole interesse le seguenti dichiarazioni estratte dalle complessive deposizioni testimoniali.Ha riferito la teste Francesca Dall'Osso:«Eluana era molto vivace, sempre allegra, con mille interessi (..). Le sarebbe piaciuto fare qualcosa che avesse attinenza con i viaggi. Voleva fare una professione che le consentisse di viaggiare. La sua indipendenza non le consentiva di essere inquadrata nelle regole, ad esempio a scuola. Eluana dava un valore molto profondo alla vita che però, secondo lei, doveva essere vissuta fino in fondo. Non avrebbe mai accettato una vita con limitazioni sia di tipo fisico che mentale (...). L'andare a scuola dalle suore era una scelta forzata, perché era il solo liceo linguistico in zona (...). L'incidente di Eluana è avvenuto quando la stessa aveva circa venti anni e quindi quasi un anno dopo che aveva cambiato università, anzi pochi mesi dopo, perché l'università è iniziata ad ottobre e l'incidente è avvenuto a gennaio. Eluana aveva cambiato facoltà da giurisprudenza a lingue».Ha soggiunto la teste Laura Portaluppi:«Eluana aveva il sogno di lavorare con me e andare in giro per il mondo con il nostro lavoro, una attività di movimento e non certo sedentaria. Eluana non era sportivissima, ma sempre in movimento e molto, molto vivace».Infine, per la teste Cristina Stucchi:«Eluana era vivacissima - non stava mai ferma - doveva sempre fare qualcosa - diventava matta all'idea di stare un pomeriggio in casa - era lei che organizzava e animava la compagnia degli amici».Si tratta di dichiarazioni in effetti conformi alla descrizione di alcuni significativi tratti della personalità di Eluana fatta dal Sig. Englaro e confermano senza dubbio lo spiccato spirito di libertà e di indipendenza di Eluana, la sua insofferenza a qualunque costrizione.La credibilità dei riferimenti alla voglia di essere libera ed indipendente trae anche conforto dai contestuali riferimenti all'indole di Eluana, descritta come "vivacissima", come una che "non stava mai ferma", che non voleva "essere inquadrata nelle regole", alla sua voglia di muoversi e viaggiare per il mondo.Particolarmente importante è poi il significato che, nel giudizio di Eluana, come riferito dalla prima teste, doveva attribuirsi alla vita: "Eluana dava un valore molto profondo alla vita che però, secondo lei, doveva essere vissuta fino in fondo" e senza limitazioni.Appare dunque sin da questi tratti una ragazza che, prima nel suo intimo essere, e poi anche nelle sue convinzioni, era espressione di un innato, genuino spirito di libertà e di indipendenza, che amava muoversi di continuo, che voleva vivere intensamente.Il suo senso della vita, poi, appare non meramente astratto o metafisico, ma concreto. Proprio il suo grande amore per la vita esprimeva una condizione limitativa di senso: vita (amata e da amare) era solo quella che poteva essere vissuta pienamente.Dunque la valutazione già espressa dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte nel decreto del 15.11/16.12.2006, con specifico riferimento al fatto che il contenuto delle suddette testimonianze fosse e sia «indicativo della personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni», appare, oltre che conclusione valutativa ormai definitiva in quanto non specificamente impugnata, anche e comunque frutto di un accertamento pienamente corrispondente alle prove acquisite.Quanto, poi, al relazionarsi di Eluana con problematiche specificamente attinenti alla vita e alla morte, e in particolare alla scelta verso cui si sarebbe diretta la sua volontà in caso di assoggettamento a un trattamento di sostegno alimentare forzato in una situazione di assoluta perdita delle sue capacità di locomozione, percezione e cognizione, si è già detto che il predetto decreto ha anche definitivamente riconosciuto che Eluana ha più volte espresso l'idea che sarebbe stato meglio per lei morire subito piuttosto che restare costretta ad un'indefinita sopravvivenza meramente biologica.E in effetti, l'opzione del rifiuto alla prosecuzione del trattamento espressa dal tutore, e confermata e condivisa dalla curatrice speciale, trova in altre dichiarazioni delle amiche di Eluana assunte come testimoni un'ulteriore precisa ed inequivoca conferma.La teste Dall'Osso ha su questo aspetto riferito che:«Eluana mi ha parlato di Alessandro, un suo amico, eravamo già all'università. Alessandro aveva avuto un incidente in moto ed era in coma. Eluana era andato a trovarlo in ospedale ed era rimasta sconvolta dalla situazione e mi aveva confidato che secondo lei era meglio se fosse morto perché quella non poteva considerarsi vita. Non so quale sia stata poi la evoluzione delle situazione di Alessandro. Eluana mi ha però ripetuto più volte la frase che mi aveva riferito sul fatto che quella non era vita, sia riferita ad Alessandro, sia riferita ad altre persone che avevano avuto vicende analoghe. Mi ricordo in particolare due episodi. In particolare di Filippo, un altro nostro amico che aveva avuto un incidente in macchina ed era morto sul colpo. Era l'ultimo anno di liceo. Ricordo che Eluana mi aveva detto che Filippo, nella sua disgrazia, era stato fortunato perché era morto sul colpo e non era rimasto immobilizzato in coma, o comunque paralizzato o incosciente. L'altro episodio si riferisce ad un racconto delle suore di Maria Ausiliatrice presso le quali noi abbiamo frequentato il liceo. Il racconto si riferiva ad una ragazza che viveva in un polmone d'acciaio e le suore parlavano del coraggio di questa ragazza che, pur vivendo in queste condizioni, riusciva a confortare gli altri e a godere della vita, pure essendo in quelle condizioni. Io, Eluana ed altre compagne siamo rimaste molto impressionate e ci siamo chieste come fosse possibile vivere in condizioni del genere (...)».Quanto alla teste Laura Portaluppi, ella ha riferito che:«Quando Eluana ha perso un anno all'università perché si era in precedenza iscritta a giurisprudenza, si è trovata mia compagna di università al primo anno della facoltà di lingue. In quegli anni abbiamo avuto alcuni amici che hanno avuto sinistri stradali, tra cui Filippo e Stefano che sono deceduti sul colpo. In questo caso eravamo rimaste colpite, ma non abbiamo fatto commenti. Quando però un suo amico (solo di Eluana), Alessandro, detto Furia, era in coma in ospedale a seguito di un sinistro, lei era andato a trovarlo ed era rimasta traumatizzata. Mi ha detto che subito dopo era andata in chiesa ed aveva acceso una candela per chiedere per lui la grazia di morire piuttosto che vivere così. Ciò mi aveva colpito perché Eluana, accendendo la candela non aveva neppure pensato o accennato di chiedere che Alessandro migliorasse e guarisse. Non aveva neppure pensato che Alessandro potesse guarire o migliorare. Per molti anni sono andata a trovare Eluana, soprattutto quando era degente a Sondrio. Mi aveva molto colpito il fatto che ogni volta che doveva essere mossa bisognava usare un paranco, cioè una imbracatura. Ho pensato che ciò non fosse dignitoso, soprattutto per Eluana, che avrebbe spaccato il mondo e non avrebbe mai accettato una situazione del genere».Infine, la teste Cristina Stucchi ha dichiarato:«(...) eravamo molto amiche ed avevamo amici comuni. Filippo (Rota) l'avevamo conosciuto entrambe, perché frequentava le elementari nella nostra stessa scuola, ma in classi diverse. Era una domenica mattina di dicembre 1988 ed eravamo andate a Messa con Filippo e ci eravamo fermati sul piazzale della chiesa per concordare di passare il pomeriggio in discoteca in Valsassina. Io poi non ero andata. Alla sera della domenica ho appreso che Filippo era morto in un sinistro stradale. Ho visto Eluana il lunedì mattina che era venuta a casa mia prima di andare a scuola per commentare la vicenda di Filippo. Era scossa. Ricordo in particolare una sua frase che mi aveva lasciata scossa: e cioè che era meglio che fosse morto piuttosto che rimanere immobile in un ospedale in balia di altri attaccato a un tubo - per cui era meglio morire. (...) Io quel lunedì avevo cercato di dirle che per me la vita era importante, ma lei era ferma nella sua opinione. Eluana era così. Non c'era verso di farle cambiare idea - era molto determinata nelle sue convinzioni (...)».Alla luce di tali deposizioni testimoniali, è indubitabile la correttezza dell'interpretazione prospettata dal tutore in ordine alla scelta (orientata all'interruzione del trattamento di sostegno vitale) che presumibilmente Eluana avrebbe fatto o farebbe nella tragica condizione in cui versa, se avesse potuto o potesse esprimersi direttamente e liberamente.In sostanza, risulta che Eluana dava un peso preminente sia alla possibilità di muoversi liberamente ed autonomamente, sia di esprimere una volontà cosciente interagendo con il mondo attraverso le sue facoltà intellettive-percettive-cognitive. Tali facoltà, in sostanza, erano da lei viste come i soli strumenti capaci di dare senso alla vita.Si tratta di una concezione personale, ma certo non rara, e comunque non nuova, essendo anzi un antico portato della stessa scienza medica: «E l'uomo deve sapere che soltanto dal cervello derivano le gioie e i piaceri e la serenità e il riso e lo scherzo, e le tristezze, i dolori, l'avvilimento e il pianto. E per merito suo acquisiamo saggezza e conoscenza, e vediamo e sentiamo e giudichiamo e impariamo cos'è giusto e cos'è sbagliato, cos'è dolce e cos'è amaro....» (Ippocrate, "Sulla malattia sacra", 400 circa A.C.).Può ritenersi dunque che, effettivamente, per Eluana sarebbe stato inconcepibile vivere senza essere cosciente, senza essere capace di avere esperienze e contatti con gli altri.Sarebbe davvero poco coerente con la realtà dei fatti non riconoscere che le indicazioni testimoniali su questo punto sono di una tale chiarezza, univocità, concordanza e ricchezza di dettagli da non poter dare adito a dubbi.Non può quindi condividersi (né comunque ed evidentemente può conservare efficacia alla stregua del pronunciamento della Suprema Corte) l'opinione manifestata a questo specifico proposito dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte nel decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006, laddove ha argomentato che l'esito testimoniale «non può tuttavia essere utilizzato al fine di evincere una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita».Dopo aver consentito l'immissione nel procedimento di tutto il materiale probatorio che è stato fin qui nuovamente esaminato, e in particolare delle testimonianze delle amiche di Eluana, che, per di più (come ha segnalato la Suprema Corte), sono state anche giudicate attendibili (né sussisteva o sussiste alcun apparente motivo per giudicarle diversamente), non si vede come potesse negarsi poi a tale materiale probatorio, dopo la sua intervenuta acquisizione, quell'inequivocabile rilevanza ai fini del decidere che la stessa Sezione "Persone Minori e Famiglia" gli aveva del resto anticipatamente riconosciuto già prima, perlomeno in senso astratto e potenziale, nel momento in cui aveva disposto l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dalla curatrice speciale e relativi proprio ai fatti che sono stati in seguito esattamente confermati dalle amiche di Eluana.D'altronde, proprio tale conclusiva valutazione negativa in ordine alla rilevanza del materiale probatorio concretamente acquisito è stata l'oggetto specifico della sanzione cassatoria della Suprema Corte, la quale, nel giudicarla incoerente (rispetto alla premessa secondo cui il contenuto delle testimonianze era appunto "indicativo della personalità di Eluana") ha rilevato che, per privare di efficacia le suddette deposizioni testimoniali, non sarebbe bastato neppure ritenere che le convinzioni espresse da Eluana, così come riferite nelle dette deposizioni, fossero «inidonee a configurarsi come un testamento di vita», poiché ciò che andava invece appurato era piuttosto se esse «valessero comunque a delineare, unitamente alle altre risultanze dell'istruttoria, la personalità di Eluana e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive».Da ciò risulta chiaro che, nello strutturare ed enunciare il principio di diritto, la Suprema Corte non ha ritenuto che fosse indispensabile la diretta ricostruzione di una sorta di testamento biologico effettuale di Eluana, contenente le sue precise dichiarazioni anticipate di trattamento (advance directives), sia pure rese in modo non formale; ma che fosse necessario e sufficiente piuttosto «accertare se la richiesta di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti di vita della figlia».Dal che ulteriormente si deduce che gli apprezzamenti contenuti nel precedente decreto di questa Corte in ordine alla inconferenza/ininfluenza delle dichiarazioni di Eluana non potevano e non possono considerarsi idonei a sminuire l'importanza delle dichiarazioni stesse, perché esse erano comunque idonei elementi informativi concorrenti a definire in modo univoco il quadro personologico, l'identità, la "Weltanschauung" di Eluana, come pure la stessa Sezione "Persone Minori e Famiglia" aveva in premessa riconosciuto.Ma in realtà dall'espletata istruttoria emerge non solo questo, come si è appena rilevato; emerge anche qualcosa di più, proprio perché il diretto riferimento a frasi dette e a commenti fatti in occasione di tragici incidenti capitati ad altri amici in giovane età (ma anche ad altre persone note, come lo sciatore Leonardo David di cui s'è detto), sono inequivocabili nell'indicare non solo che Eluana non avrebbe voluto essere un mero soggetto passivo di un trattamento finalizzato al mero sostegno artificiale per la sua sopravvivenza biologica, ma anche le ragioni del "perché" non avrebbe ammesso tale possibilità: in particolare perché considerava radicalmente incompatibile con le sue concezioni di vita uno stato patologico di totale incapacità motoria e di assoluta deprivazione sensoriale (immobilità da tetraplegica e incoscienza da lesioni cerebrali in cui poi è effettivamente caduta) che le impedisse completamente di muoversi, di sentire e di pensare, passivamente restando come un semplice "oggetto" in balìa dell'altrui volontà.Ecco allora che, dinanzi alla sorte dell'amico Alessandro, caduto in coma, Eluana confida che secondo lei sarebbe stato "meglio se fosse morto, perché quella non poteva considerarsi vita"; perché una vita, cioè, da passare sempre in un letto, senza poter più pensare o sentire, "non era vita, sia riferita ad Alessandro, sia riferita ad altre persone che avevano avuto vicende analoghe".Tali considerazioni - che palesemente escludono che Eluana avrebbe potuto essere anche in minima parte propensa a subire un trattamento medico purchessia in una situazione di totale deprivazione sensoriale come quella definita di Stato Vegetativo Permanente, e che lei dunque potesse nella sua concezione di vita considerare anche la terapia di alimentazione artificiale e le altre modalità di trattamento del corpo cui ancora è sottoposta come non lesive della sua dignità individuale (stante «l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente», secondo l'incisiva sintesi fatta dalla Suprema Corte) - emergono con coerenza nelle plurime occasioni, riferite dalle amiche-testimoni, in cui Eluana ebbe modo di esprimere sempre lo stesso concetto: che cioè non sarebbe stato possibile vivere "immobilizzato in coma, o comunque paralizzato o incosciente" o nelle condizioni di una ragazza messa in "un polmone d'acciaio"; e che sarebbe stato molto meglio morire "sul colpo".Non potrebbe poi essere più toccante, e densa di significato ai fini del decidere, la plastica e vivida immagine di Eluana che accende un cero pregando per... la morte del suo amico rimasto paralizzato a causa di un incidente stradale, senza aver nemmeno ipotizzato che potesse essere preferibile per lui la diversa soluzione di vivere in condizioni di assoluta menomazione.Infine, concorre a tratteggiare l'inconciliabilità tra il carattere e le intime convinzioni di Eluana da un lato, e uno stato di costrizione dovuta all'incapacità di sentire, pensare, comunicare ed agire, dall'altro, anche il riferimento alla scena cui assiste una delle sue amiche quando va a trovarla nella casa di cura ove Eluana è ricoverata, quando viene colpita dal «fatto che ogni volta che doveva essere mossa bisognava usare un paranco, cioè una imbracatura. Ho pensato che ciò non fosse dignitoso, soprattutto per Eluana, che avrebbe spaccato il mondo e non avrebbe mai accettato una situazione del genere».Vero è che si tratta di una valutazione soggettiva dell'amica di Eluana, ma nel contesto della ricostruzione di una volontà presunta non possono non avere spazio anche gli apprezzamenti soggettivi di chi più da vicino ha conosciuto Eluana, naturalmente se ed in quanto comunque correlabili a specifici fatti ed esperienze, il che però è quanto accade appunto nel caso di specie.In tale ordine d'idee assume dunque un non irrilevante valore espressivo, indirettamente utile al fine di tratteggiare quello stato di assoluta soggezione e costrizione che Eluana non avrebbe sopportato, per l'appunto quell'immagine del corpo avvolto come un semplice oggetto in un'"imbracatura" e sollevato da un "paranco" ogni volta in cui occorre spostarlo, o lavarlo, o massaggiarlo, o altrimenti manipolarlo.Difficile in effetti dubitare, alla luce del quadro personologico di Eluana fin qui delineatosi in base alle prove assunte, che lei non avrebbe mai accettato - nemmeno per un breve periodo, e men che mai per sedici anni e più -, proprio come ha pensato la sua amica, di restare inchiodata a tale condizione costrittiva oggettivamente immutevole e senza speranza.Sembra dunque ulteriormente confermata l'"interpretazione autentica" della presunta volontà di Eluana datane dal tutore, laddove ha evidenziato che per Eluana sarebbe stato inconcepibile subire non solo un trattamento invasivo finalizzato a tenerla artificialmente in vita in condizioni di totale soggezione all'altrui volontà, di necessità tali da implicare un'inevitabile esposizione allo sguardo e alla manipolazione da parte di altri soggetti, ma più in generale restare immobilizzata a letto come un "oggetto", indefinitivamente privata della possibilità di vivere pienamente la sua vita, stato per definizione incomponibile con la sua concezione di dignità individuale, le condizioni di sopravvivenza meramente biologica non potendo considerarsi "degne di lei", per come lei stessa concepiva la dignità e una vita dignitosa.In tal senso emerge, di conserva, come la scelta del tutore sia conforme anche al "best interest" della malata incapace, così come da lei stessa inteso, nel contesto di una concezione della vita talmente radicata - anche in ragione del temperamento e del carattere - nei profili fin qui evidenziati, da apparire nemmeno facilmente soggetta ad ipotetici ripensamenti che potessero renderla inattuale solo per effetto del successivo trascorrere del tempo e delle esperienze (tanto che l'amica Cristina Stucchi, pur cercando di convincere Eluana a deflettere dall'idea che fosse "meglio morire piuttosto che restare in balia di altri attaccato a un tubo" prospettandole che "la vita era importante", non ha potuto fare altro che dare atto che "lei era ferma nella sua opinione. Eluana era così. Non c'era verso di farle cambiare idea - era molto determinata nelle sue convinzioni"; irremovibilità peraltro considerata già comprovata anche nel citato decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006).Dinanzi a tale concezione, il fatto, indubitabile, che nutrire e idratare i malati non autosufficienti e totalmente incapaci sia un obbligo cogente per il medico ed un irrinunciabile dovere di solidarietà sociale, perde evidentemente di rilievo, acquisendo prioritaria importanza, invece, il fatto che Eluana, quando era ancora cosciente, aveva manifestato una personalità, un modo e uno stile di vita, convincimenti e desideri, chiaramente indicativi del fatto che non avrebbe voluto essere curata per nulla nell'evenienza di uno stato di totale immobilità/incapacità fisio-psichica (dunque nemmeno mediante quella terapia di sostegno-base costituita dall'alimentazione/idratazione), preferendo che la si lasciasse morire, ogni intervento esterno in grado di frapporsi alla naturale evoluzione verso la cessazione di una vita meramente biologica, essendo da lei visto come una violenza o una lesione degradante della sua dignità di persona.Né contro tale evidenza - che nell'apprezzamento di fatto demandato in via esclusiva a questa Corte appare indubitabile - potrebbe giocare alcun ruolo, anche solo parzialmente confutativo, la circostanza che Eluana, secondo l'opinione espressa dall'Ufficio del Pubblico Ministero nel suo parere conclusivo, avrebbe avuto una "formazione religiosa" e una "impostazione conforme a quella della religione cattolica".Anzitutto perché poi lo stesso Pubblico Ministero ha correttamente riconosciuto che le "informazioni raccolte attraverso le testimonianze non parrebbero essere in antitesi con l'istanza del tutore"; ha cioè ammesso che il tutore ha correttamente interpretato quelle che sarebbero state le determinazioni volitive di Eluana nella situazione data, sì che - a parte la conferma che su tale conclusione sembra che in fin dei conti siano tutti d'accordo - non è chiaro come la pura e semplice rilevazione del fatto che Eluana avesse un credo religioso potrebbe contraddire un'interpretazione della sua volontà già compiuta e ritenuta corretta alla stregua di tutti gli altri sopra considerati elementi di giudizio.Ma poi anche perché, anche a voler dare il massimo rilievo possibile a questo particolare aspetto (dell'"impostazione cattolica") concernente la sfera religiosa di Eluana, pur al cospetto di un così fuggevole accenno fatto ad esso da parte del Pubblico Ministero, ma com'è giusto comunque fare in un contesto decisorio tanto grave, mancano comunque i necessari elementi, sia sul piano generale ed astratto, che particolare e concreto, per considerarlo antinomico rispetto alla personalità indipendente e alle convinzioni ed idee di Eluana sulla vita e sulla dignità individuale.Così, deve segnalarsi anzitutto come non risulti affatto chiarito, nel citato parere del P.M., sotto quale profilo la formazione religiosa cattolica avrebbe potuto implicare per Eluana una scelta contraria all'interruzione del trattamento di sostegno alimentare artificiale.Ma una tale specificazione sarebbe stata tanto più necessaria considerato che, come già rilevato prima, il giudizio che la Suprema Corte ha richiesto di svolgere sulle convinzioni di Eluana, anche di carattere religioso, non può che essere riferito alla sua specifica e concreta individualità così come si era già formata ed espressa al momento in cui era pienamente cosciente, e non certo basarsi in via meramente astratta su quelli che potrebbero essere in via generale sulla problematica in oggetto i canoni e le regole morali della Chiesa cattolica (peraltro rimasti privi, nel fuggevole accenno fattone dal Pubblico Ministero, di qualsivoglia precisazione contenutistica), che evidentemente ciascuno, anche se genericamente qualificabile come "credente", o più specificamente come "credente cattolico", è ben libero - tanto più in uno Stato laico che tutela la libertà di coscienza come valore preminente - di condividere o meno, di applicare o meno nella concretezza della sua esperienza di vita privata e individuale (è del resto evidente che una professione di appartenenza - più o meno formale o generica - ad una certa confessione religiosa non implica affatto anche la inesorabilità di una piena condivisione ed osservanza pratica, e in concreto, di tutte le relative regole, anche morali).In ogni caso, alla luce del quadro personologico di Eluana emerso in sede istruttoria, e dunque al cospetto della sua già rimarcata indipendenza di giudizio e della sua insofferenza verso qualunque imposizione esterna, anche di tipo religioso, sembra ragionevole escludere che, se anche fosse stato comprovato un preciso ed univoco orientamento della Chiesa cattolica sul tema in oggetto (e con specifico riferimento, comunque, all'epoca in cui Eluana era pienamente cosciente, e non all'epoca attuale), esso - ove in ipotesi consentaneo ad una prosecuzione del sostegno vitale - avrebbe potuto costituire efficace controindicazione ad una presumibile scelta di Eluana orientata al rifiuto di tale trattamento.In concreto, infatti, e con particolare riguardo all'ipotizzata "formazione cattolica" di Eluana, il Sig. Englaro ha posto in evidenza, e alcune dichiarazioni testimoniali hanno confermato, che la scelta di Eluana di iscriversi ad una scuola media superiore gestita da suore cattoliche fu resa inevitabile e "costretta" dalla mancanza di un equivalente istituto scolastico pubblico, e ha soggiunto che anzi proprio l'esperienza presso tale scuola le procurò una reazione di insofferenza per quella che lei riteneva fosse un'oggettiva impossibilità di dialogo e di confronto con il corpo docente.Il Sig. Englaro ha poi evidenziato che, pur essendo vissuta nel formale rispetto dell'istituzione religiosa, Eluana non è mai stata di fatto una cattolica praticante e che, al di là della sua intima religiosità, è stata sempre critica verso qualunque richiesta istituzionale di adesione a pratiche o ideologie che fosse basata sul puro e semplice principio di autorità.Tale più specifico insieme di elementi informativi, dunque, qualunque sia il grado di efficienza probatoria che gli si voglia riconoscere, è comunque l'unico da cui emerga una qualche traccia un po' più chiara sulla dimensione religiosa della personalità di Eluana, e si pone semmai esattamente agli antipodi del dubbio che il suo intimo credo religioso potesse non conciliarsi con una scelta orientata verso l'interruzione del trattamento di sostegno artificiale.Non potrebbe esservi poi nulla di più esplicito nel dimostrare il modo del tutto soggettivo e libero di interpretare il sentimento religioso da parte di Eluana, di quella già ricordata ed icastica immagine consegnata all'istruttoria soprattutto dalla sua amica Laura Portaluppi, in cui Eluana accende sì un cero in chiesa, ma per chiedere come grazia non che il suo amico, in coma a causa di un incidente stradale, possa continuare a vivere, ma che invece possa morire.In tale circostanza si esprime indubbiamente un profondo sentimento religioso, che nasce e si sublima, nel rapporto con un'altra persona, nella più empatica pietà per la sua tragica condizione, e che non rifugge nemmeno dalla speranza o dalla convinzione dell'esistenza di una divinità trascendente che possa intervenire a risolvere dall'alto le tragedie umane; ma si esprime al tempo stesso anche la convinzione di come sia intollerabile e inconcepibile accettare la riduzione di sé a un corpo privo della possibilità di muoversi, di pensare e di sentire, e in definitiva incapace ormai di vivere una vita nel senso più umano e completo del concetto.Perché, a ben vedere, proprio il suddetto sentimento di pietà, che nell'occasione in cui Eluana chiese per il suo amico la grazia della morte la indusse ad interpretare questa come un bene, anziché come un male (ovvero, come dovrebbe o potrebbe dirsi restando nella sfera terminologica della sentenza di cassazione con rinvio, come il "best interest" per il suo amico nella condizione in cui costui si era trovato), altro non pare che il sintomo rivelatore della proiezione del sé di Eluana, del proprio modo di sentire e concepire la vita e la morte, del proprio modo di immaginare quale sarebbe stata, anche e in primo luogo per lei stessa, la soluzione migliore in quella data situazione: poter morire, assecondando un esito "naturale", e non già consegnarsi al lungo trascorrere di una vita solo organica ed apparente, senza più contatti con il mondo esterno, e senza la possibilità di vivere coscientemente e pienamente la propria esperienza di vita.Ebbene, il compito di questa Corte è solo quello, per quanto ostico e ingrato, data la gravosa natura delle scelte del tutore soggette in questa sede a controllo e autorizzazione, che è stato segnato dalla pronuncia della Suprema Corte; ossia di controllare - con logico apprezzamento di fatto delle prove acquisite (insindacabile purché congruamente motivato) - la correttezza della determinazione volitiva del legale rappresentante dell'incapace nella sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui il tutore si fa e deve farsi porta-"voce": nulla di più e nulla di meno.Le prove assunte, attendibili, univoche, efficaci e conferenti, e definitivamente ritenute in buona parte già tali con l'accertamento di fatto già espresso nel precedente decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006, unitamente alla condivisione della scelta del tutore fatta dalla curatrice speciale (che ha peraltro svolto in modo apparentemente ineccepibile la sua attività di controllo imparziale), tranquillizzano in ordine al fatto che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita del rappresentante di Eluana, anziché di quest'ultima, e che non sia stata in alcun modo condizionata da altro fine o interesse se non quello di rispettare la sua volontà ed il suo modo di concepire dignità e vita.Per tutte le precedenti considerazioni, in conclusione, ponderate anche alla luce di quella «logica orizzontale compositiva della ragionevolezza» indicata dalla Suprema Corte - bilanciamento in cui non può non trovare spazio sia la valutazione della straordinaria durata dello Stato Vegetativo Permanente (e quindi Irreversibile) di Eluana, sia la, altrettanto straordinaria, tensione del suo carattere verso la libertà, nonché la inconciliabilità della sua concezione sulla dignità della vita con la perdita totale ed irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all'altrui volere, tutti fattori che appaiono e che è ragionevole considerare nella specie prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e per sé considerata -, l'istanza di autorizzazione all'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale, così come proposta dal tutore di Eluana Englaro e condivisa dalla curatrice speciale, va inevitabilmente accolta, a tale decisione non potendo sottrarsi i decidenti, per quanto non senza partecipata personale sofferenza.5. Disposizioni accessorie cui attenersi in fase attuativa.Resta solo da precisare, sebbene possa apparire ultroneo alla luce degli stessi accorgimenti suggeriti dal tutore istante quanto alle modalità con cui attuare l'interruzione del trattamento di sostegno vitale, ma accogliendosi un esplicito richiamo della Suprema Corte a impartire qualche ulteriore disposizione pratica e cautelativa, che, in accordo con il personale medico e paramedico che attualmente assiste o verrà chiamato ad assistere Eluana, occorrerà fare in modo che l'interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale con sondino naso-gastrico, la sospensione dell'erogazione di presidi medici collaterali (antibiotici o antinfiammatori, ecc.) o di altre procedure di assistenza strumentale, avvengano, in hospice o altro luogo di ricovero confacente, ed eventualmente - se ciò sia opportuno ed indicato in fatto dalla miglior pratica della scienza medica - con perdurante somministrazione di quei soli presidi già attualmente utilizzati atti a prevenire o eliminare reazioni neuromuscolari paradosse (come sedativi o antiepilettici) e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona (ad es. anche con l'umidificazione frequente delle mucose, somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l'eventuale disagio da carenza di liquidi, cura dell'igiene del corpo e dell'abbigliamento, ecc.) durante il periodo in cui la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento, e in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e l'assistenza, almeno, dei suoi più stretti familiari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;P.Q.M.La Corte d'Appello di Milano- Prima Sezione Civile -&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1) accoglie il reclamo proposto dal Sig. Beppino Englaro, quale tutore di Eluana Englaro, cui ha aderito anche la curatrice speciale di quest'ultima, avv. Franca Alessio, e per l'effetto, in riforma del decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20 dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, accoglie l'istanza - conformemente proposta da entrambi i legali rappresentanti di Eluana Englaro - di autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest'ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico;2) rinvia per le altre disposizioni relative all'attuazione in concreto di tale misura alle indicazioni di massima contenute nella parte conclusiva (punto 5) della sopra estesa motivazione;3) manda la cancelleria per le comunicazioni a tutte le parti del procedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-4501965345209942475?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/4501965345209942475'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/4501965345209942475'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/07/sentenza-eluana-englaro.html' title='Sentenza - Eluana Englaro'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-6316875085318340396</id><published>2008-07-22T13:42:00.000+02:00</published><updated>2008-07-22T13:44:23.519+02:00</updated><title type='text'>sentenza - Eluana</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Corte d'appello di Milano&lt;br /&gt; Sezione I civile&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Decreto 9 luglio 2008&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;[...] nel procedimento di reclamo in grado d'appello ex art. 739 c.p.c. rubricato al numero di ruolo di volontaria giurisdizione sopra indicato, promosso, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione con &lt;a title="http://www.eius.it/giurisprudenza/2007/122.asp" href="http://www.eius.it/giurisprudenza/2007/122.asp" target="_blank"&gt;sentenza n. 21748 in data 16 ottobre 2007&lt;/a&gt;, con ricorso in riassunzione depositato in data 5 febbraio 2008 [...].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN FATTO E IN DIRITTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Cenni sugli antecedenti di fatto e processuali e sul contenuto della sentenza di cassazione con rinvio da cui ha tratto causa l'attuale fase decisoria.Il 18 gennaio 1992 si verificò un incidente stradale a seguito del quale fu diagnosticato ad Eluana Englaro, che vi era rimasta coinvolta, e che era allora appena ventunenne (essendo nata il 25 novembre 1970), un gravissimo trauma cranio-encefalico con lesione di alcuni tessuti cerebrali corticali e subcorticali, da cui derivò prima una condizione di coma profondo, e poi, in progresso di tempo, un persistente Stato Vegetativo con tetraparesi spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva e cognitiva e della capacità di avere contatti con l'ambiente esterno.Dopo circa quattro anni dall'incidente, Eluana Englaro - essendo stata accertata la mancanza di qualunque modificazione del suo stato - fu dichiarata interdetta per assoluta incapacità con sentenza del Tribunale di Lecco in data 19 dicembre 1996. Fu nominato tutore il padre, Beppino Englaro.Dopo altri tre anni circa prese avvio una lunga vicenda giudiziaria snodatasi in tre principali procedimenti consecutivi, nei quali il tutore, deducendo l'impossibilità per Eluana di riprendere coscienza, nonché "inguaribilità/irreversibilità della sua patologia e l'inconciliabilità di tale stato e del trattamento di sostegno forzato che le consentiva artificialmente di sopravvivere (alimentazione/idratazione con sondino naso-gastrico) con le sue precedenti convinzioni sulla vita e sulla dignità individuale, e più in generale con la sua personalità, ha ripetutamente chiesto, nell'interesse e in vece della rappresentata, l'emanazione di un provvedimento che disponesse l'interruzione della terapia di sostegno vitale.Nel primo procedimento, instaurato con ricorso ex art. 732 c.p.c. depositato in data 19 gennaio 1999, l'istanza del tutore fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecco (perché ritenuta incompatibile con l'art. 2 della Costituzione, letto ed inteso come norma implicante una tutela assoluta e inderogabile del diritto alla vita) con decreto depositato il 2 marzo 1999, poi confermato in sede di reclamo dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" della Corte d'Appello di Milano con decreto del 31 dicembre 1999 (da questo Giudice reputandosi invece sussistente una situazione d'incertezza normativa tale da non consentire l'adozione di una precisa decisione in merito all'istanza d'interruzione del trattamento di alimentazione/idratazione forzata).Nel secondo procedimento, instaurato con ricorso depositato il 26 febbraio 2002, la medesima istanza fu disattesa dal Tribunale di Lecco con decreto depositato il 20 luglio 2002 (con cui si ribadiva il principio di necessaria e inderogabile prevalenza della vita umana anche innanzi a qualunque condizione patologica e a qualunque contraria espressione di volontà del malato), ancora una volta poi confermato dalla predetta Sezione della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo, con decreto del 17 ottobre 2003 (ivi reputandosi comunque inopportuna un'interpretazione integrativa volta ad attuare il principio di autodeterminazione della persona umana in caso di "paziente in SVP").Quest'ultimo provvedimento fu successivamente impugnato dal tutore con ricorso straordinario per cassazione (ex art. 111 Costituzione), dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 8291 del 20 aprile 2005 per difetto di partecipazione al procedimento di un contraddittore ritenuto necessario, e da individuarsi nella persona di un curatore speciale della rappresentata incapace ex art. 78 c.p.c.Nel terzo procedimento, avviato, a seguito della predetta ordinanza, con ricorso depositato in data 30 settembre 2005, il tutore chiese la previa nomina di un curatore speciale, che fu in effetti nominato nella persona dell'avv. Franca Alessio (da indicare dunque, più esattamente, come "curatrice" speciale), la quale prestò adesione all'istanza del tutore.Tale istanza fu non dimeno dichiarata ancora inammissibile dall'adito Tribunale con decreto depositato il 2 febbraio 2006 (questa volta reputandosi che il tutore non fosse legittimato, neppure con l'assenso della curatrice speciale, a esprimere scelte al posto o nell'interesse dell'incapace in materia di diritti e "atti personalissimi").Il decreto fu però riformato dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" della Corte d'Appello di Milano, in sede di reclamo, con provvedimento in data 15 novembre/16 dicembre 2006.In tal caso, infatti, la Corte, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, reputò ammissibile il ricorso in ragione del generale potere di cura della persona da riconoscersi in capo al rappresentante legale dell'incapace ex artt. 357 e 424 c.c.Tuttavia, esaminando e giudicando nel merito l'istanza del tutore, la Corte la giudicò insuscettibile di accoglimento, sul rilievo secondo cui l'attività istruttoria espletata non consentisse di attribuire alle idee espresse da Eluana all'epoca in cui era ancora pienamente cosciente un'efficacia tale da renderle idonee anche nell'attualità a valere come "volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita".Proposto dal Sig. Beppino Englaro ricorso per cassazione (notificato il 6 marzo 2007) anche avverso tale decisione, peraltro autonomamente impugnata anche dalla curatrice speciale con un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, la Suprema Corte si è infine pronunciata con sentenza n. 21748 in data 16 ottobre 2007 disponendo la cassazione dell'impugnato provvedimento e il rinvio della "causa" per una nuova decisione, relativamente alle parti cassate (secondo la disciplina di cui agli artt. 384, 392 e 394 c.p.c.), ad altra Sezione della medesima Corte d'Appello di Milano.La Suprema Corte, in particolare, ha accolto i ricorsi proposti sia dal tutore che dalla curatrice speciale di Eluana Englaro, nei limiti meglio specificati in motivazione, reputando, in estrema sintesi, che:- in situazioni ove sono in gioco il diritto alla salute o il diritto alla vita, o più in generale assume rilievo critico il rapporto tra medico e paziente, il fondamento di ogni soluzione giuridica transita attraverso il riconoscimento di una regola, presidiata da norme di rango costituzionale (in particolare gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione), che colloca al primo posto la libertà di autodeterminazione terapeutica;- pertanto è la prestazione del consenso informato del malato, il quale ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità o modalità di erogazione del trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita, a costituire, di norma, fattore di legittimazione e fondamento del trattamento sanitario;- il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione terapeutica non può essere negato nemmeno nel caso in cui il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità, con la conseguenza che, nel caso in cui, prima di cadere in tale condizione, egli non abbia specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza, al posto dell'incapace è autorizzato ad esprimere tale scelta il suo legale rappresentante (tutore o amministratore di sostegno), che potrà chiedere anche l'interruzione dei trattamenti che tengano artificialmente in vita il rappresentato;- tuttavia questo potere-dovere che fa capo al rappresentante legale dell'incapace non è incondizionato, ma soffre di limiti "connaturati" al fatto che la salute è un diritto "personalissimo" di chiunque, anche dell'incapace, e che la libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive, che per ciò stesso devono essere pur sempre riferibili al soggetto-malato, anche se incapace;- un primo limite, coessenziale alla scelta del rappresentante, va in particolare ravvisato nella necessità che tale scelta sia sempre vincolata, come attività rappresentativa, e nella concretezza del caso, al rispetto del migliore interesse ("best interest") del rappresentato:- due ulteriori ed indefettibili condizioni si riassumono poi nel seguente principio di diritto, cui deve conformarsi il Giudice di rinvio:«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa»;- alla luce del suddetto principio, il decreto impugnato, reso dalla Corte d'Appello di Milano nella pregressa fase del procedimento, non si sottrae alle censure articolate dal tutore è dal curatore speciale di Eluana Englaro, poiché, pur risultando "pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova Eluana Englaro, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale (occorsole quando era ventenne), e non ha predisposto, quando era in possesso della capacità di intendere e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamento", la Corte di merito ha comunque omesso di indagare adeguatamente sulla sussistenza dell'altra imprescindibile condizione idonea a legittimare la scelta del rappresentante intesa al rifiuto dell'alimentazione artificiale, ossia non ha ricostruito la "presunta volontà" di Eluana dando rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, o più in generale alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti; accertamento che dovrà quindi essere effettuato dal Giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria e della convergente posizione assunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale).A seguito di tale pronuncia, il pregresso procedimento di reclamo è stato riassunto dal tutore, originario reclamante, con ricorso depositato in data 5 febbraio 2008 e assegnato - secondo predeterminato criterio tabellare previsto per il caso di cassazione di provvedimenti emessi dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" - a questa Prima Sezione Civile.Nel procedimento si è costituita con propria memoria la curatrice speciale, non opponendosi, ma aderendo nuovamente all'istanza del tutore.Ha formulato le sue conclusioni anche l'Ufficio del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale designato, chiedendo il rigetto del reclamo o, in subordine, un supplemento istruttorio.Sentite le parti all'odierna udienza, e disposta ed esperita in tale frangente un'integrazione probatoria con l'audizione del Sig. Beppino Englaro, che ha riferito profusamente in relazione alle concezioni di vita che aveva avuto modo di esprimere Eluana prima di cadere in stato di permanente incapacità, e più in generale sulla sua personalità, questa Corte ha assunto la riserva di decidere che provvede ora a sciogliere.2. Delimitazione dell'accertamento demandato al Giudice di rinvio. L'intervenuto giudicato interno sul carattere "irreversibile" dello Stato Vegetativo: esclusione della possibilità di svolgere un nuovo accertamento su tale aspetto.In concreto, dev'essere ancora verificata da questo Collegio giudicante solo la seconda delle due condizioni che - secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte - possono legittimare la scelta del tutore orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale; ossia quella riguardante la corrispondenza di tale scelta alla "volontà presunta" di Eluana, e non invece la prima, concernente il carattere irreversibile del suo Stato Vegetativo.Su tale aspetto, infatti, risulta già espresso nella precorsa fase di reclamo un giudizio accertativo che, essendo ormai coperto da giudicato interno o comunque da un'equivalente preclusione endoprocessuale, ha assunto in questo procedimento efficacia definitiva.La gravità, importanza e delicatezza della decisione da assumere impone però di dar conto di tale conclusione - come pure delle altre di cui si darà giustificazione successivamente - con una motivazione non sintetica, ma analiticamente estesa ad ogni punto che presenti rilevanza ai fini del decidere.Si rileva dunque che, in ragione degli accertamenti di diagnostica strumentale e clinica effettuati su Eluana Englaro sin dal primo ricovero che fece seguito all'incidente stradale del gennaio 1992, e poi dei successivi controlli periodicamente posti in essere, il fatto che lei si trovasse in uno Stato Vegetativo Permanente, e come tale "irreversibile" , è sempre stato considerato comprovato e "pacifico" nelle diverse fasi processuali pregresse.È stato evidentemente ritenuto di preminente rilievo, in primo luogo, il fatto che, ai fini della dichiarazione di interdizione, fosse stato svolto già nel 1996 un accertamento molto accurato, di carattere diagnostico e prognostico, sulle condizioni di Eluana, sfociato nella certificata persistenza della sua condizione vegetativa.Ma rilievo conclusivo è stato poi certamente dato alla circostanza che, nel successivo sviluppo delle fasi processuali attivate dal tutore, è stata acquisita ulteriore ed aggiornata documentazione finalizzata a dimostrare sia sul piano clinico la sussistenza e l'irreversibilità di tale stato, sia a dar conto dei parametri che, sul piano dei più accreditati studi medici di carattere internazionale in questa materia, potevano giustificare scientificamente tale diagnosi-prognosi.Quanto a quest'ultimo tipo di documentazione, in particolare, risulta essere stata prodotta in causa dal tutore - proprio a giustificazione della reiterata presentazione dell'istanza finalizzata all'interruzione del trattamento di sostegno vitale dopo i primi provvedimenti reiettivi - copia della Relazione tecnica, di riconosciuto valore scientifico, redatta da un Gruppo di lavoro interdisciplinare formato da esperti, in relazione agli obiettivi conoscitivi di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 20.10.2000 prot. SSD/I/4.223.1 e 4 maggio 2001.L'importanza di tale studio è risultata in effetti talmente significativa che la stessa elaborazione della sentenza n. 21748/2007 della S. Corte di Cassazione sembra confermare anche letteralmente alcuni suggerimenti e conclusioni in essa contenuti (come ad esempio in riferimento alla necessità, che rileva giustappunto sotto il profilo qui in esame, di valutare la sussistenza dello Stato Vegetativo Permanente proprio «sulla base» - come si esprime la Relazione prima, e la Suprema Corte poi - «di un'osservazione prolungata, per il tempo necessario secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale»).Nella Relazione risulta svolta un'ampia disamina delle differenze tra Stato Vegetativo Permanente ed altre contigue e talora controverse patologie (stati comatosi, sindrome di deafferentazione, mutismo acinetico, morte del tronco encefalico, morte dell'encefalo).Quanto, in particolare, allo Stato Vegetativo Persistente e Permanente, la Relazione precisa che in esso:«Il paziente ventila, gli occhi possono restare aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una ridistribuzione del tono muscolare. Consegue alla totale distruzione della corteccia o delle connessioni cortico-diencefaliche, mentre il tronco encefalico sopravvive e resta funzionante. I principali referti neuropatologici sono necrosi laminare della corteccia cerebrale, il danno diffuso delle vie sottocorticali o la necrosi bilaterale del talamo, ove originano le proiezioni reticolari per la corteccia. L'essenza dello Stato vegetativo, come descritto da Jennett e Plum [avvertenza dell'estensore: nel testo della Relazione risulta una nota con citazioni a piè di pagina] è "la mancanza di ogni risposta adattativa all'ambiente esterno, l'assenza di ogni segno di una mente che riceve e proietta informazioni, in un paziente che mostra prolungati periodi di veglia". Questi pazienti sono in grado di respirare spontaneamente, e le loro funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali sono conservate (di solito non le funzioni sfinteriche, e i pazienti sono incontinenti). A volte sembrano dormire, con gli occhi chiusi, altre volte sembrano svegli, con gli occhi aperti. Gli stimoli sensoriali intensi possono provocare accelerazione del respiro, apertura degli occhi, smorfie mimiche o movimenti degli arti. Talora sono presenti, senza alcuno stimolo, movimenti spontanei automatici (masticazione, deglutizione ma anche sorrisi o smorfie di pianto). L'EEG può mostrare una residua attività elettrica corticale. Escludono lo stato vegetativo la presenza di segni anche minimi di percezione cosciente o di motilità volontaria, come una risposta riproducibile a un comando verbale o gestuale, anche limitata al semplice battito degli occhi. I concetti di persistenza e di permanenza vanno distinti. Mentre l'aggettivo persistente si riferisce solo a una condizione di passata e perdurante disabilità con un incerto futuro, l'aggettivo permanente implica l'irreversibilità. Può dirsi quindi che quella di Stato vegetativo persistente sia una diagnosi, mentre quella di Stato Vegetativo Permanente sia una prognosi. Tale distinzione, elaborata dalla MultiSociety Task Force on PVS nel lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine, vol. 330, n. 21 e 22, è condivisa da questo gruppo di lavoro, che considera quell'elaborato la migliore sintesi scientifica e clinica oggi disponibile [avvertenza dell'estensore: nel testo risulta una nota con citazioni a piè di pagina]. La Task Force ha raggiunto un accordo su alcuni punti. Uno di essi è che prima di dichiarare permanente, cioè irreversibile, lo stato vegetativo di origine traumatica di un soggetto adulto è necessario attendere almeno dodici mesi [avvertenza dell'estensore: nel testo risulta una nota con citazioni a piè di pagina, ove in particolare si precisa che "è sufficiente un lasso di tre mesi per gli adulti e i bambini che siano in Stato Vegetativo Persistente a seguito di danni di origine non traumatica"]. Trascorso tale lasso di tempo, la probabilità di una ripresa di funzioni superiori è insignificante (...). Lo Stato Vegetativo Permanente indica una situazione sia clinica sia giuridica del tutto diversa da quella che, secondo la legislazione attuale italiana (e di tutti gli altri paesi), può portare alla certificazione di morte cerebrale. È fuori discussione, dunque, che gli individui in SVP non rispondono ai criteri per l'accertamento della morte cerebrale. Resta il fatto, però, che per essi non sarà mai più possibile un'attività psichica e che in essi è andata perduta definitivamente la funzione che più di ogni altra identifica l'essenza umana. Essi (...) sono esseri puramente vegetativi (...) [N.B. : le enfasi grafiche sono state aggiunte qui ed ora].Come dunque emerge dai riportati passaggi della Relazione del citato Gruppo di studio (costituente organo tecnico di primario livello, la cui opinione in ordine alla stato della scienza medica in materia di Stato Vegetativo Permanente poteva essere evidentemente quanto meno equiparata a quella di un C.T.U. esperto nella materia), deve considerarsi "Permanente", ossia "Irreversibile" (giacché i due aggettivi sono da accepire come equivalenti), in caso di adulti (come appunto è, e già era, Eluana al momento della perdita di coscienza), lo Stato Vegetativo - nei termini specificamente enunciati in premessa sempre dalla Relazione - di origine traumatica protrattosi oltre i dodici mesi, periodo di durata che, evidentemente, ha valore non assoluto, ma statistico.La Relazione si preoccupa dunque di fornire sia gli elementi per definire sul piano clinico-diagnostico lo Stato Vegetativo, sia gli elementi per connotarlo, ai fini della formulazione di un giudizio prognostico, nella sua evoluzione temporale/funzionale, trascorrendo da Stato Persistente a Stato Permanente/Irreversibile.Sul primo aspetto, la Relazione prende atto degli studi che, in ambito internazionale, sono pervenuti a definire gli standards per la definizione di SVP, avvalendosi in particolare dei dati elaborati dalla MultiSociety Task Force on PVS nel lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine, vol. 330, n. 21 e 22, considerato "la migliore sintesi scientifica e clinica oggi disponibile".Quando dunque il medesimo Gruppo di studio, nel concludere la sua Relazione, fa un richiamo alla necessità che l'accertamento in ordine alla sussistenza dello Stato Vegetativo Permanente venga poi effettuato dai medici, nei diversi casi concreti, "sulla base di un'osservazione prolungata, per il tempo necessario secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale", in realtà sembra riferirsi a null'altro che a quegli standards di cui esso stesso ha dato atto al fine di illustrare, sotto il profilo diagnostico, i caratteri definitori dello Stato Vegetativo (sussistenza di lesioni della corteccia o delle connessioni cortico-diencefaliche determinanti sul piano funzionale la conseguente mancanza di ogni risposta adattativa all'ambiente esterno e l'assenza di ogni segno di una mente che riceva e proietti informazioni), e, sotto il profilo prognostico, il tempo di durata senza variazioni di tale condizione, e quindi, in modo concomitante, il necessario "tempo di osservazione" della stessa, per poterla definire "Permanente" (ossia "Irreversibile"), tempo di durata pari ad almeno dodici mesi in caso di SVP da etiologia traumatica relativa ad un adulto.In presenza della diagnosi di tale condizione, precisa la Relazione, e trascorso il lasso di tempo-limite, la prognosi è definitivamente infausta quanto ad un possibile recupero delle funzioni percettive e cognitive, poiché "la probabilità di una ripresa di funzioni superiori è insiqnificante" e "non sarà mai più possibile un'attività psichica" (conclusione, questa, peraltro avallata anche da altri studi autorevoli; si deve poi precisare che, nella specifica patologia in oggetto, la sua irreversibilità va correlata anche al concetto di inguaribilità sotto il profilo terapeutico, nel senso che qualunque terapia farmacologica, chirurgica, radioterapica o qualunque altro tipo d'intervento non è più in grado di modificare lo stato della patologia stessa).Dal che non avrebbe potuto che derivare anche l'ininfluenza di eventuali opinioni minoritarie, più o meno scettiche sulla possibilità di effettuare attendibili valutazioni prognostiche di irreversibilità.Trascorrendo dal piano generale a quello particolare, la documentazione che la Corte d'Appello ha avuto modo di compulsare nella pregressa fase processuale in relazione alla concreta diagnosi/prognosi effettuata sulle condizioni di Eluana Englaro, si è sostanziata in una relazione medica redatta dal prof. C.A. Defanti, neurologo di chiara fama e primario del reparto di Neurologia dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.Non risulta che la correttezza ed attendibilità scientifica di tale Relazione sia mai stata posta in dubbio da alcun contraddittore processuale del tutore (né dal Pubblico Ministero, né dalla curatrice speciale, la quale ultima ha anzi confermato anche ora, per quanto a sua conoscenza, l'effettiva mancanza di variazioni nello stato di Eluana rispetto alle risultanze cliniche di cui si dava atto nella Relazione del prof. Defanti).Deve aggiungersi che a tale documento non avrebbe fatto difetto neppure alcun ipotetico requisito di forma, tenuto conto che la Suprema Corte non ha stabilito affatto di quali mezzi di prova o di valutazione della prova debba avvalersi il Giudice di merito, che, nella specie, già nella precedente fase avrebbe potuto dunque certamente basare il suo apprezzamento su tutti quelli ritenuti in concreto più confacenti, tanto più mancando una disciplina legislativa di carattere prescrittivo in ordine all'eventuale necessità od opportunità di consultare istituzionali organi tecnici o specifiche commissioni mediche.Da tale relazione emerge anzitutto una ricostruzione delle modalità di insorgenza della patologia in base all'esistente documentazione clinica.Emerge in particolare che, a seguito dell'incidente stradale del 18 gennaio 1992, derivò ad Eluana il già detto gravissimo trauma cranioencefalico con frattura frontale, frattura dell'epistrofeo e lussazione anteriore di detta vertebra; che Eluana fu ricoverata in Rianimazione presso l'Ospedale di Lecco, ove giunse con un punteggio di 3-4 alla "Glasgow Coma Scale"; che la TC dimostrava raccolte ematiche intraparenchimali in sede frontotemporale sinistra e iperdensità, espressione di sofferenza, a livello talamico bilaterale; che la paziente veniva intubata e ventilata artificialmente; che nei giorni seguenti si manifestavano i segni di un impegno transtentoriale con atteggiamento in decerebrazione e crisi vegetative; che parallelamente una TC dimostrava la comparsa di un'emorragia a livello mesencefalico; che poi gradualmente la situazione si stabilizzava e, circa un mese dopo il trauma, la paziente ricominciava ad aprire gli occhi entrando da quel momento in Stato Vegetativo Persistente; che nel 1996 veniva ricoverata presso l'U.O. Neurologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo, ove veniva confermata la valutazione diagnostica e prognostica di Stato Vegetativo Postraumatico; che l'evoluzione successiva confermava la diagnosi-prognosi allora formulata, non essendosi avuta negli anni successivi, e neanche in occasione del successivo accertamento svolto nel 2002 previo apposito ricovero all'Ospedale Niguarda di Milano, alcuna modificazione significativa dello stato clinico e nessuna ripresa di contatto con l'ambiente; che, pertanto, «malgrado un'osservazione estremamente accurata e protratta nel tempo, non è mai stato possibile rilevare indizi di contatto della paziente con l'ambiente circostante».Quanto all'obiettività neurologica di cui ha dato atto il prof. Defanti, vi è anzitutto una descrizione delle condizioni di Eluana riassumibile come segue: giovane donna in buone condizioni generali e di nutrizione, con gli occhi per lo più aperti, deviazione sghemba dei globi oculari, anisocoria per midriasi fissa in OD; mioclonia ritmica interessante le labbra, la lingua, la mandibola e in minor misura le palpebre e i globi oculari stessi (con scosse di tipo nistagmico); tetraparesi spastica con atteggiamento in flessione delle dita delle mani e atteggiamento equino dei piedi; respiro spontaneo e valido, senza ingombro tracheobronchiale; nutrizione indotta tramite sondino nasogastrico; alvo regolare con minzione autonoma e incontinenza.Il prof. Defanti ha poi dato atto dei vari esami strumentali eseguiti anche nel 2002 (esami di laboratorio di routine, ECG, RX al torace) e, in particolare, dell'esito:- di un EEG: «tracciato caratterizzato da un'attività monotona in banda alfa e 10 Hz, con sovrimposti artefatti di origine muscolare e oculare, insopprimibili. Nessuna reattività allo stimolo algico. Il tracciato è compatibile con un "alfa coma"»;- nonché di una RM all'encefalo particolarmente eloquente: «esame eseguito in sedazione farmacologica. In fossa posteriore vi è un marcato ampliamento del quarto ventricolo e delle cisterne dell'angolo pontocerebellare e degli spazi corticali con importante atrofia delle strutture della fossa posteriore. In particolare estremamente atrofico si presenta i1 mesencefalo, che è caratterizzato da una netta alterazione di segnale ipointensa in FFE T2 da residui emosiderinici di pregressa emorragia (tipo Duret). Marcata alterazione di segnale iperintensa in entrambi gli echi interessante la sostanza bianca periventricolare attorno alle celle medie ed estesa ad interessare la corona raggiata di entrambi i lati sino alla giunzione corticale-sotto corticale da danno assonale diffuso cronico. Massiva atrofia del corpo calloso con alterazione di segnale da danno assonale. Piccoli segnali di alterato segnale sono riconoscibili nella capsula interna di ambo i lati con residui emosiderinici; altri piccoli focolai consimili da esiti di focolai contusivi appaiono localizzati in sede nucleocapsulare bilaterale, temporale sinistra, nel ginochio del corpo calloso, in sede parasagittale e frontale sinistra posteriore cortico-sottocorticale».Traendo dunque le somme dalle indagini strumentali e sintomatologiche compiute, il prof. Defanti ha confermato la conclusione, diagnostica e prognostica, già risalente al 1996, secondo cui : «la paziente si trova in uno stato vegetativo permanente, cioè irreversibile. Nessun recupero della vita cognitiva è ormai possibile. Le indagini ora effettuate, e in particolare la Risonanza Magnetica, corroborano l'ipotesi del danno assonale diffuso come meccanismo fisiopatologico del danno cerebrale che ha portato al tragico sbocco attuale» [N.B.: enfasi grafiche qui ed ora aggiunte].Tale conclusione, di carattere clinico, rispondeva e risponde dunque pienamente, nella sua elaborazione inferenziale-scientifica, proprio a quei criteri - distillati alla luce degli studi e degli standards internazionali - cui ha fatto riferimento sia la Relazione redatta dal citato Gruppo di lavoro, che la Suprema Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, ponendo in evidenza come lo Stato Vegetativo di Eluana, da reputarsi tale in ragione della obiettivamente accertata irreparabile lesione cerebrale (per consolidata alterazione/atrofia di alcuni tessuti corticali e subcorticali, del mesencefalo e degli assoni, ossia della sostanza bianca che interessa l'encefalo e il tronco cerebrale con conseguente disconnessione anche tra queste due parti, senza più evidenza di una coscienza di sé e dell'ambiente, di risposte comportamentali intenzionali o volontarie a stimoli esterni, di comprensione o espressione del linguaggio, pur in presenza di riflessi del tronco cerebrale conservati), abbia certamente assunto carattere irreversibile per la sua straordinaria durata, cui corrisponde, peraltro, quel parallelo e necessario prolungarsi del periodo di osservazione medica (che va ben oltre il limite dei dodici mesi necessario e sufficiente, come s'è visto, per un'attendibile prognosi di Stato Vegetativo Permanente/Irreversibile nei casi da etiologia traumatica) che integra uno dei parametri - insieme alla natura delle lesioni cerebrali e alla perdita di funzionalità di tipo percettivo, cognitivo ed emotivo - cui riferirsi per valutare la rispondenza della diagnosi-prognosi (svolta in concreto) a "standard scientifici riconosciuti a livello internazionale" .La lunghissima ed invariata durata del predetto stato, peraltro, sembra in effetti superare di molto quella già considerata in altri noti precedenti giudiziari come idonea a suggellare l'irreversibilità della patologia in oggetto (solo a titolo esemplificativo può ricordarsi, fra i vari casi che hanno assunto rilievo internazionale e di cui si ha traccia negli atti del procedimento, che in Francia, nel caso Hervé Pierra, vicenda di SVP tra le più lunghe, è stata disposta l'interruzione dell'alimentazione con sondino naso-gastrico che teneva in vita una donna in Stato Vegetativo Permanente da otto anni, mentre in Gran Bretagna, nel caso Toni Blands, lo Stato Vegetativo Permanente durava da soli tre anni).Ad ogni modo, di tutti i sopra illustrati elementi conoscitivi ha già preso atto la Corte d'Appello nella pregressa fase del procedimento, e in particolare ha preso atto della conclusione prognostica testè riferita, secondo cui "Nessun recupero della vita cognitiva è ormai possibile", pervenendo alla duplice conclusione che tali elementi fossero idonei ad attestare sia il fatto che Eluana versasse in Stato Vegetativo, sia che tale condizione fosse irreversibile.La motivazione addotta al riguardo è inequivocabile.Già nel decreto pronunciato in data 17 ottobre/10 dicembre 2003, non impugnato sul punto con il primo ricorso innanzi alla Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva osservato che, pur avendo avvertito nel corso della trattazione del procedimento l'esigenza di acquisire uno specifico profilo clinico della patologia di Eluana, doveva considerarsi del tutto «superflua la consulenza tecnica, in quanto alla stregua delle risultanze processuali non sussistono dubbi sulla diagnosi, la prognosi e la condizione clinica attuale di Eluana, quale paziente in stato vegetativo permanente con il quadro prognostico di irreversibilità descritto nella letteratura scientifica».Si trattò, tuttavia, di un accertamento svolto, in apparenza, in via meramente incidentale, nel contesto di un provvedimento che si limitò a confermare il decreto reiettivo emanato dal Tribunale di Lecco.Diversa la situazione, invece, in occasione della pronuncia del successivo decreto in data 15 novembre/16 dicembre 2006.In tal caso la Corte d'Appello non ha confermato affatto la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza del tutore resa dal Tribunale di Lecco sulla base dell'opinione secondo cui il legale rappresentante dell'incapace non sarebbe stato legittimato (neppure con l'assenso della curatrice speciale) a esprimere scelte al posto o nell'interesse del rappresentato; ha al contrario ritenuto che l'istanza fosse ammissibile in ragione del generale potere di cura della persona da riconoscersi in capo al rappresentante legale dell'incapace ex artt. 357 e 424 c.c.Proprio per tale ragione la Corte ha riformato il decreto reclamato e ha dovuto esaminare e giudicare la fondatezza dell'istanza del tutore nel merito, a tal fine affrontando proprio il problema circa il se sussistessero in concreto entrambe quelle due condizioni di legittimità della scelta del tutore cui proprio la Suprema Corte ha fatto poi riferimento.Quanto alla prima, quella dell'irreversibilità dello Stato Vegetativo, la Corte d'Appello ha dovuto esaminarla per prima, poiché di carattere logicamente prioritario, atteso che, senza di essa, sarebbe stato in effetti incongruo procedere ad accertare l'ulteriore condizione riguardante la ricostruibilità di una precedente o presunta volontà di Eluana orientata verso un rifiuto del trattamento di sostegno vitale.Dopo aver risolto positivamente tale prima questione, ha quindi affrontato la seconda, in tal caso risolvendola negativamente sul rilievo secondo cui l'attività istruttoria espletata non avrebbe consentito di attribuire alle idee espresse da Eluana all'epoca in cui era ancora pienamente cosciente un'efficacia tale da renderle idonee anche nell'attualità a valere come "volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita".Solo tale secondo punto della decisione è stato poi impugnato per cassazione, e solo in ordine ad esso la S. Corte ha pronunciato la sentenza di annullamento, imponendo la rinnovazione dell'accertamento di merito in sede di rinvio.Il tema del decidere si ripresenta dunque in questa sede esattamente in tale stato e con il suddetto contenuto: da un lato l'accertamento sul carattere dell'irreversibilità è stato già effettuato e, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo e immodificabile in questo procedimento; dall'altro, occorre rinnovare invece l'accertamento riguardante la ricostruzione della "volontà presunta" di Eluana, in quanto impugnato innanzi alla Suprema Corte e da questa annullato perché non correttamente svolto dalla Corte di merito.Che l'accertamento sullo stato d'irreversibilità sia stato già effettuato, e con esame svolto pure in via principale, si evince con estrema chiarezza dalla motivazione del decreto in data 15 novembre/16 dicembre 2006.Preso atto della documentazione anche di natura clinica acquisita, la Corte ha ritenuto al riguardo provato, appunto, che Eluana effettivamente si trovasse «in Stato Vegetativo Permanente, condizione clinica che, secondo la scienza medica, è caratteristica di un soggetto che "ventila, in cui gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una redistribuzione del tono muscolare". Questo stato (...) è caratterizzato da un "quadro prognostico di irreversibilità" (...). È accertato che lo stato vegetativo di Eluana è immodificato dal 1992, è irreversibile e che la cessazione della alimentazione a mezzo del sondino nasogastrico, richiesta dal tutore e dal curatore speciale, la condurrebbe a sicura morte nel giro di pochissimi giorni» [N.a.: enfasi grafiche aggiunte qui ed ora].In definitiva, l'accertamento sulla sussistenza di uno Stato Vegetativo Permanente irreversibile è stato effettuato già nella precorsa fase del procedimento, in via principale e non meramente incidentale, e appare ormai coperto da giudicato interno, o in ogni caso da un effetto preclusivo endoprocessuale di stabilità/immodificabilità del tutto equiparabile al giudicato (dovendo solo ricordarsi a questo proposito che il concetto di giudicato interno è più ampio di quello di giudicato esterno, perché non attiene solo ai diritti, o ai fatti-diritti, che per di più siano oggetto solo di statuizioni di accoglimento della domanda, ma anche a tutti i fatti semplici e a tutte le possibili questioni sostanziali e processuali che possono insorgere nel processo ed essere oggetto di esame da parte del Giudicante con esito accertativo positivo o negativo).Effetto, questo del giudicato o di una preclusione ad esso equivalente, nemmeno incompatibile (forse è il caso di precisarlo, per quanto possa apparire superfluo) con la struttura formale del presente procedimento, ancorché basata sul modello cd. camerale, considerata la natura della pronuncia terminativa cui il procedimento tende: essa implica, infatti, all'evidenza, una decisione su diritti soggettivi (perdippiù costituzionalmente garantiti, come il diritto alla vita, all'autodeterminazione terapeutica, alla libertà personale), idonea ad assumere efficacia definitiva (sia per difetto di ulteriore impugnabilità nel merito, ma anche - come effetto correlato all'oggettiva natura della materia trattata - a causa dell'efficacia definitiva che, sulla residua aspettativa di vita di Eluana non potrebbe non avere un provvedimento di autorizzazione all'interruzione del sostegno vitale di cui è stata chiesta la pronuncia; oltre che in ragione del fatto stesso che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sia stato ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, tale ammissibilità potendo predicarsi solo in caso di impugnativa riguardante diritti, avverso una decisione atta a divenire definitiva), sì da essere equiparabile a una sentenza in senso sostanziale.Ciò esclude che tale accertamento, già divenuto definitivo e immodificabile, possa essere sottoposto ad una rinnovata verifica, la quale sarebbe, prima ancora che ultronea, processualmente inammissibile.È forse opportuno rimarcare che la sussistenza del giudicato interno è poi tanto più indiscutibile in quanto, alla luce della motivazione contenuta nella sentenza n. 21748/2007, la medesima Suprema Corte sembra aver dato atto, in sostanza, del prodursi di tale effetto, ed è principio giurisprudenziale ormai ricevuto che, quando l'interpretazione del giudicato interno possa considerarsi in tutto o in parte compiuta dalla stessa Corte di Cassazione (nella sentenza di cassazione con rinvio), essa vincoli e condizioni, in modo irreversibile, i poteri del Giudice di rinvio (Cass. Sez. Un. 23 aprile 1971, n. 1175; Casso 11 luglio 1968, n. 2433).La Suprema Corte, infatti, ha apertamente riconosciuto come sia emerso «pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova Eluana Englaro, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale (occorsole quando era ventenne)» [N.B.: enfasi grafiche aggiunte qui ed ora).La Suprema Corte ha anche descritto la condizione di Eluana come un dato di fatto obiettivo, evidenziando i caratteri del suo Stato Vegetativo Permanente: «In ragione del suo stato, Eluana, pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con l'ambiente esterno: i suoi riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è in lei alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, né vi è alcuna capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifici), le sue uniche attività motorie riflesse consistendo in una redistribuzione del tono muscolare».Si tratta evidentemente della presa d'atto dell'accertamento già contenuto nel predetto decreto della Corte d'Appello, accertamento che, non essendo stato impugnato (come invece quello relativo all'impossibilità di ricostruire la volontà di Eluana), non poteva che essere considerato definitivo anche dalla Suprema Corte.Non a caso essa, per indicare in presenza di quali presupposti il Giudice possa autorizzare una scelta del rappresentante legale dell'incapace orientata alla disattivazione del trattamento di sostegno artificiale, è partita esplicitamente proprio dalla constatazione effettuale - basata su quanto emerso in concreto dalle risultanze processuali del presente giudizio - che, di fatto, Eluana giaceva già «da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno».Ora è del tutto evidente che, nel rilevare che nel caso di specie il malato - ossia Eluana Englaro - versava concretamente in Stato Vegetativo Permanente da oltre quindici anni (al momento in cui la Cassazione ha redatto la sua sentenza, ma ora gli anni sono già divenuti sedici e passa), la Suprema Corte ha necessariamente riconosciuto che tale stato, prolungatosi per un lasso di tempo straordinario (comunque ben oltre il termine di dodici mesi riconosciuto idoneo, statisticamente e scientificamente, per formulare una prognosi di irreversibilità secondo le indicazioni e gli studi internazionali di cui s'è detto), nel caso di Eluana è diventato, appunto, definitivo e come tale non più soggetto a regressione o a guarigione, anche solo parziali, l'aggettivo "Permanente" - certamente utilizzato dalla Suprema Corte con piena consapevolezza del dato scientifico - equivalendo, come si è visto, all'aggettivo "Irreversibile" (che a sua volta, per definizione, esprime un significato di immodificabilità/irrecuperabilità/inguaribilità di carattere assoluto, escludendo, per ciò stesso, "la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno", che, se fossero possibili, contraddirebbero in re ipsa la nozione di irreversibilità).Sarebbe dunque anche logicamente contraddittorio, in via consequenziale, oltre che contrario all'intervenuto effetto sostanziale e processuale di giudicato (o a quello analogo di stabilità/preclusione comunque prodottosi), ipotizzare ora che un tale presupposto - l'irreversibilità - possa non più sussistere.Sul che sembra peraltro aver concordato lo stesso Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale intervenuto in causa, visto che, pur concludendo per il rigetto del reclamo - com'era ovviamente suo pieno diritto in virtù della personale valutazione delle risultanze processuali che era chiamato ad esprimere -, ha comunque riconosciuto nel suo parere conclusivo che «in base alle conoscenze mediche Eluana si trova in condizione di Stato Vegetativo Permanente, non essendosi evoluto lo stato di coma derivato dalle lesioni riportate nel sinistro automobilistico da lei subito nel gennaio 1992» [N.B.: enfasi grafica aggiunta qui ed ora], conclusione sulla quale questo Collegio giudicante non avrebbe potuto comunque che concordare, alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti, anche nel caso in cui, se il giudicato non avesse avuto modo di formarsi, fosse stato chiamato ad esprimere ex novo il giudizio già anteriormente espresso dalla medesima Corte d'Appello, in quanto meritevole senza dubbio, in fatto, di essere condiviso.Infine, non può non rimarcarsi ancora che la Suprema Corte, una volta ricostruito il principio di diritto da applicare al caso, ha espressamente cassato il decreto emesso dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte solo con riferimento al mancato accertamento circa la sussistenza della seconda condizione, quella di carattere soggettivo, riguardante la ricostruzione della "volontà presunta" di Eluana, attribuendo ad altra designanda Sezione della medesima Corte territoriale il compito di svolgere appunto (soltanto) tale residuo accertamento.La Suprema Corte, infatti, alla stregua del limitativo e specifico contenuto delle impugnative proposte da tutore e curatrice speciale, ha esclusivamente sanzionato il fatto che i Giudici della Corte di merito, pur preso atto delle convinzioni e dichiarazioni a suo tempo espresse da Eluana, così come emerse in istruttoria, non abbiano «affatto verificato se tali dichiarazioni - della cui attendibilità non hanno peraltro dubitato -, ritenute inidonee a configurarsi come un testamento di vita, valessero comunque a delineare, unitamente alle altre risultanze dell'istruttoria, la personalità di Eluana e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona».Ha quindi concluso, la Suprema Corte, che (proprio) «tale accertamento dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio».Tutto ciò autorizza pertanto, senza altri residui dubbi, a procedere con carattere di novità alla sola indagine riguardante l'unico punto di fatto relativamente al quale la sentenza rescindente della Suprema Corte ha mostrato di voler disporre il rinvio all'attuale giudizio rescissorio: quello riguardante la ricostruzione della "volontà presunta" di Eluana.3. Opportunità e doverosità di un'indagine incidentale e preliminare sull'eventuale sussistenza di plausibili dubbi di legittimità costituzionale del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Reputa peraltro questa Corte di non potersi considerare esentata, prima di concentrarsi su tale aspetto, dallo svolgere ancora un'ulteriore indagine di carattere preliminare ed incidentale.Tale esigenza trae causa dal fatto che, poco tempo dopo l'emanazione della sentenza n. 21748/2007, la Suprema Corte, con un'altra pronuncia ampiamente motivata (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27082), abbandonando un suo precedente indirizzo propugnato in apparente contrasto con quello della Corte Costituzionale, ha compiuto un deciso revirement riguardo alla questione circa il se, il Giudice di rinvio, possa rilevare profili di sospetta incostituzionalità del principio di diritto che, a seguito di sentenze di cassazione con rinvio, egli sia tenuto ad applicare.Ha in particolare ritenuto che il principio di diritto, almeno nei casi e nei limiti in cui la Corte di Cassazione sia pervenuta ad affermarlo senza esaminare esplicitamente specifici profili della sua conformità alla Costituzione, dovrebbe ritenersi pur esso ancora soggetto ad un autonomo controllo di costituzionalità da parte del Giudice di rinvio.Questa, appunto, è sempre stata l'interpretazione della Corte costituzionale, secondo la quale la contraria interpretazione si porrebbe in contrasto «con il chiaro disposto della Legge Cost. n. 1 del 1948, art. 1 e L. n. 87 del 1953, art. 23, secondo cui tali questioni possono essere sollevate nel corso del giudizio, senza alcuna specifica limitazione (...) altrimenti, la Corte costituzionale non potrebbe pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative a norme che devono ancora ricevere applicazione nella fase di rinvio, con conseguente violazione della disposizione costituzionale sopra indicata" (Corte cost. nn. 138/1977, 11/1981, 21/1982, 2/1987, 345/1987, 30/1990, 138/1993, 257/1994, 321/1995, 58/1995, 78/2007).Il contrastante indirizzo della Suprema Corte sul punto (secondo cui invece non sarebbe stato possibile effettuare tale accertamento nel giudizio rescissorio di rinvio, benché il principio di diritto altro non sia che il sostanziarsi di una norma di legge ordinaria, come tale soggetta a valutazione incidentale di legittimità costituzionale da parte del Giudice chiamato a fame applicazione) risulta dunque ora - e almeno per il momento - superato in forza della sopra citata pronuncia n. 27082 del dicembre 2007, con la conseguenza che anche questa Corte d'Appello, nella presente sede, non solo ha la possibilità/facoltà, ma ancor prima il dovere, di valutare, anche ex affido (tanto più in ragione dei molti commenti, anche critici sul piano della legittimità costituzionale, che si sono registrati dopo la pronuncia di cassazione con rinvio in oggetto, della grande delicatezza del tema trattato e dell'enorme importanza degli interessi e dei valori coinvolti), se il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte - in mancanza peraltro, fino ad oggi, di uno jus superveniens di segno contrario rispetto ad esso - non si ponga in eventuale contrasto con norme di rango costituzionale, non risultando svolta da essa alcuna indagine in tal senso, o, comunque, nella parte in cui non ha svolto esplicitamente una siffatta indagine.La quale può proporsi, virtualmente, con riferimento ad entrambi i punti problematici principali del ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte: quello del fondamento del diritto di scelta terapeutica che viene esercitato dall'incapace, attraverso il proprio tutore, rifiutando il trattamento di sostegno alimentare forzato; e quello dei limiti - ritenuti coessenziali ("connaturati") - all'espressione di tale opzione volitiva da parte del tutore.Indagine il cui esito, tuttavia, sembra non poter essere che negativo.Quanto, infatti, al primo punto del ragionamento giuridico sviluppato dalla Suprema Corte, è davvero poco plausibile ipotizzare un qualunque tipo di eventuale contrasto con principi costituzionali, se non altro perché la premessa maggiore da cui muove il suo argomentare a sostegno del pieno diritto di autodeterminazione terapeutica del malato, anche se incapace, si racchiude nella - in effetti ineccepibile - valorizzazione, sul piano giuridico, della preminenza della persona umana e della sua potestà di autodeterminazione terapeutica, che hanno un diretto fondamento normativo proprio in norme di rango costituzionale (artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione).Il valore-uomo (nei suo essere "dato" e nel suo essere "presupposto" come "valore etico in sé") non viene disgiunto dalla Suprema Corte, nella sua lettura delle norme costituzionali (ma com'è del resto congruente anche in senso logico nel rapporto tra soggetto e suoi predicati giuridici), dagli stessi diritti che l'ordinamento costituzionale repubblicano gli riconosce.Tale correlazione si esprime anche rispetto al diritto alla salute e alla vita; chiarimento, questo, certo non nuovo, per quanto di copernicana importanza nell'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione, che è norma fondazionale - nel nostro ordinamento - del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, e chiarissima nel riferire tali diritti, appunto, all'uomo, quali predicati del soggetto-titolare cui essi appartengono.La Suprema Corte ha voluto dunque eliminare ogni possibile fraintendimento, respingendo la contraria concezione che considera il diritto alla salute o alla vita, in certo senso, come un'entità esterna all'uomo, che possa imporsi, in questa sua oggettivata, ipostatizzata autonomia, anche contro e a dispetto della volontà dell'uomo.Laddove, in particolare, la Suprema Corte ha posto in evidenza che la prosecuzione della vita non può essere imposta a nessun malato, mediante trattamenti artificiali, quando il malato stesso liberamente decida di rifiutarli, nemmeno quando il malato versi in stato di assoluta incapacità, ha prospettato un'interpretazione che appare in effetti in grado di attuare, più che di contrastare, il principio di uguaglianza nei diritti di cui all'art. 3 della Costituzione, che evidentemente non va riguardato solo nella finalità di assicurare sostegno materiale agli individui più deboli o in difficoltà, come gli incapaci, ma anche in quella di rendere possibile la libera espressione della loro personalità, della loro dignità e dei loro valori.E tale diritto non può che - necessariamente - esprimersi attraverso la mediazione di "qualcun altro", nella specie non irragionevolmente individuato in un legale rappresentante (peraltro "istituzionale"), ossia il tutore o l'amministratore di sostegno, giacché, se non vi fosse nessun "mediatore" abilitato ad esprimere la "voce" del malato-incapace, non potrebbe neppure attuarsi, per definizione, quel diritto "personalissimo" all'autodeterminazione terapeutica che pure non può non essergli riconosciuto.Risulta altresì ben chiaro come l'orientamento della Suprema Corte non avalli comunque l'esistenza di un diritto assoluto di morire (inteso come negazione o contraddizione del diritto di vivere), ma si limiti a riconoscere l'esistenza di un diritto, di matrice costituzionale - ma che prima ancora incarna la necessità di assecondare un inevitabile destino biologico - a lasciare che la vita segua il suo corso "naturale" fino alla morte senza interventi "artificiali" esterni quando essi siano più dannosi che utili per il malato, o non proporzionati, né da lui tollerabili; senza potersi confondere tale diritto, dunque, con quello, certamente fino ad oggi non riconosciuto dal nostro ordinamento, di eutanasia.Ma da ciò la conseguenza che, paradossalmente, eventuali profili di disformità costituzionale potrebbero tutt'al più ipotizzarsi, sia pure solo in astratto, non già in rapporto al riconoscimento del diritto di autodeterminazione terapeutica anche in favore del malato incapace, ma semmai, piuttosto, con riferimento alle condizioni limitative poste dalla Suprema Corte all'esercizio del diritto stesso da parte del tutore per conto di lui, in quanto potenzialmente idonee a far emergere, appunto, un disparitario trattamento in danno del malato incapace (rispetto a quello pienamente capace e cosciente), in violazione dell'art. 3 della Costituzione appena citato.Sennonché, nemmeno in tal caso un dubbio di costituzionalità ha motivo di porsi plausibilmente in concreto, almeno a giudizio di questo Collegio giudicante, e nei limiti consentiti da una mera delibazione incidentale e sommaria, potendo al più ravvisarsi, nel pronunciamento della Suprema Corte, un semplice parziale difetto di enunciazione dei fondamenti logici atti a giustificare l'operare delle condizioni limitative da essa dettate (fondamenti logici che però, come ora si dirà, appaiono comunque enucleabili proprio in quanto le dette condizioni limitative sono state considerate dalla Suprema Corte come "connaturate" alla necessità di far capo alla volontà dell'incapace), e non un difetto di conformità a parametri costituzionali.Così, dove la Suprema Corte ha ritenuto che l'opzione del tutore orientata al rifiuto del trattamento medico non sia del tutto libera, ma debba comunque essere espressione del reale sentire e della "voce" dell'incapace da ricostruire in via presuntiva, essa ha sì posto una condizione limitativa, senza peraltro aver modo di esplicitarne in modo più esteso il fondamento logico di carattere generale (e nemmeno normativo, questo non apparendo del tutto surrogabile, forse, con il richiamo, apparentemente analogico, all'art. 5 del d.lgs. n. 211 del 2003, a tenore del quale il consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica - dunque rispetto ad una ipotesi del tutto speciale - deve corrispondere alla "presunta volontà" dell'adulto incapace), ma pur sempre una condizione che si muove all'interno della sfera logica del principio di libera autodeterminazione terapeutica del malato, poiché mira in effetti solo a ricostruire compiutamente proprio quella volontà del soggetto incapace senza la quale non potrebbe per definizione realizzarsi il suo diritto di autodeterminazione.Si tratta quindi, in effetti, di un limite di natura logica coessenziale all'espressione del diritto "personalissimo" (come precisa la Suprema Corte, ponendolo in connessione con limiti nascenti dalla "funzionalizzazione del potere di rappresentanza") di autodeterminazione volitiva orientata al rifiuto del trattamento, e dunque all'interno di quella tutela di tale diritto basata sulle norme costituzionali sopra citate. In tal senso, il suddetto limite non sembra dunque porsi specificamente in contrasto con il principio di uguaglianza, ma piuttosto realizzarlo.Parimenti, ove si è ritenuto che solo il carattere irreversibile dello stato vegetativo del malato possa in via di principio conferire legittimità al rifiuto del tutore al trattamento, anche in tal caso la condizione limitativa sembra muoversi sempre all'interno della sfera logica dell'autodeterminazione.La Suprema Corte non ha avuto modo di motivare con ampiezza neppure il fondamento logico di tale condizione limitativa, ma è ragionevole ritenere che essa si sia mossa partendo dall'implicito, ma evidente presupposto che, se il tutore potesse esprimere una volontà orientata al rifiuto anche in caso di patologia reversibile, come si è ritenuto che possa fare motu proprio un malato non incapace (dal che l'eventuale dubbio di trattamento diseguale), finirebbe per privare il malato, nella prospettiva di un recupero delle sue facoltà psichiche (reso possibile appunto dal carattere reversibile della patologia), della potestà di esprimersi un domani lui stesso, direttamente e personalmente, in merito a tale scelta; privazione, questa, che finirebbe per contraddire logicamente proprio quel diritto di autodeterminazione terapeutica del malato che trae fondamento dagli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione (e proprio per questo motivo tale diritto potrebbe tradursi invece, senza indegradati residui, in una valida espressione di volontà del tutore in caso di un'incapacità patologica del malato che, in quanto irreversibile, escluda in re ipsa la possibilità di un futuro ripristino della sua possibilità di determinazione volitiva).In tal caso, perciò, l'estrapolazione della condizione di irreversibilità della patologia che determina il diverso modo di operare della volontà a seconda che il malato sia o meno capace di esprimerla validamente e direttamente al fine dell'interruzione delle cure mediche, non sembra tradursi affatto in un'ipotesi di discriminazione ingiustificata; la quale, peraltro, nemmeno avrebbe rilevanza nel presente giudizio ai fini del decidere, considerato che, come si è visto, nel caso di specie effettivamente sussiste, in base ad un già effettuato e definitivo apprezzamento di fatto, secondo l'accertamento compiuto nella pregressa fase del procedimento, appunto quel carattere della permanenza/irreversibilità dello stato vegetativo in cui versa l'incapace, che la Suprema Corte ha considerato imprescindibile.Resta infine da rilevare che un plausibile dubbio, di eventuale disformità costituzionale per disparità di trattamento non ha modo di porsi nemmeno con riferimento all'ultimo e più generale profilo, enucleabile - allo stato attuale del dibattito giuridico - ai fini di tale indagine: quello attinente, cioè, al ribaltamento di prospettiva cui sembra dar luogo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte laddove essa ha prospettato che, mentre per il malato capace di esprimersi, sempre e soltanto la prestazione di un valido consenso informato al trattamento medico possa legittimare quest'ultimo; al contrario, per il malato incapace, il trattamento sia da considerare di per sé legittimo, salvo motivato e valido rifiuto del tutore alla sua erogazione (e sempre che risulti espresso conformemente alle richiamate condizioni limitative).Tale distinzione risponde, infatti, proprio all'evidente diversità di situazione oggettiva che accompagna chi cada non già in una qualunque situazione di incapacità, più o meno totale e più o meno transitoria, ma solo chi cada in quella del tutto speciale condizione-limite definibile Stato Vegetativo Permanente.Ove sopravvenga tale stato, il trattamento di sostegno alimentare forzato non può che autolegittimarsi sempre, nell'immediatezza, anche in mancanza di esplicito consenso, e non solo per un elementare principio di precauzione, ma ancor prima per il suo carattere di cura medica doverosa sin dall'inizio, in quanto finalizzata al rispetto del diritto alla vita del malato incapace.Ma, proprio per questo, la legittimità del trattamento non può venir meno sic et simpliciter successivamente, almeno fino al momento in cui non sopravvenga una valida espressione di volontà contraria del tutore (nei termini e secondo i requisiti già detti) o altra giusta causa legalmente riconosciuta come idonea a determinare la cessazione della terapia.La possibilità di considerare legittima una richiesta del tutore volta all'interruzione del trattamento di sostegno vitale non può essere poi esclusa (nemmeno ora che una disciplina legislativa specifica non è stata ancora emanata su tale problematica) neppure nei casi in cui sia di fatto impossibile ricostruire una volontà presunta dell'incapace orientata al rifiuto del trattamento (ipotesi di impossibilità - di esperire un substituted judgment di carattere soggettivo/volontaristico - rispetto alla quale potrebbe in effetti apparire ingiustamente sfornito di tutela il diritto alla dignità individuale del malato incapace, da un lato non potendosi affermare, ma neppure escludere, che egli sarebbe stato contrario al trattamento, e dall'altro correndo egli il rischio di restare indefinitivamente esposto a trattamenti che potrebbero anche essere - prima ancora che per soggettiva opinione - obiettivamente degradanti), anche se tale soluzione potrebbe sembrare a prima vista incoerente con l'opinione della Suprema Corte, laddove questa, ad oggettiva confutazione della contraria prospettazione del tutore, ha ritenuto che non sia ravvisabile nel trattamento alimentare forzato con sondino nasogastrico una forma di accanimento terapeutico in sé, dando così adito alla possibilità di inferirne che l'interruzione del trattamento stesso non potrebbe mai considerarsi come il "best interest" del malato incapace.Il convincimento espresso dal S. Collegio circa la non configurabilità oggettiva di un'ipotesi di accanimento terapeutico sembra infatti prospettato e riguardare solo, nella concreta situazione esaminata (e dunque sulla base, in apparenza, di un apprezzamento più di fatto, che di natura nomofilattica), la specifica terapia costituita dall'alimentazione con sondino naso-gastrico erogata ad una malata in condizioni di riceverla senza particolare difficoltà o intolleranza fisica, e non qualunque altro genere di trattamento medico di sostegno vitale che risultasse pure in concreto praticato con carattere intollerabilmente invasivo e secondo le mutevoli prassi operative della scienza medica (peraltro soggette ad evolversi anche in tale ambito).Vero è che tale convincimento sembra poi essersi riflesso in senso restrittivo nell'enunciazione del principio di diritto (poiché questo risulta perentoriamente formulato come se non vi fosse mai spazio per un giudizio di sproporzionalità oggettiva della cura quando non fosse possibile ricostruire la volontà presunta del malato incapace); tuttavia, siccome il principio enunciato può vincolare solo questo Giudice nel presente giudizio e solo in relazione alla ritenuta non sproporzionalità della specifica terapia di alimentazione forzata che le parti ricorrenti in cassazione avevano considerato e chiesto di considerare come accanimento terapeutico (appunto l'alimentazione/idratazione forzata con sondino naso-gastrico erogata ad Eluana), è lecito inferirne che la forma espressiva utilizzata dalla Suprema Corte per formulare il detto principio vada al di là delle sue stesse intenzioni, e che nulla comunque impedisca di ritenere che il tutore possa adire l'Autorità Giudiziaria quando, pur non essendo in grado di ricostruire il pregresso quadro personologico del rappresentato incapace che si trovi in Stato Vegetativo Permanente, comunque ritenga, e riesca a dimostrare che, il (diverso) trattamento medico in concreto erogato sia oggettivamente contrario alla dignità di qualunque uomo e quindi anche di qualunque malato incapace, o che sia aliunde non proporzionato, e come tale una forma di non consentito accanimento terapeutico, e quindi un trattamento in ogni caso contrario al "best interest" del rappresentato, quale criterio, quest'ultimo, da utilizzare come dirimente fattore diacritico in via surrogatoria per una decisione di interruzione del trattamento.Da un lato, infatti, se si esamina l'intera motivazione, emerge come la Suprema Corte abbia comunque fatto salvo il ricorso al criterio generale del "best interest", il quale, è appena il caso di notarlo, avendo sempre come referente l'utilità del malato, non può restare confinato in senso meramente soggettivistico solo nell'area di un'indagine riguardante la volontà/personalità.Dall'altro, poi, il riferimento alla specifica tipologia del trattamento di sostegno alimentare sembra assumere, nell'enunciato principio di diritto, ed alla stregua del valore attribuito all'indagine sulla volontà presunta dell'incapace, un rilievo logicamente secondario: la Suprema Corte, infatti, si preoccupa sì di chiarire che l'alimentazione forzata non è una forma di accanimento terapeutico, ma richiede al Giudice di rinvio, prima ancora di accertare se Eluana avrebbe o meno accettato tale trattamento in particolare, di valutare piuttosto se, in ragione delle sue concezioni di vita e in ispecie di dignità della vita, lei avrebbe comunque accettato o meno di sopravvivere in una condizione di totale menomazione fisio-psichica e senza più la possibilità di recuperare le sue funzioni percettive e cognitive.Pertanto, con il principio di diritto in esame, la Suprema Corte sembra essersi peritata più di rimarcare questo rapporto logico, che di escludere in via di principio, e con riferimento ad ogni altra ipotesi, il rilievo che potrebbe assumere il carattere oggettivamente degradante o sproporzionato di un singolo trattamento di sostegno vitale (non a caso, del resto, la stessa Suprema Corte ha evidenziato che, finanche quando tale trattamento ancora consista nell'alimentazione indotta con sondino naso-gastrico, la quale, di norma, non dovrebbe considerarsi, secondo la sua opinione, una forma di accanimento terapeutico, essa può non dimeno assumere tale connotazione in alcune particolari situazioni, a loro volta indicate dalla Suprema Corte, ma chiaramente soltanto a titolo esemplificativo, con riferimento ai due casi in cui, nell'imminenza della morte: a) l'organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze fornite; b) oppure sopraggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di alimentazione; si tratta peraltro di casi - per quanto controversi - riportati anche nella sopra citata Relazione redatta dal Gruppo di esperti del Ministero della Sanità, e si suppone che, ove tali casi ricorrano, possa farsi luogo ad un provvedimento di autorizzazione all'interruzione del trattamento anche se manchi la possibilità di ricostruire la volontà presunta dell'incapace).Ne consegue il superamento del rischio di ravvisare un vuoto di tutela ingiustificato del malato incapace (potenzialmente tale da concretare una lesione al paradigma di cui all'art. 3 della Costituzione) nei casi in cui sia impossibile ricostruire una sua volontà presunta chiaramente rivolta al rifiuto del trattamento, almeno se, ed in quanto, l'opinione della Suprema Corte venga recepita, come sembra più corretto, nei termini appena indicati, e dunque con interpretazione coerente rispetto al suo dictum e anche costituzionalmente orientata.Nessun particolare dubbio sul piano della disformità costituzionale sembra porre, infine, l'enunciazione del principio di diritto laddove, in forza del ragionamento della Suprema Corte, deve ritenersi ormai accertato - sulla base di un'interpretazione che, se non propriamente di natura nomofilattica, comunque rende non più controversa la questione nel presente giudizio ai fini del decidere - che l'alimentazione/idratazione artificiale con sondino naso-gastrico sia un trattamento di natura medica, giusta la specificazione con cui la Suprema Corte ha ritenuto di dover confutare la contraria opinione espressa in proposito dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte d'Appello nel decreto emesso all'esito della precedente fase processuale.Su tale aspetto, si tratta solo di prendere francamente atto che l'accertamento della Suprema Corte fa stato in questa sede, e non può quindi essere revisionato.Per il che, non potendo ormai più individuarsi alcun ostacolo atto ad impedirlo, deve infine procedersi a trattare del profilo tematico riguardante la corrispondenza alla presunta volontà di Eluana della richiesta di autorizzazione del tutore orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale.4. Il residuo accertamento demandato al Giudice di rinvio: valutazione in ordine all'attendibilità della ricostruzione effettuata dal tutore sulla "volontà presunta" di Eluana orientata al rifiuto del trattamento di sostegno vitale. Parametri di riferimento cui attenersi ai fini dell'apprezzamento di fatto.Al riguardo, peraltro, tre elementi di giudizio contenuti nella motivazione della sentenza n. 21748/2007 ed un altro contenuto nel decreto di questa Corte in data 15 novembre/16 dicembre 2006 rendono almeno in parte già compiuta tale indagine, il che allevia non poco la responsabilità del decidere che compete a questo Collegio giudicante.La Suprema Corte, infatti, proprio nello specificare la condizione consistente nella necessità di ricostruire la volontà presunta. ha puntualizzato (v. paragrafo 9 della sentenza):a) che nell'indagine istruttoria già svolta nella pregressa fase del procedimento è stato "appurato, per testi, che Eluana, esprimendosi su una situazione prossima a quella in cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a trovarsi, aveva manifestato l'opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma";b) che in tal modo sono stati acquisiti convincimenti e dichiarazioni di Eluana "della cui attendibilità [leggasi: "i Giudici della Corte d'Appello"] non hanno peraltro dubitato";c) che l'accertamento demandato ai Giudici del rinvio va da essi effettuato tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, compresa la "convergente posizione assunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore speciale) nella ricostruzione della personalità della ragazza".Alla luce di tale triplice puntualizzazione, costituente presupposto - e quindi per ciò stesso parte connotativa e costitutiva - del principio di diritto posto a base della pronuncia di cassazione con rinvio, deve ritenersi dunque già "appurato, per testi, che Eluana (...) aveva manifestato l'opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma"; che comunque sulle idee e sulle dichiarazioni espresse da Eluana a tale riguardo è stato già espresso un giudizio orientato a considerarle indubitabilmente attendibili; e che ai fini della conclusiva valutazione circa la conformità dell'interpretazione data dal tutore in ordine alla presunta volontà di Eluana assume rilievo anche la circostanza che la curatrice speciale abbia in effetti completamente confermato e avallato tale interpretazione, aderendo in tutto e per tutto alle allegazioni e alle istanze del tutore.Quanto al decreto di questa Corte in data 15 novembre/16 dicembre 2006, ivi risulta affermato, con riferimento alle testimonianze rese dalle amiche di Eluana, che il relativo contenuto, «benché sia indicativo della personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni, non può essere tuttavia utilizzato al fine di evincere una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita».Come si è detto, la Suprema Corte ha considerato erronea la conclusione di tale ragionamento, ma non la sua premessa valutativa, che pertanto assume anch'essa in questa fase del procedimento il significato di un apprezzamento di fatto non più controverso, nel senso che le prove testimoniali assunte sono state già considerate "indicative della personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni".Può allora ritenersi che, anche in tal caso, anche all'interno dello specifico accertamento riguardante la "volontà presunta", il giudizio di fatto demandato a questa Corte sia alquanto più ristretto di quanto non appaia ad una prima sommaria lettura del principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio.Ad ogni modo può essere utile ricordare che tale giudizio, secondo il principio enunciato dal Supremo Collegio, deve intendersi finalizzato in generale ad accertare complessivamente (comprese cioè le predette circostanze già appurate):1) quale sia - nei suoi aspetti essenziali - la ricostruzione effettuata dal tutore in ordine alla presunta volontà di Eluana;2) se tale ricostruzione, laddove suppone che la decisione ipotetica che Eluana avrebbe assunto ove fosse stata capace sarebbe stata quella del rifiuto del trattamento di sostegno vitale, possa considerarsi attendibile e non quindi espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, né in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione;3) se la ricostruzione della volontà ipotetica abbia riscontro nei vari elementi conoscitivi emersi dall'istruttoria, che devono connotarsi come elementi di prova chiari, univoci e convincenti;4) se e in che misura la curatrice speciale abbia assunto una posizione convergente con quella del tutore;5) se la ricostruzione effettuata dal tutore e riscontrata con gli elementi di prova sopra indicati tenga conto, con riferimento al passato di Eluana:5a) della sua personalità;5b) della sua identità complessiva;5c) del suo stile di vita e del carattere della sua vita;5d) del suo senso dell'integrità;5e) dei suoi interessi critici e di esperienza;5f) dei suoi desideri;5g) delle sue precedenti dichiarazioni;5h) del suo modo di concepire l'idea di dignità della persona (alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive).4.1. Aspetti salienti della ricostruzione effettuata dal tutore in ordine alla "volontà presunta" di Eluana; convergente posizione della curatrice speciale.Cominciando dal primo aspetto, quello riguardante il contenuto della ricostruzione della volontà di Eluana effettuata dal tutore, ne costituiscono fonte sia i molteplici scritti difensivi, sia alcune specifiche dichiarazioni rese in alcuni documenti, sia le dichiarazioni raccolte a verbale in sede di interrogatorio.Questa Corte ha infatti ritenuto opportuno interrogare direttamente e nuovamente il Sig. Englaro nel corso dell'udienza camerale odierna, ponendogli molteplici domande e richieste di chiarimento, nella convinzione non solo che l'istruttoria, in questa fase rescissoria del procedimento, per la parte ancora oggetto di giudizio, dovesse estendersi - per quanto possibile - a recepire ogni ulteriore ed utile elemento informativo oltre alle prove già acquisite, ma anche che parte della valutazione di credibilità della ricostruzione offerta dal tutore dipendesse anche dal modo in cui egli fosse riuscito oralmente ad esporre di persona, e convincentemente, le esperienze e le convinzioni di vita di Eluana ed esposto di persona le ragioni della sua istanza di autorizzazione all'interruzione del trattamento.In questa occasione il Sig. Englaro ha fornito una rappresentazione globale della personalità di Eluana, che, a questo Collegio giudicante, è parsa lucida e precisa, pienamente in linea con il quadro personologico tratteggiato già nei precedenti scritti difensivi.Egli ha in particolare raffigurato - anche con l'ausilio del riferimento a specifici episodi - una ragazza dalla precoce ed acuta intelligenza e dalla vibrante sensibilità, responsabile, indipendente, estranea a qualunque compromesso o ipocrisia, piena di voglia di vivere con intensità la sua vita, franca ed aperta alle esperienze con gli altri, con la voglia di viaggiare e vedere il mondo, un autentico "purosangue della libertà" (questa la definizione datane dai genitori anche in una congiunta dichiarazione scritta recante la data del 15.12.2005).Ha ricordato - tra gli episodi più sintomatici della precocità di Eluana - che, già quando non aveva ancora compiuto dieci anni, era riuscita a colpire e carpire, durante una lunga passeggiata, l'attenzione del suo anziano nonno (imprenditore e insegnante in una scuola tecnica, e certamente in grado di dare un giudizio culturalmente adeguato) per come aveva dialogato con lui su argomenti riguardanti in generale la vita e la morte, lasciando sorpreso il nonno di tanta già acquisita maturità di pensiero e del suo manifestarsi come "spirito libero".Ha detto di essere stato sempre impressionato proprio dall'intensità della voglia di libertà di Eluana, che mostrava "di voler essere a tal punto libera e responsabile da reagire con forza in qualunque occasione le stesse sembrando che gli altri la forzassero a fare o a dire qualcosa" contro la sua volontà.A questo riguardo ha anche menzionato - tra gli altri - un ulteriore episodio particolarmente significativo, accaduto quando Eluana aveva circa tredici anni, allorché, trovandosi in vacanza al mare ("lei adorava il mare"), reagì in maniera "sorprendentemente intensa" alla proibizione impostale dal padre di non uscire di casa oltre una certa ora: cominciò a sudare tanto profusamente che la nonna, presente alla scena, preoccupata di questo tipo di reazione, "fulminò il padre con lo sguardo" affinché recedesse dalla sua imposizione.Nel riferire di tali ed altri particolari episodi, peraltro, è bene sottolineare che il Sig. Englaro non ha mostrato di voler trarre da essi alcuna conclusione generale sul piano della correttezza comportamentale di Eluana, né di voler farsi vanto del modo di agire "ribelle" di Eluana, ma ha mostrato solo di voler dare un quadro quanto più verace possibile della personalità "indipendente" della figlia e delle sue convinzioni di vita, che egli si sente, in sostanza, "vincolato" a rispettare e far rispettare in una situazione in cui Eluana non è più in grado di farlo da sola.In quest'ordine di idee il Sig. Englaro ha posto in luce anche lo stato di disagio e di sofferenza che ha accompagnato una parte dell'esperienza scolastica di Eluana, quella riguardante i cinque anni trascorsi, dopo aver frequentato la scuola pubblica fino alla terza media, presso un liceo linguistico privato gestito da suore nella sua città di residenza (liceo che - a suo dire - si era trovata "costretta" a frequentare, perché non vi era in loco altro liceo linguistico pubblico, e non per particolari motivazioni religiose, in quanto Eluana non era una cattolica praticante, ma anzi piuttosto ribelle alle regole che una qualunque istituzione pretendesse di imporle dall'alto), essendosi dovuta adattare ad un contesto ambientale e ad un corpo docente che, nel giudizio di Eluana, sarebbero stati del tutto refrattari al confronto e al dialogo, mentre lei considerava questi ultimi di essenziale importanza.Tale esperienza le avrebbe creato una così forte crisi di rigetto e di insofferenza da indurla a cercare, dopo i primi tre anni di frequenza, di transitare ancora alla scuola pubblica, ma trovandosi ancora impedita a farlo perché il liceo linguistico pubblico nel frattempo istituito non prevedeva ancora i corsi per la quarta e la quinta classe.Ha evidenziato il Sig. Englaro che nemmeno la successiva iscrizione di Eluana al corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, pur fatta per sua libera scelta, riuscì ad appagarne l'inquieto spirito, tanto che, desiderosa di intraprendere poi una carriera che le potesse permettere di viaggiare il più possibile e di valorizzare al massimo le sue abilità linguistiche in modo da moltiplicare le sue possibilità di avere scambi e contatti con gli altri, mutò successivamente indirizzo di studi passando a frequentare una facoltà linguistica di tipo turistico-manageriale; segno anche questo, a detta del padre, della sua "irrefrenabile esplosività", che non le consentiva di "appagarsi se non attraverso un continuo confronto, libero e profondo, con tutte le esperienze della vita".Questo modo di intendere la vita è stato ritenuto dal Sig. Englaro del tutto inconciliabile con l'attuale condizione di Eluana e con le scelte che lei avrebbe verosimilmente fatto se avesse potuto decidere.A conferma di tale convincimento sono stati fatti anche altri riferimenti, che risultano poi ancor più profusi negli scritti difensivi, in ordine alle reazioni manifestate da Eluana con specifico riferimento ad eventi tragici che avevano determinato il coma, o comunque condizioni di assoluta incapacità di locomozione o di percezione, di amici suoi o di personaggi noti (come lo sciatore Leonardo David della Nazionale azzurra, la cui analoga tragedia, sfociata, dopo vari anni di "coma" come si affermava genericamente all'epoca - nella morte avvenuta nel 1985, secondo quanto è stato riferito dal Sig. Englaro in udienza anche con memoria del riferimento temporale, sarebbe stata pure molto commentata da Eluana, anche perché il noto sciatore pare abbia passato un certo tempo proprio in Lecco, città di residenza della ragazza).In vari frangenti Eluana avrebbe manifestato la ferma convinzione che restare in quelle condizioni non sarebbe stato, per lei, un vero vivere, perché solo una vita piena, o comunque in condizioni di capacità di muoversi, di pensare, di comunicare e di rapportarsi con gli altri avrebbe meritato di essere vissuta, mentre non lo sarebbe stato una vita meramente biologica.Più volte il tutore ha ripetuto il concetto che, in ogni caso, Eluana non avrebbe sopportato di sopravvivere in condizioni tali da dover dipendere dall'altrui costante assistenza o tali da renderla un semplice oggetto sottoposto all'altrui volontà, e ha sostenuto che lei stessa avrebbe in varie occasioni manifestato tale idea.Il Sig. Englaro ha in conclusione evidenziato che "sarebbe stato per lei inconcepibile che qualcun altro potesse disporre della sua vita contro la sua volontà e le sue scelte" (...) e ha indicato proprio nel rispetto di tale sentire l'iniziativa processuale da lui intrapresa: "tutta la vicenda che ancora conduce al presente procedimento nasce proprio anche dalla convinzione paterna e materna che Eluana avesse diritto all'affermazione di questo suo modo di essere e di pensare".Ciò premesso, deve segnalarsi che le dichiarazioni rese nell'odierna udienza dal Sig. Englaro appaiono credibili anzitutto, come già rilevato poc'anzi, per le modalità con cui sono state espresse, avendo potuto notare questa Corte il suo atteggiamento pacato, ma fermo e preciso nel delineare la figura di Efuana.Non è trapelata, in particolare, ad onta delle molteplici sollecitazioni con cui si è cercato di approfondire le sue dichiarazioni, alcuna tendenza a "mettere in bocca" ad Eluana parole del tutore, che invece ha più volte voluto precisare che determinate frasi ed espressioni da lui utilizzate per descrivere la personalità di Eluana erano proprio quelle che aveva pronunciato quest'ultima.Un ulteriore e significativo elemento di conforto in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dal Sig. Englaro deriva dalla già ricordata "convergente posizione" assunta dalla curatrice speciale.Merita rimarcare, a tal proposito, che, secondo il senso apparente della direttiva interpretativa della Suprema Corte, tale convergenza di posizione gioca un ruolo rilevante non solo sul piano probatorio, ma, ancor prima, sul piano della stessa intrinseca credibilità della ricostruzione della volontà presunta dell'incapace offerta dal tutore, tale effetto derivando appunto dal fatto che a quella sorta di "interpretazione autentica" della volontà, dei desideri e della personalità di Eluana che si richiedeva fornisse, e che ha in concreto fornito, il tutore, quale suo "fiduciario" istituzionale, si è aggiunta, convergendo con essa, l'identica versione data dalla curatrice speciale, nominata al fine di eliminare ogni possibile rischio derivante da un eventuale conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentata.Integrazione - di valutazione e di volontà - che non può non rivestire un rilevante significato ai fini decisori, data la funzione di garanzia e di controllo che alla curatrice speciale è stata demandata, come soggetto imparziale, proprio al fine di verificare in via di principio la genuinità e trasparenza delle intenzioni e dei fini che possono aver mosso il tutore, onde depurarli da ogni possibile rischio d'interesse egoistico.Rischio peraltro che, nella specie, sembra quasi da doversi escludere in re ipsa già sul piano puramente economico-materialistico-logistico, considerate le modalità di cura di cui ha sempre fruito e ancora fruisce Eluana (pacificamente risultando ricoverata presso una struttura ospedaliera esterna che non richiede l'assistenza domiciliare continua dei familiari, e con costo integralmente a carico del S.S.N.) e tenuto conto che, trattandosi di persona incontestatamente nullatenente, non viene in gioco neppure alcun interesse ereditario dei genitori (nei confronti dei quali, del resto, è difficile anche ipotizzare un generico interesse a liberare eventualmente altri figli, specie rispetto al futuro, dal "peso" di Eluana, visto che lei era, ed è rimasta, figlia unica).La curatrice speciale ha inoltre pienamente confermato nei suoi contenuti la genuinità ed attendibilità della ricostruzione effettuata dal tutore, basandosi sulle indagini da lei stessa personalmente svolte, escludendo espressamente che - a suo giudizio - la suddetta scelta possa essere stata condizionata da particolari interessi egoistici.Può essere utile rimarcare, incidentalmente, che le dichiarazioni del tutore risultano avallate anche dalla madre di Eluana, la Sig.ra Saturna Minuti, che ha sottoscritto due lettere inviate ad Autorità istituzionali con cui entrambi i genitori di Eluana hanno concordemente ricostruito la lunga vicenda umana e processuale della figlia e descritto nei suoi tratti essenziali la sua personalità libera e la sua convinzione di non poter vivere in uno stato di assoluta menomazione e soggezione.Infine, rende anche credibile la genuinità del sentimento che ha portato il tutore ad effettuare la sua scelta, una lettera - acquisita in atti e mai contestata - scritta da Eluana ai genitori in prossimità delle ultime festività natalizie cadenti poco prima dell'incidente stradale in cui restò coinvolta. In essa Eluana dichiarò l'intenzione di voler comunicare e trasfondere al padre e alla madre tutta la fiducia e il grande affetto che provava per loro, la sua riconoscenza per quello che essi erano come persone, per come avevano sempre dialogato con lei, per come le erano stati sempre vicini, per come l'avevano curata, educata e trattata, e per quello che erano riusciti a fare di lei.Si tratta di espressioni che contribuiscono a rendere recessivo il dubbio sulla possibilità che la scelta a difesa di Eluana, come delineata dal tutore, possa essere stata inquinata o appannata da interessi o fini secondi, piuttosto che essere stata dettata semplicemente da affetto e rispetto.4.2. I riscontri testimoniali. Valutazione finale e conseguenze dell'esito istruttorio.Il dato probatorio più rilevante non può che restare comunque, a parere di questa Corte, la conferma della ricostruzione effettuata dal tutore così come emergente dalle dichiarazioni testimoniali rese da alcune amiche di Eluana (Francesca Dall'Osso, Laura Portaluppi e Cristina Stucchi) sui fatti indicati nei capitoli di prova che la curatrice speciale (e non il tutore, si badi) ha potuto comporre e formulare dopo aver svolto lei stessa indagini sul passato di Eluana.Reputa questa Corte che le testimoni abbiano offerto un decisivo contributo conoscitivo, tanto più credibile in quanto tali amiche hanno quasi tutte frequentato Eluana sin dall'infanzia (e dunque hanno avuto modo di conoscerla profondamente) e non hanno riferito solo di singoli episodi, ma hanno tratteggiato anch'esse una sorta di modello personologico di Eluana.In ogni caso è proprio nel rapporto di amicizia fra coetanei, forse ancor di più che nel rapporto con genitori o fratelli, che ciascuno esprime la maggior parte delle proprie convinzioni, delle ansie, delle angosce, del suo vero modo di essere. Da qui il valore inevitabilmente molto rilevante che assumono le dichiarazioni di amici ed amiche (oltre che dei familiari), specie quando siano passati molti anni dal momento in cui una persona ha avuto modo - come nel caso di Eluana - di esprimere se stessa, poiché solo l'immagine che si forma nella memoria di chi è stato con essa in una relazione di maggiore intimità può riuscire, almeno in parte, a sfuggire ai deleteri effetti del tempo e del distacco.Questo senza poi considerare che, come già s'è rilevato prima, almeno parte della valutazione sull'attendibilità delle prove testimoniali e sul loro significato (sia sulla personalità indipendente, ribelle e irremovibile di Eluana, sia sulla sua concezione di una vita degna solo se vissuta con pienezza di facoltà motorie e psichiche) è stata già compiuta dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte con il decreto del 15.11/16.12.2006, come rilevato anche dalla Suprema Corte.Ad ogni modo, in relazione appunto a quella che è stata - con espressione sintetica - la "Weltanschauung" di Eluana, presentano considerevole interesse le seguenti dichiarazioni estratte dalle complessive deposizioni testimoniali.Ha riferito la teste Francesca Dall'Osso:«Eluana era molto vivace, sempre allegra, con mille interessi (..). Le sarebbe piaciuto fare qualcosa che avesse attinenza con i viaggi. Voleva fare una professione che le consentisse di viaggiare. La sua indipendenza non le consentiva di essere inquadrata nelle regole, ad esempio a scuola. Eluana dava un valore molto profondo alla vita che però, secondo lei, doveva essere vissuta fino in fondo. Non avrebbe mai accettato una vita con limitazioni sia di tipo fisico che mentale (...). L'andare a scuola dalle suore era una scelta forzata, perché era il solo liceo linguistico in zona (...). L'incidente di Eluana è avvenuto quando la stessa aveva circa venti anni e quindi quasi un anno dopo che aveva cambiato università, anzi pochi mesi dopo, perché l'università è iniziata ad ottobre e l'incidente è avvenuto a gennaio. Eluana aveva cambiato facoltà da giurisprudenza a lingue».Ha soggiunto la teste Laura Portaluppi:«Eluana aveva il sogno di lavorare con me e andare in giro per il mondo con il nostro lavoro, una attività di movimento e non certo sedentaria. Eluana non era sportivissima, ma sempre in movimento e molto, molto vivace».Infine, per la teste Cristina Stucchi:«Eluana era vivacissima - non stava mai ferma - doveva sempre fare qualcosa - diventava matta all'idea di stare un pomeriggio in casa - era lei che organizzava e animava la compagnia degli amici».Si tratta di dichiarazioni in effetti conformi alla descrizione di alcuni significativi tratti della personalità di Eluana fatta dal Sig. Englaro e confermano senza dubbio lo spiccato spirito di libertà e di indipendenza di Eluana, la sua insofferenza a qualunque costrizione.La credibilità dei riferimenti alla voglia di essere libera ed indipendente trae anche conforto dai contestuali riferimenti all'indole di Eluana, descritta come "vivacissima", come una che "non stava mai ferma", che non voleva "essere inquadrata nelle regole", alla sua voglia di muoversi e viaggiare per il mondo.Particolarmente importante è poi il significato che, nel giudizio di Eluana, come riferito dalla prima teste, doveva attribuirsi alla vita: "Eluana dava un valore molto profondo alla vita che però, secondo lei, doveva essere vissuta fino in fondo" e senza limitazioni.Appare dunque sin da questi tratti una ragazza che, prima nel suo intimo essere, e poi anche nelle sue convinzioni, era espressione di un innato, genuino spirito di libertà e di indipendenza, che amava muoversi di continuo, che voleva vivere intensamente.Il suo senso della vita, poi, appare non meramente astratto o metafisico, ma concreto. Proprio il suo grande amore per la vita esprimeva una condizione limitativa di senso: vita (amata e da amare) era solo quella che poteva essere vissuta pienamente.Dunque la valutazione già espressa dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte nel decreto del 15.11/16.12.2006, con specifico riferimento al fatto che il contenuto delle suddette testimonianze fosse e sia «indicativo della personalità di Eluana, caratterizzata da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà e della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni», appare, oltre che conclusione valutativa ormai definitiva in quanto non specificamente impugnata, anche e comunque frutto di un accertamento pienamente corrispondente alle prove acquisite.Quanto, poi, al relazionarsi di Eluana con problematiche specificamente attinenti alla vita e alla morte, e in particolare alla scelta verso cui si sarebbe diretta la sua volontà in caso di assoggettamento a un trattamento di sostegno alimentare forzato in una situazione di assoluta perdita delle sue capacità di locomozione, percezione e cognizione, si è già detto che il predetto decreto ha anche definitivamente riconosciuto che Eluana ha più volte espresso l'idea che sarebbe stato meglio per lei morire subito piuttosto che restare costretta ad un'indefinita sopravvivenza meramente biologica.E in effetti, l'opzione del rifiuto alla prosecuzione del trattamento espressa dal tutore, e confermata e condivisa dalla curatrice speciale, trova in altre dichiarazioni delle amiche di Eluana assunte come testimoni un'ulteriore precisa ed inequivoca conferma.La teste Dall'Osso ha su questo aspetto riferito che:«Eluana mi ha parlato di Alessandro, un suo amico, eravamo già all'università. Alessandro aveva avuto un incidente in moto ed era in coma. Eluana era andato a trovarlo in ospedale ed era rimasta sconvolta dalla situazione e mi aveva confidato che secondo lei era meglio se fosse morto perché quella non poteva considerarsi vita. Non so quale sia stata poi la evoluzione delle situazione di Alessandro. Eluana mi ha però ripetuto più volte la frase che mi aveva riferito sul fatto che quella non era vita, sia riferita ad Alessandro, sia riferita ad altre persone che avevano avuto vicende analoghe. Mi ricordo in particolare due episodi. In particolare di Filippo, un altro nostro amico che aveva avuto un incidente in macchina ed era morto sul colpo. Era l'ultimo anno di liceo. Ricordo che Eluana mi aveva detto che Filippo, nella sua disgrazia, era stato fortunato perché era morto sul colpo e non era rimasto immobilizzato in coma, o comunque paralizzato o incosciente. L'altro episodio si riferisce ad un racconto delle suore di Maria Ausiliatrice presso le quali noi abbiamo frequentato il liceo. Il racconto si riferiva ad una ragazza che viveva in un polmone d'acciaio e le suore parlavano del coraggio di questa ragazza che, pur vivendo in queste condizioni, riusciva a confortare gli altri e a godere della vita, pure essendo in quelle condizioni. Io, Eluana ed altre compagne siamo rimaste molto impressionate e ci siamo chieste come fosse possibile vivere in condizioni del genere (...)».Quanto alla teste Laura Portaluppi, ella ha riferito che:«Quando Eluana ha perso un anno all'università perché si era in precedenza iscritta a giurisprudenza, si è trovata mia compagna di università al primo anno della facoltà di lingue. In quegli anni abbiamo avuto alcuni amici che hanno avuto sinistri stradali, tra cui Filippo e Stefano che sono deceduti sul colpo. In questo caso eravamo rimaste colpite, ma non abbiamo fatto commenti. Quando però un suo amico (solo di Eluana), Alessandro, detto Furia, era in coma in ospedale a seguito di un sinistro, lei era andato a trovarlo ed era rimasta traumatizzata. Mi ha detto che subito dopo era andata in chiesa ed aveva acceso una candela per chiedere per lui la grazia di morire piuttosto che vivere così. Ciò mi aveva colpito perché Eluana, accendendo la candela non aveva neppure pensato o accennato di chiedere che Alessandro migliorasse e guarisse. Non aveva neppure pensato che Alessandro potesse guarire o migliorare. Per molti anni sono andata a trovare Eluana, soprattutto quando era degente a Sondrio. Mi aveva molto colpito il fatto che ogni volta che doveva essere mossa bisognava usare un paranco, cioè una imbracatura. Ho pensato che ciò non fosse dignitoso, soprattutto per Eluana, che avrebbe spaccato il mondo e non avrebbe mai accettato una situazione del genere».Infine, la teste Cristina Stucchi ha dichiarato:«(...) eravamo molto amiche ed avevamo amici comuni. Filippo (Rota) l'avevamo conosciuto entrambe, perché frequentava le elementari nella nostra stessa scuola, ma in classi diverse. Era una domenica mattina di dicembre 1988 ed eravamo andate a Messa con Filippo e ci eravamo fermati sul piazzale della chiesa per concordare di passare il pomeriggio in discoteca in Valsassina. Io poi non ero andata. Alla sera della domenica ho appreso che Filippo era morto in un sinistro stradale. Ho visto Eluana il lunedì mattina che era venuta a casa mia prima di andare a scuola per commentare la vicenda di Filippo. Era scossa. Ricordo in particolare una sua frase che mi aveva lasciata scossa: e cioè che era meglio che fosse morto piuttosto che rimanere immobile in un ospedale in balia di altri attaccato a un tubo - per cui era meglio morire. (...) Io quel lunedì avevo cercato di dirle che per me la vita era importante, ma lei era ferma nella sua opinione. Eluana era così. Non c'era verso di farle cambiare idea - era molto determinata nelle sue convinzioni (...)».Alla luce di tali deposizioni testimoniali, è indubitabile la correttezza dell'interpretazione prospettata dal tutore in ordine alla scelta (orientata all'interruzione del trattamento di sostegno vitale) che presumibilmente Eluana avrebbe fatto o farebbe nella tragica condizione in cui versa, se avesse potuto o potesse esprimersi direttamente e liberamente.In sostanza, risulta che Eluana dava un peso preminente sia alla possibilità di muoversi liberamente ed autonomamente, sia di esprimere una volontà cosciente interagendo con il mondo attraverso le sue facoltà intellettive-percettive-cognitive. Tali facoltà, in sostanza, erano da lei viste come i soli strumenti capaci di dare senso alla vita.Si tratta di una concezione personale, ma certo non rara, e comunque non nuova, essendo anzi un antico portato della stessa scienza medica: «E l'uomo deve sapere che soltanto dal cervello derivano le gioie e i piaceri e la serenità e il riso e lo scherzo, e le tristezze, i dolori, l'avvilimento e il pianto. E per merito suo acquisiamo saggezza e conoscenza, e vediamo e sentiamo e giudichiamo e impariamo cos'è giusto e cos'è sbagliato, cos'è dolce e cos'è amaro....» (Ippocrate, "Sulla malattia sacra", 400 circa A.C.).Può ritenersi dunque che, effettivamente, per Eluana sarebbe stato inconcepibile vivere senza essere cosciente, senza essere capace di avere esperienze e contatti con gli altri.Sarebbe davvero poco coerente con la realtà dei fatti non riconoscere che le indicazioni testimoniali su questo punto sono di una tale chiarezza, univocità, concordanza e ricchezza di dettagli da non poter dare adito a dubbi.Non può quindi condividersi (né comunque ed evidentemente può conservare efficacia alla stregua del pronunciamento della Suprema Corte) l'opinione manifestata a questo specifico proposito dalla Sezione "Persone Minori e Famiglia" di questa Corte nel decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006, laddove ha argomentato che l'esito testimoniale «non può tuttavia essere utilizzato al fine di evincere una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita».Dopo aver consentito l'immissione nel procedimento di tutto il materiale probatorio che è stato fin qui nuovamente esaminato, e in particolare delle testimonianze delle amiche di Eluana, che, per di più (come ha segnalato la Suprema Corte), sono state anche giudicate attendibili (né sussisteva o sussiste alcun apparente motivo per giudicarle diversamente), non si vede come potesse negarsi poi a tale materiale probatorio, dopo la sua intervenuta acquisizione, quell'inequivocabile rilevanza ai fini del decidere che la stessa Sezione "Persone Minori e Famiglia" gli aveva del resto anticipatamente riconosciuto già prima, perlomeno in senso astratto e potenziale, nel momento in cui aveva disposto l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dalla curatrice speciale e relativi proprio ai fatti che sono stati in seguito esattamente confermati dalle amiche di Eluana.D'altronde, proprio tale conclusiva valutazione negativa in ordine alla rilevanza del materiale probatorio concretamente acquisito è stata l'oggetto specifico della sanzione cassatoria della Suprema Corte, la quale, nel giudicarla incoerente (rispetto alla premessa secondo cui il contenuto delle testimonianze era appunto "indicativo della personalità di Eluana") ha rilevato che, per privare di efficacia le suddette deposizioni testimoniali, non sarebbe bastato neppure ritenere che le convinzioni espresse da Eluana, così come riferite nelle dette deposizioni, fossero «inidonee a configurarsi come un testamento di vita», poiché ciò che andava invece appurato era piuttosto se esse «valessero comunque a delineare, unitamente alle altre risultanze dell'istruttoria, la personalità di Eluana e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive».Da ciò risulta chiaro che, nello strutturare ed enunciare il principio di diritto, la Suprema Corte non ha ritenuto che fosse indispensabile la diretta ricostruzione di una sorta di testamento biologico effettuale di Eluana, contenente le sue precise dichiarazioni anticipate di trattamento (advance directives), sia pure rese in modo non formale; ma che fosse necessario e sufficiente piuttosto «accertare se la richiesta di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti di vita della figlia».Dal che ulteriormente si deduce che gli apprezzamenti contenuti nel precedente decreto di questa Corte in ordine alla inconferenza/ininfluenza delle dichiarazioni di Eluana non potevano e non possono considerarsi idonei a sminuire l'importanza delle dichiarazioni stesse, perché esse erano comunque idonei elementi informativi concorrenti a definire in modo univoco il quadro personologico, l'identità, la "Weltanschauung" di Eluana, come pure la stessa Sezione "Persone Minori e Famiglia" aveva in premessa riconosciuto.Ma in realtà dall'espletata istruttoria emerge non solo questo, come si è appena rilevato; emerge anche qualcosa di più, proprio perché il diretto riferimento a frasi dette e a commenti fatti in occasione di tragici incidenti capitati ad altri amici in giovane età (ma anche ad altre persone note, come lo sciatore Leonardo David di cui s'è detto), sono inequivocabili nell'indicare non solo che Eluana non avrebbe voluto essere un mero soggetto passivo di un trattamento finalizzato al mero sostegno artificiale per la sua sopravvivenza biologica, ma anche le ragioni del "perché" non avrebbe ammesso tale possibilità: in particolare perché considerava radicalmente incompatibile con le sue concezioni di vita uno stato patologico di totale incapacità motoria e di assoluta deprivazione sensoriale (immobilità da tetraplegica e incoscienza da lesioni cerebrali in cui poi è effettivamente caduta) che le impedisse completamente di muoversi, di sentire e di pensare, passivamente restando come un semplice "oggetto" in balìa dell'altrui volontà.Ecco allora che, dinanzi alla sorte dell'amico Alessandro, caduto in coma, Eluana confida che secondo lei sarebbe stato "meglio se fosse morto, perché quella non poteva considerarsi vita"; perché una vita, cioè, da passare sempre in un letto, senza poter più pensare o sentire, "non era vita, sia riferita ad Alessandro, sia riferita ad altre persone che avevano avuto vicende analoghe".Tali considerazioni - che palesemente escludono che Eluana avrebbe potuto essere anche in minima parte propensa a subire un trattamento medico purchessia in una situazione di totale deprivazione sensoriale come quella definita di Stato Vegetativo Permanente, e che lei dunque potesse nella sua concezione di vita considerare anche la terapia di alimentazione artificiale e le altre modalità di trattamento del corpo cui ancora è sottoposta come non lesive della sua dignità individuale (stante «l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente», secondo l'incisiva sintesi fatta dalla Suprema Corte) - emergono con coerenza nelle plurime occasioni, riferite dalle amiche-testimoni, in cui Eluana ebbe modo di esprimere sempre lo stesso concetto: che cioè non sarebbe stato possibile vivere "immobilizzato in coma, o comunque paralizzato o incosciente" o nelle condizioni di una ragazza messa in "un polmone d'acciaio"; e che sarebbe stato molto meglio morire "sul colpo".Non potrebbe poi essere più toccante, e densa di significato ai fini del decidere, la plastica e vivida immagine di Eluana che accende un cero pregando per... la morte del suo amico rimasto paralizzato a causa di un incidente stradale, senza aver nemmeno ipotizzato che potesse essere preferibile per lui la diversa soluzione di vivere in condizioni di assoluta menomazione.Infine, concorre a tratteggiare l'inconciliabilità tra il carattere e le intime convinzioni di Eluana da un lato, e uno stato di costrizione dovuta all'incapacità di sentire, pensare, comunicare ed agire, dall'altro, anche il riferimento alla scena cui assiste una delle sue amiche quando va a trovarla nella casa di cura ove Eluana è ricoverata, quando viene colpita dal «fatto che ogni volta che doveva essere mossa bisognava usare un paranco, cioè una imbracatura. Ho pensato che ciò non fosse dignitoso, soprattutto per Eluana, che avrebbe spaccato il mondo e non avrebbe mai accettato una situazione del genere».Vero è che si tratta di una valutazione soggettiva dell'amica di Eluana, ma nel contesto della ricostruzione di una volontà presunta non possono non avere spazio anche gli apprezzamenti soggettivi di chi più da vicino ha conosciuto Eluana, naturalmente se ed in quanto comunque correlabili a specifici fatti ed esperienze, il che però è quanto accade appunto nel caso di specie.In tale ordine d'idee assume dunque un non irrilevante valore espressivo, indirettamente utile al fine di tratteggiare quello stato di assoluta soggezione e costrizione che Eluana non avrebbe sopportato, per l'appunto quell'immagine del corpo avvolto come un semplice oggetto in un'"imbracatura" e sollevato da un "paranco" ogni volta in cui occorre spostarlo, o lavarlo, o massaggiarlo, o altrimenti manipolarlo.Difficile in effetti dubitare, alla luce del quadro personologico di Eluana fin qui delineatosi in base alle prove assunte, che lei non avrebbe mai accettato - nemmeno per un breve periodo, e men che mai per sedici anni e più -, proprio come ha pensato la sua amica, di restare inchiodata a tale condizione costrittiva oggettivamente immutevole e senza speranza.Sembra dunque ulteriormente confermata l'"interpretazione autentica" della presunta volontà di Eluana datane dal tutore, laddove ha evidenziato che per Eluana sarebbe stato inconcepibile subire non solo un trattamento invasivo finalizzato a tenerla artificialmente in vita in condizioni di totale soggezione all'altrui volontà, di necessità tali da implicare un'inevitabile esposizione allo sguardo e alla manipolazione da parte di altri soggetti, ma più in generale restare immobilizzata a letto come un "oggetto", indefinitivamente privata della possibilità di vivere pienamente la sua vita, stato per definizione incomponibile con la sua concezione di dignità individuale, le condizioni di sopravvivenza meramente biologica non potendo considerarsi "degne di lei", per come lei stessa concepiva la dignità e una vita dignitosa.In tal senso emerge, di conserva, come la scelta del tutore sia conforme anche al "best interest" della malata incapace, così come da lei stessa inteso, nel contesto di una concezione della vita talmente radicata - anche in ragione del temperamento e del carattere - nei profili fin qui evidenziati, da apparire nemmeno facilmente soggetta ad ipotetici ripensamenti che potessero renderla inattuale solo per effetto del successivo trascorrere del tempo e delle esperienze (tanto che l'amica Cristina Stucchi, pur cercando di convincere Eluana a deflettere dall'idea che fosse "meglio morire piuttosto che restare in balia di altri attaccato a un tubo" prospettandole che "la vita era importante", non ha potuto fare altro che dare atto che "lei era ferma nella sua opinione. Eluana era così. Non c'era verso di farle cambiare idea - era molto determinata nelle sue convinzioni"; irremovibilità peraltro considerata già comprovata anche nel citato decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006).Dinanzi a tale concezione, il fatto, indubitabile, che nutrire e idratare i malati non autosufficienti e totalmente incapaci sia un obbligo cogente per il medico ed un irrinunciabile dovere di solidarietà sociale, perde evidentemente di rilievo, acquisendo prioritaria importanza, invece, il fatto che Eluana, quando era ancora cosciente, aveva manifestato una personalità, un modo e uno stile di vita, convincimenti e desideri, chiaramente indicativi del fatto che non avrebbe voluto essere curata per nulla nell'evenienza di uno stato di totale immobilità/incapacità fisio-psichica (dunque nemmeno mediante quella terapia di sostegno-base costituita dall'alimentazione/idratazione), preferendo che la si lasciasse morire, ogni intervento esterno in grado di frapporsi alla naturale evoluzione verso la cessazione di una vita meramente biologica, essendo da lei visto come una violenza o una lesione degradante della sua dignità di persona.Né contro tale evidenza - che nell'apprezzamento di fatto demandato in via esclusiva a questa Corte appare indubitabile - potrebbe giocare alcun ruolo, anche solo parzialmente confutativo, la circostanza che Eluana, secondo l'opinione espressa dall'Ufficio del Pubblico Ministero nel suo parere conclusivo, avrebbe avuto una "formazione religiosa" e una "impostazione conforme a quella della religione cattolica".Anzitutto perché poi lo stesso Pubblico Ministero ha correttamente riconosciuto che le "informazioni raccolte attraverso le testimonianze non parrebbero essere in antitesi con l'istanza del tutore"; ha cioè ammesso che il tutore ha correttamente interpretato quelle che sarebbero state le determinazioni volitive di Eluana nella situazione data, sì che - a parte la conferma che su tale conclusione sembra che in fin dei conti siano tutti d'accordo - non è chiaro come la pura e semplice rilevazione del fatto che Eluana avesse un credo religioso potrebbe contraddire un'interpretazione della sua volontà già compiuta e ritenuta corretta alla stregua di tutti gli altri sopra considerati elementi di giudizio.Ma poi anche perché, anche a voler dare il massimo rilievo possibile a questo particolare aspetto (dell'"impostazione cattolica") concernente la sfera religiosa di Eluana, pur al cospetto di un così fuggevole accenno fatto ad esso da parte del Pubblico Ministero, ma com'è giusto comunque fare in un contesto decisorio tanto grave, mancano comunque i necessari elementi, sia sul piano generale ed astratto, che particolare e concreto, per considerarlo antinomico rispetto alla personalità indipendente e alle convinzioni ed idee di Eluana sulla vita e sulla dignità individuale.Così, deve segnalarsi anzitutto come non risulti affatto chiarito, nel citato parere del P.M., sotto quale profilo la formazione religiosa cattolica avrebbe potuto implicare per Eluana una scelta contraria all'interruzione del trattamento di sostegno alimentare artificiale.Ma una tale specificazione sarebbe stata tanto più necessaria considerato che, come già rilevato prima, il giudizio che la Suprema Corte ha richiesto di svolgere sulle convinzioni di Eluana, anche di carattere religioso, non può che essere riferito alla sua specifica e concreta individualità così come si era già formata ed espressa al momento in cui era pienamente cosciente, e non certo basarsi in via meramente astratta su quelli che potrebbero essere in via generale sulla problematica in oggetto i canoni e le regole morali della Chiesa cattolica (peraltro rimasti privi, nel fuggevole accenno fattone dal Pubblico Ministero, di qualsivoglia precisazione contenutistica), che evidentemente ciascuno, anche se genericamente qualificabile come "credente", o più specificamente come "credente cattolico", è ben libero - tanto più in uno Stato laico che tutela la libertà di coscienza come valore preminente - di condividere o meno, di applicare o meno nella concretezza della sua esperienza di vita privata e individuale (è del resto evidente che una professione di appartenenza - più o meno formale o generica - ad una certa confessione religiosa non implica affatto anche la inesorabilità di una piena condivisione ed osservanza pratica, e in concreto, di tutte le relative regole, anche morali).In ogni caso, alla luce del quadro personologico di Eluana emerso in sede istruttoria, e dunque al cospetto della sua già rimarcata indipendenza di giudizio e della sua insofferenza verso qualunque imposizione esterna, anche di tipo religioso, sembra ragionevole escludere che, se anche fosse stato comprovato un preciso ed univoco orientamento della Chiesa cattolica sul tema in oggetto (e con specifico riferimento, comunque, all'epoca in cui Eluana era pienamente cosciente, e non all'epoca attuale), esso - ove in ipotesi consentaneo ad una prosecuzione del sostegno vitale - avrebbe potuto costituire efficace controindicazione ad una presumibile scelta di Eluana orientata al rifiuto di tale trattamento.In concreto, infatti, e con particolare riguardo all'ipotizzata "formazione cattolica" di Eluana, il Sig. Englaro ha posto in evidenza, e alcune dichiarazioni testimoniali hanno confermato, che la scelta di Eluana di iscriversi ad una scuola media superiore gestita da suore cattoliche fu resa inevitabile e "costretta" dalla mancanza di un equivalente istituto scolastico pubblico, e ha soggiunto che anzi proprio l'esperienza presso tale scuola le procurò una reazione di insofferenza per quella che lei riteneva fosse un'oggettiva impossibilità di dialogo e di confronto con il corpo docente.Il Sig. Englaro ha poi evidenziato che, pur essendo vissuta nel formale rispetto dell'istituzione religiosa, Eluana non è mai stata di fatto una cattolica praticante e che, al di là della sua intima religiosità, è stata sempre critica verso qualunque richiesta istituzionale di adesione a pratiche o ideologie che fosse basata sul puro e semplice principio di autorità.Tale più specifico insieme di elementi informativi, dunque, qualunque sia il grado di efficienza probatoria che gli si voglia riconoscere, è comunque l'unico da cui emerga una qualche traccia un po' più chiara sulla dimensione religiosa della personalità di Eluana, e si pone semmai esattamente agli antipodi del dubbio che il suo intimo credo religioso potesse non conciliarsi con una scelta orientata verso l'interruzione del trattamento di sostegno artificiale.Non potrebbe esservi poi nulla di più esplicito nel dimostrare il modo del tutto soggettivo e libero di interpretare il sentimento religioso da parte di Eluana, di quella già ricordata ed icastica immagine consegnata all'istruttoria soprattutto dalla sua amica Laura Portaluppi, in cui Eluana accende sì un cero in chiesa, ma per chiedere come grazia non che il suo amico, in coma a causa di un incidente stradale, possa continuare a vivere, ma che invece possa morire.In tale circostanza si esprime indubbiamente un profondo sentimento religioso, che nasce e si sublima, nel rapporto con un'altra persona, nella più empatica pietà per la sua tragica condizione, e che non rifugge nemmeno dalla speranza o dalla convinzione dell'esistenza di una divinità trascendente che possa intervenire a risolvere dall'alto le tragedie umane; ma si esprime al tempo stesso anche la convinzione di come sia intollerabile e inconcepibile accettare la riduzione di sé a un corpo privo della possibilità di muoversi, di pensare e di sentire, e in definitiva incapace ormai di vivere una vita nel senso più umano e completo del concetto.Perché, a ben vedere, proprio il suddetto sentimento di pietà, che nell'occasione in cui Eluana chiese per il suo amico la grazia della morte la indusse ad interpretare questa come un bene, anziché come un male (ovvero, come dovrebbe o potrebbe dirsi restando nella sfera terminologica della sentenza di cassazione con rinvio, come il "best interest" per il suo amico nella condizione in cui costui si era trovato), altro non pare che il sintomo rivelatore della proiezione del sé di Eluana, del proprio modo di sentire e concepire la vita e la morte, del proprio modo di immaginare quale sarebbe stata, anche e in primo luogo per lei stessa, la soluzione migliore in quella data situazione: poter morire, assecondando un esito "naturale", e non già consegnarsi al lungo trascorrere di una vita solo organica ed apparente, senza più contatti con il mondo esterno, e senza la possibilità di vivere coscientemente e pienamente la propria esperienza di vita.Ebbene, il compito di questa Corte è solo quello, per quanto ostico e ingrato, data la gravosa natura delle scelte del tutore soggette in questa sede a controllo e autorizzazione, che è stato segnato dalla pronuncia della Suprema Corte; ossia di controllare - con logico apprezzamento di fatto delle prove acquisite (insindacabile purché congruamente motivato) - la correttezza della determinazione volitiva del legale rappresentante dell'incapace nella sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui il tutore si fa e deve farsi porta-"voce": nulla di più e nulla di meno.Le prove assunte, attendibili, univoche, efficaci e conferenti, e definitivamente ritenute in buona parte già tali con l'accertamento di fatto già espresso nel precedente decreto del 15 novembre/16 dicembre 2006, unitamente alla condivisione della scelta del tutore fatta dalla curatrice speciale (che ha peraltro svolto in modo apparentemente ineccepibile la sua attività di controllo imparziale), tranquillizzano in ordine al fatto che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita del rappresentante di Eluana, anziché di quest'ultima, e che non sia stata in alcun modo condizionata da altro fine o interesse se non quello di rispettare la sua volontà ed il suo modo di concepire dignità e vita.Per tutte le precedenti considerazioni, in conclusione, ponderate anche alla luce di quella «logica orizzontale compositiva della ragionevolezza» indicata dalla Suprema Corte - bilanciamento in cui non può non trovare spazio sia la valutazione della straordinaria durata dello Stato Vegetativo Permanente (e quindi Irreversibile) di Eluana, sia la, altrettanto straordinaria, tensione del suo carattere verso la libertà, nonché la inconciliabilità della sua concezione sulla dignità della vita con la perdita totale ed irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all'altrui volere, tutti fattori che appaiono e che è ragionevole considerare nella specie prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e per sé considerata -, l'istanza di autorizzazione all'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale, così come proposta dal tutore di Eluana Englaro e condivisa dalla curatrice speciale, va inevitabilmente accolta, a tale decisione non potendo sottrarsi i decidenti, per quanto non senza partecipata personale sofferenza.5. Disposizioni accessorie cui attenersi in fase attuativa.Resta solo da precisare, sebbene possa apparire ultroneo alla luce degli stessi accorgimenti suggeriti dal tutore istante quanto alle modalità con cui attuare l'interruzione del trattamento di sostegno vitale, ma accogliendosi un esplicito richiamo della Suprema Corte a impartire qualche ulteriore disposizione pratica e cautelativa, che, in accordo con il personale medico e paramedico che attualmente assiste o verrà chiamato ad assistere Eluana, occorrerà fare in modo che l'interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale con sondino naso-gastrico, la sospensione dell'erogazione di presidi medici collaterali (antibiotici o antinfiammatori, ecc.) o di altre procedure di assistenza strumentale, avvengano, in hospice o altro luogo di ricovero confacente, ed eventualmente - se ciò sia opportuno ed indicato in fatto dalla miglior pratica della scienza medica - con perdurante somministrazione di quei soli presidi già attualmente utilizzati atti a prevenire o eliminare reazioni neuromuscolari paradosse (come sedativi o antiepilettici) e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona (ad es. anche con l'umidificazione frequente delle mucose, somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l'eventuale disagio da carenza di liquidi, cura dell'igiene del corpo e dell'abbigliamento, ecc.) durante il periodo in cui la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento, e in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e l'assistenza, almeno, dei suoi più stretti familiari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.La Corte d'Appello di Milano- Prima Sezione Civile -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) accoglie il reclamo proposto dal Sig. Beppino Englaro, quale tutore di Eluana Englaro, cui ha aderito anche la curatrice speciale di quest'ultima, avv. Franca Alessio, e per l'effetto, in riforma del decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20 dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, accoglie l'istanza - conformemente proposta da entrambi i legali rappresentanti di Eluana Englaro - di autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest'ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico;2) rinvia per le altre disposizioni relative all'attuazione in concreto di tale misura alle indicazioni di massima contenute nella parte conclusiva (punto 5) della sopra estesa motivazione;3) manda la cancelleria per le comunicazioni a tutte le parti del procedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3487971747101229323-6316875085318340396?l=scienzaevitalatina.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6316875085318340396'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/3487971747101229323/posts/default/6316875085318340396'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://scienzaevitalatina.blogspot.com/2008/07/sentenza-eluana.html' title='sentenza - Eluana'/><author><name>Scienza &amp;amp; Vita di Latina</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08424129020593066985</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='6' src='http://4.bp.blogspot.com/_J15MLxeSP3k/S02Y7U-jEPI/AAAAAAAAAMw/DllL_czeBHU/S220/logo+scienza+%26+vita+di+latina.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-3487971747101229323.post-295260949140086851</id><published>2008-07-16T22:40:00.000+02:00</published><updated>2008-07-17T13:03:22.354+02:00</updated><title type='text'>SCIENZA &amp; VITA: DOMANI IN CAMPIDOGLIO A ROMA UNA BOTTIGLIA D'ACQUA E UNA FIRMA PER ELUANA</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;In Piazza del Campidoglio a Roma, dove portare una bottiglia d’acqua per Eluana e dove dire no alla sua condanna a morte da parte di un giudice italiano che ha autorizzato l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione. E’ questa l’iniziativa lanciata da Scienza &amp;amp; Vita Roma 1, una delle cento realtà locali in cui si articola l’Associazione. Domani, giovedì 17, dalle 15.30 alle 20.30, i soci di Scienza &amp;amp; Vita daranno luogo ad una manifestazione che vuole affermare il diritto alla vita di Eluana attraverso due gesti. Si potranno donare bottiglie di acqua, dando così se
